Inps: modalità di rilascio della CU 2024 e relativi adempimenti

La Circolare Inps 63/2024 illustra le attività svolte dall’Istituto per gli adempimenti relativi alle Certificazioni Uniche 2024 e le modalità attraverso cui queste vengono messe a disposizione dell’utenza.

L’Istituto in qualità di sostituto d’imposta:

  • entro il 28 febbraio 2024 ha effettuato, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti nel corso dell’anno d’imposta 2023, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e ha applicato dal mese di gennaio 2024 il prelievo del debito di imposta fino a capienza delle erogazioni in pagamento. In caso di incapienza delle erogazioni a subire il prelievo, il recupero del conguaglio a debito è proseguito sulle erogazioni riferite ai mesi successivi;
  • determina, sul reddito prodotto nell’anno d’imposta di riferimento (2023), le addizionali regionale e comunale, a saldo e in acconto, i cui importi sono trattenuti in forma rateale sui pagamenti delle singole prestazioni, a partire dal mese di gennaio (per l’addizionale comunale in acconto a partire dal mese di marzo) e fino al mese di novembre dell’anno successivo (2024).

In riferimento ai redditi di pensione non superiori a 18.000,00 euro, le imposte determinate e dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100,00 euro, sono prelevate in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

Termini e modalità di rilascio della Certificazione Unica ai contribuenti e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate

La Certificazione Unica è resa disponibile ai percipienti in modalità telematica. A partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2020, l’articolo 16-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha unificato alla data del 16 marzo di ogni anno sia il termine di rilascio della CUS ai sostituiti sia quello di trasmissione telematica della CUO all’Agenzia delle Entrate. Pertanto, a partire dal 14 marzo 2024, la Certificazione Unica 2024 è disponibile all’utenza tramite i consueti canali e trasmessa, entro il medesimo termine, all’Agenzia delle Entrate anche ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.

Rettifica della Certificazione Unica

Tenuto conto che le istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica prevedono espressamente che, qualora il contribuente rilevi errori o informazioni non corrette nella medesima Certificazione Unica, il medesimo è tenuto a rivolgersi al proprio sostituto d’imposta che procederà alla correzione dei dati, l’Istituto, a partire dal 15 marzo 2024, consente alle Strutture territoriali, laddove necessario, di procedere alla rettifica della Certificazione Unica. La rettifica può produrre la rideterminazione anche del conguaglio fiscale in capo al contribuente.

L’avvenuta rettifica della Certificazione Unica viene resa nota all’interessato mediante comunicazione inviata dall’Istituto con il canale postale o via Posta Elettronica Certificata (PEC) oppure accedendo ai Servizi Fiscali presenti all’interno della propria area personale “MyINPS”, seguendo il percorso di navigazione sul sito istituzionale www.inps.it: “I tuoi servizi e strumenti” > “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS” > “Comunicazioni Fiscali”.

Si evidenzia che il contribuente, qualora si avvalga della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate, è tenuto a verificarne il contenuto, aggiornandolo se necessario, sulla base dei dati dell’ultima Certificazione Unica rilasciata dall’Istituto, come riportato tra le annotazioni della Certificazione stessa.

Fornitura telematica della Certificazione Unica 2024

Gli utenti in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello o superiore, di CNS (Carta Nazionale dei Servizi), di CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0 o di eIDAS, nonché le residuali categorie di utenti per le quali è ancora consentito l’uso del PIN, possono scaricare e stampare la Certificazione Unica 2024 dal sito istituzionale www.inps.it, accedendo ai Servizi Fiscali presenti all’interno della propria area personale “MyINPS” o attraverso i seguenti percorsi di navigazione:

•  “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Certificazione Unica” > “Utilizza il servizio” > “Certificazione Unica 2024 (Cittadino)”;

•  “MyINPS”> “I tuoi servizi e strumenti”> “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS” > “Certificazione Unica”. In tale sezione è possibile altresì consultare e stampare le Certificazioni Uniche prodotte e rilasciate a partire dall’anno d’imposta 2018 (CU/2019).

