L’applicazione automatica del periodo di comporto rischia di trasformarsi in una discriminazione indiretta se il lavoratore è portatore di handicap. Con la recente sentenza n. 563/2025 del 24 ottobre, il Tribunale di Vicenza ha tracciato una linea netta sulla gestione del recesso, recependo i più recenti orientamenti della Corte di Giustizia UE e della Cassazione.
Il Tribunale ha esaminato il licenziamento di una lavoratrice disabile che aveva superato il limite massimo di conservazione del posto di lavoro previsto dal CCNL (nello specifico, l’art. 45 del CCNL PMI Chimica).
Il problema sollevato è di natura strutturale: se una norma collettiva prevede un periodo di comporto identico per disabili e non disabili, essa pone i primi in una posizione di effettivo svantaggio. Chi è affetto da disabilità ha statisticamente una maggiore necessità di assenze correlate alla propria condizione; pertanto, applicare la stessa “scadenza” significa trattare in modo uguale situazioni diverse, configurando una discriminazione indiretta.
Secondo la sentenza, prima di intimare il licenziamento, l’azienda deve seguire un iter rigoroso:
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Verifica dello svantaggio: Accertare se la disciplina del comporto penalizzi eccessivamente il lavoratore disabile.
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Giustificazione oggettiva: Verificare se esiste un motivo legittimo per il trattamento indifferenziato (ad esempio, l’impossibilità assoluta di mantenere il posto per ragioni organizzative).
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Ricerca di “Accomodamenti Ragionevoli”: Questo è il punto cruciale. Il datore di lavoro deve dimostrare di aver cercato soluzioni concrete (modifiche dell’orario, della postazione, mansioni alternative) per consentire al dipendente di lavorare, purché tali misure non siano eccessivamente onerose.
Una difesa comune delle aziende riguarda l’ignoranza dello stato di salute del dipendente. Il Tribunale di Vicenza, richiamando la Cassazione n. 14316/2024, ha chiarito che il datore di lavoro è responsabile non solo se conosce la disabilità, ma anche se la ignora colpevolmente.
L’azienda è tenuta al dovere di diligenza nei seguenti casi:
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Conoscenza certa: Lavoratore assunto tramite categorie protette (L. 68/99) o comunicazioni esplicite.
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Conoscenza potenziale: Quando le certificazioni mediche o l’esito della sorveglianza sanitaria (ex art. 41 D.Lgs. 81/2008) avrebbero dovuto suggerire la presenza di una condizione di handicap.
Il principio chiave: Prima di procedere al licenziamento, il datore di lavoro ha l’onere di acquisire informazioni e promuovere un comportamento collaborativo per verificare se le assenze siano connesse alla disabilità.
Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato la nullità del licenziamento poiché la società non ha avviato alcun percorso di “ragionevole adeguamento”, né ha approfondito le cause dell’assenza con la dipendente. Il risultato è stato la condanna alla reintegra in servizio.
Per le imprese, il messaggio è chiaro: il superamento del comporto non è più un automatismo matematico. È necessario un approccio proattivo e documentato che dimostri il tentativo di salvaguardare il posto di lavoro del dipendente fragile.
