Cassazione: congedo parentale e svolgimento di altra attività lavorativa

La sentenza n. 24922/2025 della Cassazione civile – sezione lavoro ha stabilito che costituisce legittimo motivo di licenziamento disciplinare l’abuso del congedo parentale se il lavoratore – invece di dedicarsi alla cura diretta del figlio per cui ha richiesto l’astensione dal lavoro – svolge attività lavorativa diversa, sviando così la finalità dell’istituto che è quella di garantire l’assistenza e il soddisfacimento dei bisogni affettivi della prole.

Il diritto al congedo parentale deve essere esercitato in coerenza con il suo obiettivo principale che è l’assistenza diretta al figlio; pertanto, l’utilizzo del congedo per finalità diverse costituisce abuso del diritto e vìola i doveri di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro e dell’ente previdenziale che eroga l’indennità.

Visite mediche di controllo Inps: nuovo servizio per i datori di lavoro

Il messaggio Inps n. 3979/2025 contiene informazioni sul nuovo servizio disponibile per i datori di lavoro, relativo alle visite mediche di controllo ai lavoratori in malattia.

Il servizio, disponibile sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), presenta le seguenti funzioni:

  • invio richiesta: l’azione consente di inoltrare all’INPS una richiesta di visita medica di controllo;
  • consulta richiesta: l’azione consente di consultare una richiesta di visita medica di controllo precedentemente inoltrata;
  • consulta esito: l’azione consente di consultare l’esito di una visita relativa a una richiesta precedentemente inoltrata;
  • annulla richiesta: l’azione consente di annullare una richiesta di visita precedentemente inoltrata e non ancora eseguita.

Cassazione: durante la prova si possono revocare le dimissioni

La revocabilità delle dimissioni telematiche si applica anche durante il periodo di prova.

E’ quanto affermato dai Giudici della Cassazione Civile – Sezione Lavoro nella sentenza n. 24991/2025, nella quale viene evidenziato che le eccezioni previste dai commi 7 e 8-bis della disposizione sono tassative e non includono tale ipotesi.

Pertanto, la revoca valida determina il ripristino integrale del rapporto di lavoro, permettendo l’effettivo esperimento della prova.

Rinnovo PS per i cittadini ucraini

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025, il Decreto Legge n. 201/2025 del Consiglio dei Ministri che proroga l’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini.

I permessi di soggiorno per protezione speciale (rinnovati ex articolo 7, comma 3, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50) in possesso di cittadini ucraini, già presenti sul territorio nazionale in data antecedente al 24 febbraio 2022, possono essere ulteriormente rinnovati a richiesta dell’interessato, fino al 4 marzo 2027, ferma restando la proroga della protezione temporanea concessa, fino alla medesima data, ai loro connazionali sfollati dall’Ucraina secondo quanto previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio dell’Unione Europea del 15 luglio 2025.

Cig e attività di lavoro: comunicazione anche al datore di lavoro

La legge n. 182/2025 sulla semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche introduce nuovi obblighi in capo al dipendente in cassa integrazione che intraprende un’altra attività.
Nello specifico, oltre all’onere di comunicare all’Inps in via preventiva lo svolgimento di attività lavorativa subordinata o autonoma, viene introdotto anche obblighi informativi in capo al dipendente nel caso in cui abbia una fonte reddituale in presenza di ammortizzatore sociale.
In precedenza, l’obbligo consisteva nella sola informazione da parte del lavoratore nei confronti dell’Inps, la nuova norma introduce l’obbligo di informativa anche verso il datore di lavoro.
In caso di mancato rispetto degli obblighi:
  • Verso l’Inps, decade dal trattamento di integrazione salariale;
  • Verso il datore di lavoro, sembrerebbe non comportare la decadenza della prestazione.
Tuttavia, occorrerà analizzare la gravità del comportamento omissivo e determinare altresì la tipologia di sanzione più adeguata.
In sintesi vengono aperti due scenari:
  1. Potere disciplinare datoriale: se l’omissione non porta alla perdita della Cig, il datore di lavoro potrà valutare se la sua mancata informazione può costituire una violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà del dipendente;
  2. Valutazione della gravità: la sanzione dipenderà dalla gravità del comportamento omissivo e dalle previsioni che saranno integrate nel Ccnl applicato.
Con riferimento alla modalità operativa, attualmente, resta valida la comunicazione “Omnia Is-Com”, modalità telematica di comunicazione all’Inps dell’attività lavorativa subordinata o autonoma in costanza di trattamento salariale.