Per i cittadini impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online, l’Istituto ha previsto un sistema di gestione delle deleghe delle identità digitali che consente, agli stessi, di delegare una persona di propria fiducia per l’accesso ai servizi online e per le richieste presso gli sportelli INPS (cfr. la circolare n. 127 del 12 agosto 2021).

È, inoltre, possibile visualizzare e scaricare su dispositivi mobili la propria Certificazione Unica anche tramite l’apposito servizio “Certificazione Unica”, disponibile all’interno dell’applicazione “INPS Mobile”, scaricabile gratuitamente per i sistemi operativi Android e iOS.

Modalità alternative per ottenere la Certificazione Unica 2024

L’Istituto, al fine di assicurare il più ampio livello di accesso al servizio, mette a disposizione i seguenti ulteriori canali di contatto per agevolare l’acquisizione della Certificazione Unica 2024.

A) Servizio erogato dalle Strutture territoriali dell’Istituto

Il rilascio cartaceo della Certificazione Unica 2024 può essere richiesto presso il servizio di “Prima accoglienza”, accessibile senza prenotazione nelle Strutture INPS dove lo stesso è presente; negli altri casi, il rilascio può essere richiesto presso gli sportelli veloci, previa prenotazione dell’accesso in Sede. La prenotazione può essere effettuata attraverso i seguenti canali che l’Istituto ha messo a disposizione dell’utenza:

  • applicazione “INPS Mobile”, disponibile per sistemi operativi Android e iOS;
  • portale internet dell’Istituto (www.inps.it);
  • Contact Center (servizio con operatore).

B) Spedizione della Certificazione Unica attraverso Posta Elettronica Certificata

 I soggetti titolari di utenza PEC possono richiedere la trasmissione in formato elettronico della Certificazione Unica 2024 al seguente indirizzo: richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it.

La richiesta deve essere corredata di copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. Conseguentemente, la Certificazione Unica sarà recapitata alla casella PEC utilizzata dal richiedente.

 C) Istituti di Patronato, Centri di assistenza fiscale, professionisti abilitati all’assistenza fiscale

Per l’acquisizione della Certificazione Unica 2024 è possibile, inoltre, avvalersi di un Istituto di Patronato, di un Centro di assistenza fiscale (CAF) o di un professionista compreso tra quelli abilitati all’assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica, in possesso di certificato Entratel in corso di validità.

I predetti soggetti possono accedere ai servizi INPS mediante una delle seguenti modalità: SPID almeno di secondo livello, CNS o CIE 3.0.

L’intermediario, preliminarmente all’accesso al modello di Certificazione Unica, deve identificare l’interessato e acquisire la sua delega specifica allo svolgimento del servizio, oltre alla copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità. Le deleghe acquisite sono numerate e annotate quotidianamente in un apposito registro cronologico contenente il numero progressivo e la data della delega, il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante, nonché gli estremi del documento di identità di quest’ultimo.

In caso di rilascio del modello di Certificazione Unica a soggetto terzo, al quale l’interessato abbia rilasciato delega, come illustrato al successivo paragrafo 5, l’intermediario deve acquisire anche tale ulteriore delega, nonché copia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegato. La delega per il prelievo del modello di Certificazione Unica deve contenere le seguenti informazioni:

• dati anagrafici dell’interessato e relativo codice fiscale;

• anno d’imposta cui si riferisce la Certificazione Unica da prelevare;

• data di conferimento della delega.

