Congedi parentali: novità 2026

La legge di di Bilancio 2026 introduce novità significative per la tutela della genitorialità, modificando il Testo Unico sulla maternità e paternità (Dlgs 151/2001). L’obiettivo è estendere l’età dei figli per cui è possibile richiedere tutele e migliorare la flessibilità lavorativa.

1. Estensione dei Congedi Parentali

Il congedo parentale è l’astensione facoltativa dal lavoro (indennizzata solitamente al 30%, con quote all’80%). Le novità principali sono:

  • Limite di età: Il diritto di usufruire del congedo si estende dai 12 anni attuali fino ai 14 anni di età del figlio (anche adottivo o in affidamento).

  • Durata massima: Resta invariato il tetto complessivo tra i due genitori di 10 mesi (elevabili a 11 se il padre ne fruisce per almeno tre mesi).

  • Ripartizione: La madre può fruirne per massimo 6 mesi; il padre per 6 o 7 mesi; il genitore “solo” per 11 mesi.

2. Congedi per Malattia del Figlio

Per i figli di età superiore ai 3 anni, aumentano i giorni di permesso (non retribuiti, ma con copertura contributiva figurativa):

  • Innalzamento dei giorni: Si passa da 5 a 10 giorni all’anno per ogni figlio.

  • Innalzamento dell’età: Il diritto è esteso fino ai 14 anni del figlio (precedentemente il limite era 8 anni).

  • Sotto i 3 anni: Rimane il diritto al congedo senza limiti di durata per le malattie del bambino.

3. Affiancamento e Sostituzione Maternità

Viene introdotta una norma per agevolare il rientro al lavoro della madre dopo il congedo obbligatorio:

  • Prolungamento del contratto sostitutivo: I contratti a termine (anche in somministrazione) stipulati per sostituire lavoratrici in maternità possono essere prorogati.

  • Scopo: Consentire un periodo di affiancamento tra la sostituta e la lavoratrice rientrante, per un periodo massimo coincidente con il primo anno di vita del bambino.

  • Agevolazioni: Per le aziende con meno di 20 dipendenti, resta lo sgravio contributivo del 50% per chi assume personale in sostituzione.

Sintesi delle modifiche 2026

Misura Situazione Attuale Novità Legge di Bilancio 2026
Limite età Congedo Parentale 12 anni 14 anni
Permessi Malattia Figlio (>3 anni) 5 giorni/anno fino a 8 anni 10 giorni/anno fino a 14 anni
Contratti di Sostituzione Termine al rientro della madre Possibile proroga per affiancamento

 

Circolare Inps 152/2025: Modalità di fruizione dei permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche per i lavoratori del settore privato

L’articolo 2, comma 1, della legge n. 106/2025 (“Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”) prevede – a decorrere dal 1° gennaio 2026 – per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati o pubblici, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, il diritto di fruire – in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro – di ulteriori dieci ore annue di permesso, per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché per cure mediche frequenti.

Il diritto è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo prevede altresì che, per le dieci ore annue di permesso aggiuntivo, ai lavoratori compete un’indennità economica.

La Circolare Inps n. 152/2025 fornisce indicazioni per la fruizione dei permessi orari e della relativa indennità economica per i lavoratori del settore privato, nonché istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro.

 

Requisiti 

Per potere fruire dei permessi orari, è necessario che al lavoratore (o al figlio minorenne) sia stato riconosciuto un grado di invalidità pari o superiore al 74%, per malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce o per malattia invalidante o cronica, anche rara.

Per i figli minorenni affetti da patologie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, invalidanti o croniche, anche rare, il requisito del grado di invalidità pari o superiore al 74% si considera soddisfatto in presenza di un verbale di accertamento dell’invalidità civile che attesti, almeno, il riconoscimento dell’indennità di frequenza.

Inoltre, è richiesto  che il medico di medicina generale o il medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata rilasci all’interessato, affetto dalle suddette patologie, apposita prescrizione di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche.

Il diritto è attribuito ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro pubblici o privati e, pertanto, la disposizione non è applicabile ai lavoratori iscritti alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo.

Trattandosi di ore di permesso, inoltre, è richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro in corso al momento della fruizione dello stesso.

 

Indennità economica per i lavoratori del settore privato

Per le dieci ore annue di permesso aggiuntive “ai lavoratori compete un’indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia”.

Nel settore privato, l’indennità è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto.

Con riguardo al personale dipendente di Enti e Amministrazioni pubbliche, il trattamento economico relativo ai periodi di permesso in questione è corrisposto dall’Amministrazione o dall’Ente datore di lavoro.

