Whistleblowing: aziende ai blocchi di partenza

Pubblicato in G.U. il Dlgs 24/2023 che introduce l’applicazione delle nuove regole sul whistleblowing, ovvero, le procedure aziendali volte ad agevolare la segnalazione di possibili illeciti garantendo l’anonimato del soggetto che fornisce le informazioni.

Sono destinatarie delle norme:

  • le aziende private che hanno impiegato – con riferimento all’ultimo anno – una media di lavoratori superiore a 49;
  • le aziende private che pur non raggiungendo la soglia dimensionale di cui al punto precedente – con riferimento all’ultimo anno – tuttavia si occupano di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente, e coloro che adottano modelli di organizzazione e gestione in base al Dlgs 231/2001.

Il decreto entra in vigore dal 15 luglio 2023 e ha due scadenze differenziate:

  • per le aziende private che hanno impiegato – con riferimento all’ultimo anno – una media di lavoratori superiore a 249, la decorrenza è immediata al 15/07/2023;
  • per le aziende private che hanno impiegato – con riferimento all’ultimo anno – una media di lavoratori pari o inferiore a 249, la decorrenza è posticipata al 17 dicembre 2023.

Tutti questi soggetti sono tenuti a predisporre appositi canali di segnalazione interni in grado di garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le imprese potranno gestire in maniera autonoma tali canali (affidandoli ad un soggetto o a un ufficio aziendale interno, autonomo e costituito da personale specificamente formato), oppure potranno avvalersi di soggetti esterni, dotati anch’essi di personale adeguatamente formato in materia.

Le segnalazioni potranno essere rese in forma scritta (anche con l’utilizzo di appositi strumenti informatici), in forma orale (attraverso linee telefoniche preposte o sistemi di messaggistica ad hoc) ovvero, su richiesta specifica del segnalante, attraverso incontri diretti.

Il Decreto fissa anche le modalità con cui dovrà essere comunicata l’esistenza dei canali di segnalazione: le imprese dovranno pubblicare un’informativa chiara ed esplicativa circa le procedure e i presupposti per effettuare le segnalazioni, sia interne, sia esterne, che siano facilmente accessibili sul luogo di lavoro e sul sito internet. Tali procedure dovranno garantire la riservatezza del segnalante.

Inoltre, dovranno essere rilasciati ai segnalanti (nel termine di sette giorni dalla ricezione della segnalazione) un avviso di ricevimento della segnalazione e (nel termine di tre mesi) un primo riscontro in merito allo stato di avanzamento della procedura.

Le condotte oggetto delle segnalazioni potranno riguardare tutte le condotte illecite di natura amministrativa, contabile, civile o penale lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, anche se previste dal diritto comunitario.

Le imprese che non provvedono entro le scadenze previste rischiano sanzioni amministrative pecuniarie di importo variabile in base alle singole fattispecie (da 5mila a 30mila euro nel caso di attività ritorsive a danno del segnalante, da 10mila a 50mila euro in caso mancata implementazione dei canali di segnalazione).

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