La visualizzazione della Certificazione Unica 2024 da parte degli intermediari è subordinata all’inserimento in procedura di alcuni dati riguardanti l’utente. In particolare, ai fini dell’accesso alla banca dati, l’intermediario, nel rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato n. 1 alla presente circolare, deve indicare tutti gli elementi informativi di seguito indicati: codice fiscale del soggetto per il quale si intende visualizzare la Certificazione Unica 2024, esistenza di delega specifica, tipologia ed estremi del documento di identità del soggetto per il quale si intende visualizzare il modello di Certificazione Unica, data della delega e, in aggiunta, uno tra i seguenti elementi:

  • posizione previdenziale (numero pensione);
  • numero progressivo della delega, determinato sulla base di apposito registro di protocollo interno da tenere a cura dell’intermediario;
  • inserimento di un file contenente la scannerizzazione della delega all’intermediario e del documento di identità in corso di validità del soggetto per il quale si intende visualizzare il modello di Certificazione Unica.

D) Spedizione della Certificazione Unica alla residenza del titolare o dell’erede di soggetto titolare

Per richiedere la spedizione della Certificazione Unica alla residenza del titolare o dell’erede di soggetto titolare sono attivi i seguenti canali di contatto:

  • Canale telefonico: esclusivamente su richiesta del titolare, la relativa Certificazione Unica sarà spedita alla residenzadel titolare medesimo risultante dagli archivi dell’Istituto. A tale fine, è stato attivato il numero verde dedicato 800 434320 con risponditore automatico, abilitato alle chiamate sia da rete fissa che da rete mobile. È anche possibile richiedere la spedizione della Certificazione Unica chiamando il Contact Center Multicanale al numero 803 164 (gratuito e abilitato solo alle chiamate da rete fissa) oppure al numero 06 164164 (abilitato alle chiamate da rete mobile, con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante);
  • Posta elettronica certificata: detto canale consente ai soggetti non titolari, quali il soggetto delegato o l’erede di soggetto deceduto, di acquisire la Certificazione Unica. L’indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare la richiesta di spedizione della Certificazione Unica è il seguente: richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it.

In particolare, nel caso di soggetto delegato, il delegato dovrà richiedere la Certificazione Unica 2024, corredando la predetta richiesta, oltre che dell’atto di delega, anche della fotocopia di un proprio documento di identità e di un documento di identità del delegante, entrambi in corso di validità legale.

La Certificazione Unica verrà inviata in modalità cartacea all’indirizzo di residenza del delegante risultante dagli archivi dell’Istituto.

Nel caso di richiesta presentata da eredi del titolare della Certificazione Unica, detta richiesta deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il richiedente attesti la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità legale.

La Certificazione Unica verrà inviata in modalità cartacea all’indirizzo di residenza dell’erede che presenta l’istanza.

E) Spedizione della Certificazione Unica ai pensionati residenti all’estero

I pensionati residenti all’estero possono richiedere la Certificazione Unica 2024, fornendo i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale, al numero 0039-06 164164, servizio con operatore attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 20:00 (ora italiana) e il sabato dalle 08:00 alle 14:00 (ora italiana).

La Certificazione Unica verrà inviata in modalità cartacea all’indirizzo di residenza risultante dagli archivi dell’Istituto.

F) Servizio “Canale/sportello utenza fragile”

Il canale per l’utenza fragile, nato dalla confluenza degli Sportelli Mobile e Voce, è operativo da ottobre 2023, al fine di rafforzare il processo di sostegno all’utenza fragile e ampliare i canali di contatto tra l’Istituto e alcune tipologie specifiche di utenti:

  • utenti con disabilità, fruitori di indennità di accompagnamento, di frequenza e di comunicazione, di età inferiore ai diciotto anni e ultrasettantacinquenni;
  • utenti con disabilità visiva appartenenti alla categoria “Ciechi civili”, indipendentemente dall’età;
  • utenti con disabilità uditive appartenenti alla categoria “Sordi” indipendentemente dall’età;
  • pensionati ultraottantenni residenti in Valle d’Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige.