 

 Adempimenti del lavoratore del settore privato

A decorrere dal 1° gennaio 2026, il lavoratore dipendente che intende usufruire delle dieci ore di permesso aggiuntive deve avanzare richiesta direttamente al proprio datore di lavoro. A tale fine, si precisa che è prevista unicamente la fruizione di ore intere e non di frazione di ora.

Al momento della richiesta, l’interessato deve dichiarare, nelle modalità indicate dal datore di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, nonché il riconoscimento del grado di invalidità civile pari o superiore al 74%).

Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l’attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.

Il lavoratore che intende usufruire dei permessi per il figlio minore affetto da malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce o da malattia invalidante o cronica, anche rara, ha diritto a dieci ore nell’arco dell’anno, indipendentemente dalle ore eventualmente già fruite per sé stesso.

Anche nei casi di fruizione delle ore di permesso per il figlio minore, il lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro, al momento della richiesta, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, nonché il riconoscimento dell’invalidità civile del figlio minorenne pari o superiore al 74%).

Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l’attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale il figlio ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.

Si specifica che il diritto del lavoratore di fruire delle dieci ore annue di permesso per ciascun figlio non è pregiudicato dall’eventuale fruizione del beneficio da parte dell’altro genitore lavoratore.

Nei casi di più figli minori, le dieci ore annue sono riconosciute a ciascun genitore lavoratore per ogni figlio.

Rinnovo Ccnl metalmeccanica industria, novità su tempo determinato e Staff Leasing

Il rinnovo del CCNL della Metalmeccanica siglato il 22 novembre 2025 – oltre alle variazioni normative ed economiche – dispone novità importanti per i contratti a termine.

Contratti a Termine

Il nuovo accordo definisce le regole per estendere i contratti oltre i 12 mesi (fino a un massimo di 24 mesi) individuando specifiche causali contrattuali:

  • Target anagrafici: Assunzione di over 50 o under 35 (se disoccupati da 6 mesi o con carichi di famiglia).

  • Situazioni occupazionali: Lavoratori in CIGS o liste di mobilità da almeno 6 mesi.

  • Esigenze produttive: Eventi fieristici, coordinamento progetti a termine o esecuzione di specifiche commesse temporanee (anche in caso di ritardi esterni).

Vincolo di stabilizzazione: Dal 1° gennaio 2027, un’azienda può usare queste causali solo se ha stabilizzato a tempo indeterminato almeno il 20% dei lavoratori a termine cessati l’anno precedente.

Somministrazione e Staff Leasing

Il contratto introduce una tutela importante per i lavoratori in Staff Leasing:

  • Diritto all’assunzione: Dal 1° gennaio 2026, chi lavora presso la stessa azienda utilizzatrice tramite staff leasing (somministrazione a tempo indeterminato) per più di 48 mesi complessivi, ha diritto ad essere assunto direttamente dall’azienda.

  • Clausola di salvaguardia: Ai fini del calcolo dei 48 mesi, non si contano i periodi di missione svolti prima del 30 giugno 2025 (misura volta a limitare il contenzioso legale in attesa di alcune pronunce della Corte di Giustizia Europea).

Leggi la Circolare n. 67 – Studio Nicco

Pubblicate le Tabelle Aci 2026

Sulla Gazzetta Ufficiale 297 del 23 dicembre sono state pubblicate le Tabelle ACI; i dati evidenziano una diminuzione del costo chilometrico dei veicoli attualmente in produzione, mentre aumenta quello dei modelli fuori produzione a gasolio ed elettrificati (elettrici e plug-in). Per questi ultimi, nello specifico, i costi chilometrici registrano incrementi rispettivamente dello 0,8% e dell’1,7%.

L’aumento è dovuto principalmente all’adeguamento del costo lordo delle tariffe medie delle ricariche elettriche ai prezzi effettivamente sostenuti dall’utente, mentre, al contrario, i modelli in produzione evidenziano riduzioni che raggiungono il –1,7% per le autovetture ibride a benzina. Le variazioni sono riconducibili principalmente al calo del prezzo della benzina e alla riduzione del tasso di interesse utilizzato nel calcolo delle quote di ammortamento, effetto che risulta più marcato all’aumentare del prezzo di listino dei veicoli.

I dati contenuti nelle tabelle sono indispensabili per quantificare nel 2026 il valore del fringe benefit imponibile dei veicoli assegnati in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti.

Consulta le tabelle Aci 2026

Lavoratori somministrati: comunicazione annuale

Le aziende che hanno utilizzato – nel corso del 2025 – lavoratori somministrati, sono tenute ad effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2025.

