Una recente e significativa pronuncia della Corte di Cassazione (che conferma la sentenza n. 1319/2025 della Corte d’Appello di Roma) interviene sul delicato equilibrio tra la sicurezza dei trasporti e il diritto alla conservazione del posto di lavoro per il dipendente affetto da tossicodipendenza.
La vicenda riguarda un autista di mezzi pubblici, in servizio dal 1999, risultato positivo a uno screening per sostanze stupefacenti nel 2022. A seguito dell’accertamento, l’azienda procedeva con la contestazione disciplinare e la successiva destituzione, ritenendo lo stato di tossicodipendenza (peraltro risalente nel tempo) del tutto incompatibile con le mansioni di guida e pericoloso per l’incolumità pubblica.
Il lavoratore si difendeva dichiarando di aver intrapreso in passato percorsi presso il SERT e manifestando la volontà di sottoporti a un nuovo iter riabilitativo. Sebbene il Tribunale di Roma avesse inizialmente confermato il licenziamento, la Corte d’Appello ha ribaltato il verdetto, ordinando la reintegra del dipendente.
La controversia si basa sull’applicazione del Testo Unico sugli stupefacenti. La legge prevede una tutela specifica per i lavoratori che intendono riabilitarsi:
Art. 124 D.P.R. 309/90 – Diritto alla conservazione del posto (aspettativa non retribuita) per chi accede a programmi terapeutici,
Art. 125 D.P.R. 309/90 – Disciplina gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza per mansioni a rischio,
Art. 18 St. Lav. – Tutela reintegratoria in caso di licenziamento illegittimo.
La Suprema Corte, respingendo il ricorso dell’azienda, ha consolidato un orientamento di particolare favore per il lavoratore, basato su alcuni punti cardine:
La manifestazione di volontà “atipica”
L’azienda lamentava che il lavoratore non avesse mai presentato una formale richiesta di aspettativa. Tuttavia, i giudici hanno stabilito che la volontà di disintossicarsi, espressa dal dipendente nelle proprie difese durante il procedimento disciplinare, è sufficiente a far scattare la tutela della conservazione del posto. Non è quindi necessaria una comunicazione formale preventiva se l’intento emerge chiaramente nel contraddittorio.
Il bilanciamento tra sicurezza e recupero
Contro l’argomento aziendale relativo al “minimo etico” e al rischio per la sicurezza stradale, la Corte ha osservato che:
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Nel passato, nonostante lo stato di tossicodipendenza, non si erano verificati incidenti,
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Il rischio per il futuro viene “sterilizzato” proprio dal percorso di disintossicazione e dalla sospensione dalle mansioni a rischio durante tale periodo.
Inapplicabilità di accordi sindacali peggiorativi
La Corte ha confermato che gli accordi sindacali (nel caso di specie quello del maggio 2022) non possono derogare in senso peggiorativo alla norma imperativa dell’art. 124, che garantisce il diritto al recupero del lavoratore.
La sentenza estende i confini della tutela per i lavoratori fragili. Il datore di lavoro, prima di procedere alla destituzione di un autista trovato positivo ai test, deve valutare prioritariamente l’opzione del percorso riabilitativo, anche se la richiesta del dipendente giunge in modo “irrituale” durante la fase di contestazione.