Il canale dedicato all’utenza fragile è accessibile tramite numeri di telefono specifici che sono rimasti gli stessi dello Sportello Mobile. Gli utenti che abbiano ricevuto apposita comunicazione di inserimento nell’iniziativa possono, infatti, contattare, al numero telefonico e all’orario indicato nella comunicazione stessa, un operatore della Struttura territorialmente competente e richiedere l’invio della certificazione, che sarà spedita alla residenza del titolare medesimo risultante dagli archivi dell’Istituto.

Inoltre, per il cittadino destinatario dell’iniziativa, la nuova piattaforma ha messo a disposizione un servizio accessibile dal portale INPS www.inps.it, con il quale l’utente può richiedere documentazione cartacea (CU, cedolino pensione, PagoPA per colf e badanti, ecc.) al proprio indirizzo di residenza o una consulenza dedicata.

G) Comuni e altre pubbliche Amministrazioni abilitate

Il cittadino può ottenere la Certificazione Unica 2024 anche presso i Comuni e le altre pubbliche Amministrazioni che abbiano sottoscritto un protocollo con l’Istituto per l’attivazione di un punto cliente di servizio, ove effettivamente operativo. Come per gli intermediari, la visualizzazione della Certificazione Unica da parte degli operatori delle pubbliche Amministrazioni è subordinata all’esistenza di una specifica richiesta del cittadino con le stesse modalità di accesso alle banche dati e di conservazione dei documenti previste per gli intermediari abilitati.

Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2024 al soggetto non titolare

Si ricorda che la Certificazione Unica 2024 può essere rilasciata anche a persona diversa dal titolare. In questo caso la richiesta può essere presentata agli Istituti di Patronato, ai Centri di assistenza fiscale, ai professionisti abilitati all’assistenza fiscale  o attraverso il servizio di posta elettronica certificata, sia da persona appositamente delegata sia da parte degli eredi del soggetto titolare deceduto.

Nel primo caso, la richiesta deve essere corredata dalla delega con la quale si autorizza esplicitamente l’INPS al rilascio della Certificazione Unica richiesta e dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato. L’intermediario, cui viene presentata la delega, è tenuto a conservare la predetta documentazione per un periodo di tre anni. Tale onere di conservazione non sussiste se l’intermediario ha inserito in procedura la scansione della delega e del documento di riconoscimento del soggetto interessato.

Nel secondo caso, in cui la richiesta sia presentata da eredi del titolare della prestazione, detta richiesta deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il richiedente attesti la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

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Revoca dimissioni dei genitori: possibile anche se già convalidate all’Itl

La Nota n. 862/2024 dell’Inl fornisce precisazioni in merito alle dimissioni rese dai genitori entro i primi tre anni di vita dei figli, o di ingresso in famiglia, affermando che le stesse possono essere revocate prima della decorrenza e della cessazione del rapporto, anche se già convalidate dall’Ispettorato del lavoro.

Secondo quanto previsto dall’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 151/2001, la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate da una lavoratrice durante la gravidanza e da uno dei due genitori entro i primi tre anni di vita dei figli (o di ingresso in famiglia se adottati o affidati), devono essere convalidate dall’ispettorato territoriale del lavoro.

Sulla base delle disposizioni di carattere eccezionale adottate durante la pandemia da Covid-19, il lavoratore o la lavoratrice devono prima inviare la lettera di dimissioni o risoluzione consensuale al datore di lavoro e successivamente chiedere il colloquio con il funzionario incaricato dell’Itl di persona o a distanza. In conseguenza di questa disposizione normativa è sorto il dubbio se e come sia possibile revocare tali dimissioni.

La nota in esame afferma che le dimissioni possono essere revocate prima dell’emanazione del provvedimento di convalida, ma anche successivamente allo stesso purché prima della decorrenza delle dimissioni e alla risoluzione del rapporto.