La scadenza per l’invio della suddetta comunicazione è il 31 gennaio 2026.

I dati che la suddetta comunicazione deve contenere sono:

  • il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi,
  • la durata dei suddetti contratti,
  • il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

La comunicazione può essere inviata tramite posta raccomandata A/R oppure tramite posta elettronica certificata.

Si ricorda che, in caso di mancato assolvimento, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista ha un importo variabile tra € 250,00 e € 1.250,00.

Per completezza di trattazione si rinvia alla Circolare dello Studio n. 28/2012 sottolineando che il riferimento normativo aggiornato è l’art. 36, comma 3, del D.Lgs. 81/2015.

Si allega un fac-simile di comunicazione:

Comunicazione-annuale-somministrati-Fac-simile

Ccnl Metalmeccanica industria: novità in materia welfare

Il rinnovo del Ccnl Metalmeccanica industria – firmato lo scorso 22 novembre – prevede, a decorrere dall’anno 2026, l’aumento da 200 a 250 euro degli strumenti di welfare messi a disposizione dei lavoratori, da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Esclusivamente per l’anno 2026, questo importo dovrà essere erogato entro il mese di febbraio, sempre sottoforma di welfare.
Restano ferme le altre caratteristiche, per quali si rimanda all’articolo “Ccnl Metalmeccanica industria: Cosa prevede l’accordo sul welfare”

Redditi da lavoro dipendente – le novità per il 2026

La legge di Bilancio per l’anno 2026 prevede la possibilità – introdotta dal comma 7, dell’articolo 1 – di alleggerire il prelievo fiscale sugli aumenti previsti dai rinnovi dei contratti di lavoro sostituendo l’Irpef, nonché le addizionali regionali e comunali, con un’imposta sostituiva del 5 per cento.

Le somme su cui i lavoratori potranno beneficiare della tassazione agevolata sono quelle stabilite dai rinnovi di contratti firmati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 ed erogate nel 2026.

L’opzione spetta ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33mila euro. La disposizione fa riferimento ai rinnovi contrattuali non specificando il livello di contrattazione. Quindi, salvo diverse e più precise indicazioni, si presume che la contrattazione da cui scaturiscono gli aumenti, possa essere indifferentemente sia quella nazionale, territoriale o aziendale. Il lavoratore potenzialmente beneficiario della detassazione, può rinunciarvi per iscritto.

I successivi commi 8 e 9 hanno come oggetto la tassazione sui premi di risultato (PdR) e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili: il comma 8 modifica la legge di bilancio dello scorso anno, limitando al solo 2025 l’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento; mentre il comma 9 amplia la facilitazione intervenendo sia sull’aliquota applicabile, sia sul massimo detassabile. Si stabilisce che per gli anni 2026 e 2027 PdR e partecipazione agli utili vengano tassate con imposta che sostituisce l’irpef e le addizionali, la cui aliquota viene ridotta all’1% e si stabilisce, inoltre, che il tetto massimo su cui opera la detassazione non possa superare i 5.000 euro.

I commi 10, 11, e 12 introducono poi un’ulteriore novità sul fronte della tassazione del reddito di lavoro dipendente: possono essere oggetto di agevolazione le maggiorazioni e le indennità erogate per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale. Inoltre, si potrà usufruire della facilitazione anche per le indennità di turno e gli ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni.

L’aiuto consiste nell’applicare, per l’anno 2026, un’imposta del 15% che, come negli altri casi, sostituisce la tassazione ordinaria. Il massimo detassabile è di 1.500 euro annui. Sono esclusi i settori turistici destinatari di altra misura. Potranno avvalersene i lavoratori che nel 2025 hanno ricevuto un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. Il sostituto di imposta applica automaticamente l’aliquota unica ridotta. Nel caso in cui vi sia stato un cambio d’azienda il lavoratore certifica il reddito dell’anno precedente. Il dipendente può sempre rinunciare comunicandolo per iscritto al datore di lavoro.

Infine, col comma 18 si prevede che per i lavoratori privati del comparto del turismo e di quelli occupati negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia riconosciuto, nel periodo gennaio-settembre 2026, un trattamento integrativo – che non concorre alla formazione del reddito – pari al 15% delle retribuzioni lorde che saranno loro corrisposte a seguito di svolgimento di lavoro notturno o straordinario nei giorni festivi. Possono accedere alla misura solamente coloro che abbiano un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo di imposta 2025. Il trattamento integrativo viene erogato dal sostituto di imposta, su richiesta dei lavoratori e dietro loro dichiarazione di responsabilità in merito al rispetto dei limiti reddituali previsti. Le somme corrisposte sono indicate nella Certificazione Unica e il relativo credito maturato viene recuperato dal sostituto d’imposta in sede di compensazione fiscale.