Bonus mamme: l’assegno mensile sale da 40 a 60 euro

La Legge di Bilancio 2026 introduce importanti novità per sostenere la genitorialità e l’occupazione femminile, concentrandosi in particolare sulle madri con due o più figli.

Potenziamento del “Bonus Mamme”

Per le madri lavoratrici (dipendenti non a tempo indeterminato e autonome) con almeno 2 figli, l’integrazione al reddito viene rafforzata:

  • Aumento dell’importo: L’assegno mensile sale da 40 € a 60 €;

  • Requisiti di reddito: Resta il tetto massimo di 40.000 € annui;

  • Limiti di età dei figli: Fino ai 10 anni del più piccolo (per 2 figli) o fino ai 18 anni (per 3 o più figli);

  • Erogazione: Il beneficio per i mesi da gennaio a novembre 2026 verrà pagato in un’unica soluzione con la busta paga di dicembre 2026;

  • Esclusioni: Non spetta per il lavoro domestico.

Incentivi all’Assunzione (Esonero Contributivo)

Per favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di madri con almeno 3 figli minori di 18 anni e disoccupate da almeno 6 mesi, è previsto un esonero contributivo totale per i datori di lavoro privati:

  • Soglia massima: Fino a 8.000 € annui;

  • Durata del beneficio:

    • 12 mesi per contratti a tempo determinato;

    • 18 mesi in caso di trasformazione da determinato a indeterminato;

    • 24 mesi per assunzioni dirette a tempo indeterminato.

Priorità Part-time e Agevolazioni Aziendali

Le madri (e i padri) con almeno 3 figli conviventi sotto i 10 anni (senza limiti di età se disabili) godranno di una corsia preferenziale per:

  • La trasformazione del contratto da full-time a part-time (riduzione oraria di almeno il 40%);

  • Sgravi per le imprese: I datori di lavoro che concedono il part-time senza ridurre il monte orario aziendale complessivo riceveranno un esonero contributivo fino a 3.000 € annui per un massimo di 24 mesi.

Rinnovo Ccnl metalmeccanica industria: novità sui permessi per malattia dei figli e sul periodo di comporto

Il rinnovo del Ccnl Metalmeccanica industria, siglato il 22 novembre 2025, prevede novità in tema di congedi per la malattia del figlio e del comporto per malattia per lavoratori con disabilità.

Permessi per malattia del figlio
A decorrere dal 1° gennaio 2026 sono introdotti 3 giorni di permesso annui per le malattie dei figli fino a 4 anni di età, per i quali è riconosciuta a carico azienda un’indennità pari all’80% del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.

Il lavoratore deve:

  1. Avvisare il datore di lavoro dell’assenza tempestivamente, e comunque entro 2 ore dall’inizio del turno di lavoro,
  2. Presentare la relativa certificazione della malattia del figlio entro 2 giorni lavorativi dall’inizio dell’assenza.

La fruizione di detto permesso non è cumulabile tra la madre e il padre del bambino nella stessa giornata, né con quanto eventualmente concesso aziendalmente a tale titolo.

Comporto malattia

A partire dal 1° gennaio 2026 per i lavoratori con disabilità certificata sono riconosciute le ulteriori giornate con specifico riguardo al periodo di comporto per malattia.

  • Lavoratori con anzianità di servizio fino a 3 anni: ulteriori 30 giorni di conservazione del posto;
  • Lavoratori con anzianità di servizio superiore a 3 anni e fino a 6 anni: ulteriori 45 giorni di conservazione del posto;
  • Lavoratori con anzianità di servizio superiore a 6 anni: ulteriori 60 giorni di conservazione del posto.