Resta, tuttavia, fermo che anche la decisione di revocare le dimissioni deve essere soggetta a verifica da parte dell’ispettorato che, «valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all’annullamento» della convalida. Inoltre, se il funzionario riterrà che ci siano stati comportamenti illeciti o discriminatori del datore di lavoro potrà effettuare accertamenti ispettivi.

La revoca non è possibile se le dimissioni siano state convalidate e abbiano prodotto effetto. In tal caso, la ripresa del rapporto di lavoro può avvenire solo con il consenso del datore di lavoro.

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Bonus mamme Inps: comunicazione dei codici fiscali dei figli

Il messaggio Inps n. 1702/2024 comunica che le lavoratrici fruitrici dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (madri di tre o più figli – cd. bonus mamme) possono comunicare direttamente all’Istituto le informazioni relative ai figli, attraverso una apposita utility.

L’applicativo, denominato “Utility Esonero Lavoratrici Madri”, è stato rilasciato ed è disponibile mediante accesso al sito dell’Istituto www.inps.it, al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” > “Utilizza lo strumento”, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.

La lavoratrice interessata a fornire direttamente all’Istituto le informazioni relative ai figli, dopo aver selezionato la voce “Utility Esonero Lavoratrici Madri” in “Elenco domande di sgravio”, può procedere con la dichiarazione degli identificativi, fornendo i codici fiscali o, in via alternativa, laddove non sia in possesso dei codici fiscali, le informazioni anagrafiche dei figli.

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Cassazione: requisito della forma scritta per il piano formativo dell’apprendista

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6704/2014, ha affermato che il requisito della forma scritta del contratto deve essere valutato applicando un’interpretazione c.d. formale, anche a titolo di tutela di quanto indicato nel contratto stesso.

Conseguentemente, per poter ritenere rispettato il requisito – con specifico riferimento al contratto di apprendistato – è necessario che la forma scritta sia utilizzata anche per il piano formativo individuale.

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Cassazione: la denuncia resa con malafede, configura giusta causa di licenziamento

L’esercizio del potere di denuncia e – in generale – del diritto di critica nei confronti del datore di lavoro, non costituisce di per sé fonte di responsabilità, ma può diventarlo se il privato fa ricorso ai pubblici poteri in maniera strumentale e distorta, agendo nella piena consapevolezza dell’insussistenza dell’illecito o dell’estraneità allo stesso dell’incolpato, con l’intenzione di danneggiare il datore di lavoro anziché per rimuovere illegalità o tutelare i diritti del querelante. Questo comportamento configura un illecito disciplinare in violazione del dovere di fedeltà previsto dall’articolo 2105 del Codice civile e dei più generali principi di correttezza e buona fede stabiliti negli articoli 1175 e 1375 del Codice civile, e dunque capace di ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.

Nel caso oggetto di esame, i Giudici della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 30866/2023 (confermando quanto già espresso in sede di appello) affermano che la denuncia penale da parte del lavoratore nei confronti della società datrice di lavoro e del suo legale rappresentante per appropriazione indebita del Tfr, con la consapevolezza della non veridicità della condotta da lui stesso denunciata, integra giusta causa di licenziamento.

Al lavoratore non viene contestato il reato di calunnia o di diffamazione, ma di aver abusato del processo di denuncia, ovvero di averlo strumentalizzato con il fine «puramente emulativo dello strumento della denuncia penale e dei diritti della persona offesa nel procedimento penale medesimo; fine emulativo, ossia esclusivamente diretto ad arrecare danno al datore di lavoro, desunto dalla consapevole omissione di circostanze significative nella descrizione dei fatti con riferimento alle somme già percepite e alla superflua duplicazione di questioni già oggetto di contenzioso civile tra le parti».

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Agenzia Entrate: gli omaggi ai dipendenti possono concorrere alla formazione del reddito

Gli omaggi offerti dall’azienda ai propri dipendenti, la consegna di articoli di merchandising, la possibilità di consumare gratuitamente una limitata quantità del prodotto aziendale, anche costituendo attività volte a favorire la conoscenza approfondita del prodotto e la diffusione dell’immagine aziendale, con finalità promozionali e di marketing, non possono essere considerati come erogati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.