Rinnovato il Ccnl per le imprese di Pulizia Artigiane

Il 17 dicembre 2025 è stata sottoscritta, da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltrasporti e dalle associazioni datoriali CNA imprese di Pulizia, Confartigianato Imprese di Pulizia, Casartigiani e Claa, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale per i dipendenti delle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, con validità fino al 31 dicembre 2028.

L’accordo, prevede un incremento a regime a livello 5, pari a 215 euro lordi sui minimi tabellari con le seguenti decorrenze:

  • 40,00 a partire dal 1° gennaio 2026,
  • 25,00 euro a partire dal 1° luglio 2026,
  • 25,00 euro a partire dal 1° febbraio 2027,
  • 35,00 euro a partire dal 1° luglio 2027,
  • 40,00 euro dal 1° febbraio 2028,
  • 40,00 euro dal 1° novembre 2028,
  • 10,00 euro dal 1° dicembre 2029.

A integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025) ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, verrà corrisposto un importo una tantum pari a 104,00 euro in due soluzioni:

  • la prima pari a 52,00 euro con la retribuzione del mese di febbraio 2026,
  • la seconda pari a 52,00 euro con la retribuzione del mese di giugno 2026.

Autoliquidazione Inail 2025/2026: dal 1° gennaio nuove aliquote di oscillazione del tasso medio

Con la pubblicazione dell’Istruzione operativa del 10 dicembre 2025, l’Inail informa dell’applicazione – in via provvisoria dal 1° gennaio 2026 – delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole (v. Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Inail n. 146 del 21 luglio 2025).

Pertanto,  i tassi provvisori applicabili 2026 sono calcolati applicando la nuova tabella A “Bonus” e l’aliquota di oscillazione in riduzione nella misura fissa del 13% (anziché del 5%) nei casi di non significatività della posizione assicurativa territoriale (PAT), di cui ai commi 5, 8 e 9 dell’articolo 20 delle MAT.

Le aliquote in riduzione previste dalla nuova tabella A, con effetto dal 1° gennaio 2026, sono pubblicate nel documento consultabile al seguente link.

Restano invariate le aliquote in incremento del tasso medio di tariffa in caso di andamento infortunistico sfavorevole (“Malus”), previste dalla Tabella B del citato  articolo 20.

L’applicazione in via provvisoria delle nuove aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico è stata esplicitata nelle comunicazioni del tasso applicabile per l’anno 2026 (20sm), con espressa riserva di richiedere i maggiori premi dovuti:

  1. In caso di mancata adozione del decreto interministeriale previsto dall’articolo 1, comma 3, ovvero di diversa riformulazione da parte dello stesso decreto della proposta dell’Inail adottata con la delibera n. 146 del 21 luglio 2025 del Consiglio di amministrazione;
  2. Nel caso in cui il soggetto assicurante abbia riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il decreto interministeriale previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 ottobre 2025, 159, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge.

Inps: disponibili le Faq sul bonus mamme

In una notizia del 26 novembre 2025, l’Inps comunica che – con l’obiettivo di rispondere alle richieste di chiarimento di intermediari e cittadini – ha integrato il manuale utente del Nuovo bonus mamme, disponibile all’interno del servizio online, con le domande frequenti (FAQ).

Si ricorda che i requisiti per accedere alla prestazione sono le seguenti.

Tipologia rapporto di lavoro:

  1. lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico;
  2. lavoratrici madri autonome iscritte a Gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le Casse di previdenza professionali e la Gestione separata o dell’attività autonoma per i soli mesi di iscrizione alle Casse o Gestione previdenziali;
  3. lavoratrici iscritte alla Gestione separata per i mesi di effettiva attività lavorativa.

Essere madri:

  1. di soli 2 figli, di cui il più piccolo di età non superiore a 10 anni;
  2. di 3 o più figli, di cui il più piccolo di età non superiore ai 18 anni.

Reddito:

  1. la somma dei redditi da lavoro rilevanti ai fini del calcolo delle imposte relative all’anno 2025 dev’essere pari o inferiore a 40.000 euro.