Per questi periodi è riconosciuta un’integrazione a carico azienda sino al raggiungimento dell’80% della normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.

Congedi parentali: novità 2026

La legge di di Bilancio 2026 introduce novità significative per la tutela della genitorialità, modificando il Testo Unico sulla maternità e paternità (Dlgs 151/2001). L’obiettivo è estendere l’età dei figli per cui è possibile richiedere tutele e migliorare la flessibilità lavorativa.

1. Estensione dei Congedi Parentali

Il congedo parentale è l’astensione facoltativa dal lavoro (indennizzata solitamente al 30%, con quote all’80%). Le novità principali sono:

  • Limite di età: Il diritto di usufruire del congedo si estende dai 12 anni attuali fino ai 14 anni di età del figlio (anche adottivo o in affidamento).

  • Durata massima: Resta invariato il tetto complessivo tra i due genitori di 10 mesi (elevabili a 11 se il padre ne fruisce per almeno tre mesi).

  • Ripartizione: La madre può fruirne per massimo 6 mesi; il padre per 6 o 7 mesi; il genitore “solo” per 11 mesi.

2. Congedi per Malattia del Figlio

Per i figli di età superiore ai 3 anni, aumentano i giorni di permesso (non retribuiti, ma con copertura contributiva figurativa):

  • Innalzamento dei giorni: Si passa da 5 a 10 giorni all’anno per ogni figlio.

  • Innalzamento dell’età: Il diritto è esteso fino ai 14 anni del figlio (precedentemente il limite era 8 anni).

  • Sotto i 3 anni: Rimane il diritto al congedo senza limiti di durata per le malattie del bambino.

3. Affiancamento e Sostituzione Maternità

Viene introdotta una norma per agevolare il rientro al lavoro della madre dopo il congedo obbligatorio:

  • Prolungamento del contratto sostitutivo: I contratti a termine (anche in somministrazione) stipulati per sostituire lavoratrici in maternità possono essere prorogati.

  • Scopo: Consentire un periodo di affiancamento tra la sostituta e la lavoratrice rientrante, per un periodo massimo coincidente con il primo anno di vita del bambino.

  • Agevolazioni: Per le aziende con meno di 20 dipendenti, resta lo sgravio contributivo del 50% per chi assume personale in sostituzione.

Sintesi delle modifiche 2026

Misura Situazione Attuale Novità Legge di Bilancio 2026
Limite età Congedo Parentale 12 anni 14 anni
Permessi Malattia Figlio (>3 anni) 5 giorni/anno fino a 8 anni 10 giorni/anno fino a 14 anni
Contratti di Sostituzione Termine al rientro della madre Possibile proroga per affiancamento

 

Circolare Inps 152/2025: Modalità di fruizione dei permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche per i lavoratori del settore privato

L’articolo 2, comma 1, della legge n. 106/2025 (“Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”) prevede – a decorrere dal 1° gennaio 2026 – per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati o pubblici, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, il diritto di fruire – in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro – di ulteriori dieci ore annue di permesso, per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché per cure mediche frequenti.

Il diritto è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo prevede altresì che, per le dieci ore annue di permesso aggiuntivo, ai lavoratori compete un’indennità economica.

La Circolare Inps n. 152/2025 fornisce indicazioni per la fruizione dei permessi orari e della relativa indennità economica per i lavoratori del settore privato, nonché istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro.

 

Requisiti 

Per potere fruire dei permessi orari, è necessario che al lavoratore (o al figlio minorenne) sia stato riconosciuto un grado di invalidità pari o superiore al 74%, per malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce o per malattia invalidante o cronica, anche rara.

Per i figli minorenni affetti da patologie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, invalidanti o croniche, anche rare, il requisito del grado di invalidità pari o superiore al 74% si considera soddisfatto in presenza di un verbale di accertamento dell’invalidità civile che attesti, almeno, il riconoscimento dell’indennità di frequenza.

Inoltre, è richiesto  che il medico di medicina generale o il medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata rilasci all’interessato, affetto dalle suddette patologie, apposita prescrizione di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche.

Il diritto è attribuito ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro pubblici o privati e, pertanto, la disposizione non è applicabile ai lavoratori iscritti alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo.

Trattandosi di ore di permesso, inoltre, è richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro in corso al momento della fruizione dello stesso.

 

Indennità economica per i lavoratori del settore privato

Per le dieci ore annue di permesso aggiuntive “ai lavoratori compete un’indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia”.

Nel settore privato, l’indennità è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto.

Con riguardo al personale dipendente di Enti e Amministrazioni pubbliche, il trattamento economico relativo ai periodi di permesso in questione è corrisposto dall’Amministrazione o dall’Ente datore di lavoro.

 

 Adempimenti del lavoratore del settore privato

A decorrere dal 1° gennaio 2026, il lavoratore dipendente che intende usufruire delle dieci ore di permesso aggiuntive deve avanzare richiesta direttamente al proprio datore di lavoro. A tale fine, si precisa che è prevista unicamente la fruizione di ore intere e non di frazione di ora.

Al momento della richiesta, l’interessato deve dichiarare, nelle modalità indicate dal datore di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, nonché il riconoscimento del grado di invalidità civile pari o superiore al 74%).

Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l’attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.

Il lavoratore che intende usufruire dei permessi per il figlio minore affetto da malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce o da malattia invalidante o cronica, anche rara, ha diritto a dieci ore nell’arco dell’anno, indipendentemente dalle ore eventualmente già fruite per sé stesso.

Anche nei casi di fruizione delle ore di permesso per il figlio minore, il lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro, al momento della richiesta, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, nonché il riconoscimento dell’invalidità civile del figlio minorenne pari o superiore al 74%).

Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l’attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale il figlio ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.

Si specifica che il diritto del lavoratore di fruire delle dieci ore annue di permesso per ciascun figlio non è pregiudicato dall’eventuale fruizione del beneficio da parte dell’altro genitore lavoratore.

Nei casi di più figli minori, le dieci ore annue sono riconosciute a ciascun genitore lavoratore per ogni figlio.

Rinnovo Ccnl metalmeccanica industria, novità su tempo determinato e Staff Leasing

Il rinnovo del CCNL della Metalmeccanica siglato il 22 novembre 2025 – oltre alle variazioni normative ed economiche – dispone novità importanti per i contratti a termine.

Contratti a Termine

Il nuovo accordo definisce le regole per estendere i contratti oltre i 12 mesi (fino a un massimo di 24 mesi) individuando specifiche causali contrattuali:

  • Target anagrafici: Assunzione di over 50 o under 35 (se disoccupati da 6 mesi o con carichi di famiglia).

  • Situazioni occupazionali: Lavoratori in CIGS o liste di mobilità da almeno 6 mesi.

  • Esigenze produttive: Eventi fieristici, coordinamento progetti a termine o esecuzione di specifiche commesse temporanee (anche in caso di ritardi esterni).

Vincolo di stabilizzazione: Dal 1° gennaio 2027, un’azienda può usare queste causali solo se ha stabilizzato a tempo indeterminato almeno il 20% dei lavoratori a termine cessati l’anno precedente.

Somministrazione e Staff Leasing

Il contratto introduce una tutela importante per i lavoratori in Staff Leasing:

  • Diritto all’assunzione: Dal 1° gennaio 2026, chi lavora presso la stessa azienda utilizzatrice tramite staff leasing (somministrazione a tempo indeterminato) per più di 48 mesi complessivi, ha diritto ad essere assunto direttamente dall’azienda.

  • Clausola di salvaguardia: Ai fini del calcolo dei 48 mesi, non si contano i periodi di missione svolti prima del 30 giugno 2025 (misura volta a limitare il contenzioso legale in attesa di alcune pronunce della Corte di Giustizia Europea).

Leggi la Circolare n. 67 – Studio Nicco