In particolare, nelle FAQ viene precisato che:

  • ai fini del computo dei figli richiesti e del numero dei figli appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice, vanno conteggiati tutti i figli, indipendentemente dalla convivenza, dallo stato del carico fiscale, dalla composizione del nucleo familiare ai fini ISEE, per i quali la madre non sia sospesa dalla responsabilità genitoriale o non sia decaduta;
  • ai fini della verifica del requisito relativo all’età del figlio più piccolo rileva per tutti i figli (naturali, adottati o in affido preadottivo) la data di nascita;
  • la domanda per il nuovo bonus mamme è unica. La nascita del terzo figlio può avere valore diverso in relazione all’attività di lavoro svolta e all’età dei figli. La nascita del terzo figlio assume rilievo nel solo caso in cui dalla nascita del terzo figlio dipenda l’accesso al bonus o la perdita del diritto;
  • le lavoratrici agricole a tempo determinato hanno diritto al bonus nei mesi in cui hanno effettuato almeno una giornata di lavoro ovvero nei mesi in cui hanno un contratto di lavoro a tempo determinato e beneficiano delle tutele collegate all’iscrizione negli elenchi del 2024 per almeno 51 giornate;
  • per le lavoratrici con contratto di lavoro intermittente il riconoscimento del bonus è subordinato alla condizione che, nel mese di riferimento, risulti effettuata almeno una giornata di prestazione lavorativa;
  • le piccole colone possono accedere al Nuovo Bonus mamme per i mesi dell’anno 2025 per i quali sussiste almeno in parte il rapporto di colonia;
  • il riferimento alla Gestione separata per l’accesso al beneficio è generico: possono accedere al bonus le lavoratrici iscritte alla Gestione separata sia per attività di lavoro autonomo che per collaborazione coordinate e continuative, a esclusione delle madri iscritte esclusivamente per cariche sociali (amministratrici di società, membri del collegio sindacale, etc.) o per prestazioni di lavoro autonomo occasionale. La lavoratrice autonoma o dipendente che sia anche titolare di una carica sociale può accedere al bonus;
  • i periodi di congedo biennale ai sensi dell’art. 8, Legge n. 388/2000, sono utili ai fini dell’accesso al nuovo bonus mamme;
  • il nuovo bonus mamme è compatibile con i periodi di congedo maternità e congedo parentale fruiti nel periodo di vigenza del contratto di lavoro;
  • i periodi di sospensione del rapporto di lavoro non utili ai fini del bonus sono quelli in cui l’attività che la lavoratrice deve eseguire viene sospesa e la stessa non percepisce alcuna retribuzione o indennità o non è prevista alcuna contribuzione figurativa. A titolo esemplificativo sono utili i periodi di congedo maternità, congedo parentale, malattia bambino, congedo biennale art. 8, Legge n. 388/2000, cassa integrazione (ordinaria, straordinaria e in deroga). Non sono utili le sospensioni del rapporto di lavoro derivanti da iniziative del lavoratore (astensione volontaria, aspettativa non retribuita, aspettativa per accesso a incarichi politici) nonché le sospensioni conseguenti a provvedimenti disciplinari imputabili al lavoratore. Il bonus non spetta per i mesi di part time ciclico nei quali non è prevista alcuna prestazione lavorativa;
  • i periodi di NASPI o DISS COLL non sono utili ai fini del nuovo bonus mamme, così come i periodi di tirocinio;
  • i periodi di preavviso non lavorato non sono utili ai fini del nuovo bonus mamme;
  • ii fini della verifica del requisito economico (reddito da lavoro inferiori ai 40.00 euro) si tiene conto della somma di tutti i redditi da lavoro percepiti in relazione alla attività di lavoro anche se esenti o soggetti a tassazione sostituiva o ridotta. I redditi devono essere considerati al lordo di eventuali franchigie o riduzioni percentuali ai fini del calcolo delle imposte. Sono compresi anche redditi equiparati o sostituivi erogati durante il periodo di vigenza del rapporto di lavoro, quali, a titolo esemplificativo, trattamenti economici o indennità corrisposte per i periodi di congedo di maternità, malattia, congedo straordinario biennale ex art. 8, Legge n. 388/2000. Non rilevano i redditi percepiti in relazione a istituti che prevedono la cessazione del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo NASPI, DIS-COLL, pensioni, comprese quelle ai superstiti e di reversibilità. Nel caso di rapporto di lavoro dipendente occorre considerare il reddito derivante dal rapporto di lavoro al netto dei contributi previdenziali obbligatori trattenuti dal datore di lavoro. Non possono essere dedotti gli eventuali oneri previdenziali facoltativi, come quelli relativi a riscatti e ricongiunzioni;
  • il TFR, in quanto soggetto a tassazione separata, non rileva ai fini del computo della soglia di reddito pari o superiore a 40.000 euro.