Pertanto – in base a quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate  nella risposta a interpello 89/2024 – il loro relativo valore costituisce reddito da lavoro dipendente, fatta salva la possibilità di fruire della soglia generale di esenzione fiscale dei fringe benefit prevista dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Tuir e tenuto conto dei nuovi limiti (2.000 o 1.000 euro a seconda se il dipendente abbia o meno figli fiscalmente a carico) e perimetro applicativo fissato dall’articolo 1, comma 16 della legge di Bilancio 2024 per l’anno in corso.

Il caso in oggetto riguarda una multinazionale statunitense nel settore delle caffetterie che offre ai propri dipendenti un sacchetto di caffè al mese più, occasionalmente, alcuni articoli di merchandising, nonchè la possibilità di consumare gratuitamente una bevanda al giorno all’interno del locale. La società ha spiegato che il proprio intento è quello di promuovere una cultura aziendale che garantisca la formazione dei dipendenti, a beneficio della propria strategia commerciale più che a vantaggio dei singoli lavoratori.

Così come la distribuzione gratuita dei prodotti di merchandising (tazze, barattoli, grembiuli e spillette con il logo aziendale) al ricorrere di alcune festività, al lancio di nuovi prodotti o in generale in occasione di eventi aziendali, avrebbe la funzione di rappresentare l’identità aziendale e diffonderne l’immagine tra il pubblico. Inoltre, la possibilità di consumare una bevanda al giorno gratuitamente va ricompresa nelle esigenze aziendali di rafforzamento del brand che, unito ai corsi aziendali e al materiale divulgativo, costituisce una forte componente formativa per il personale che la società intende promuovere.

Secondo l’Agenzia gli omaggi erogati – anche se ’’utili’’ al perseguimento della strategia aziendale –  soddisfano, di fatto, un’esigenza propria del singolo lavoratore (ad esempio prendere un caffè al bisogno) o comunque rappresentano un arricchimento del dipendente (come nel caso dei sacchetti di caffè e dei prodotti di merchandising) non potendosi considerare erogati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro. Pertanto, a nulla vale la precisazione fornita dall’istante che ha deciso di offrire il pacchetto di caffè e la bevanda omaggio a tutti i dipendenti della azienda, considerato che la cultura del caffè non è appannaggio soltanto del personale a diretto contatto con il pubblico.

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Inps: Elevazione dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese

La legge di Bilancio 2024 dispone l’elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età). Per il solo anno 2024 l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per l’ulteriore mese è pari all’80% della retribuzione (invece del 60%).

La previsione opera in alternativa tra i genitori e si applica ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

La Circolare Inps n. 57/2024 fornisce le istruzioni di carattere amministrativo e operativo per i lavoratori dipendenti del settore privato.

Destinatari

La normativa in oggetto riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U., lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ecc.).

Ne consegue che, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore appartiene ad altra categoria lavorativa, l’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) spetta solo al genitore lavoratore dipendente.

Elevazione dell’indennità al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese di congedo parentale

L’elevazione è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età) del minore. Per il solo anno 2024, spetta un’indennità all’80% della retribuzione anziché al 60%. L’aumento riguarda anche i genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.

Si sottolinea, inoltre, che l’ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. Si precisa che la fruizione “alternata” tra i genitori non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Pertanto, entro i limiti massimi di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del D.Lgs. n. 151/2001 (10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età, il congedo parentale di entrambi i genitori o del cosiddetto “genitore solo” risulta indennizzabile come di seguito:

–    un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;

–    un ulteriore mese è indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024), entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;

–    sette mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;

–    i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U.

Fermi restando i limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo parentale, nonché i termini temporali entro cui è possibile fruirne:

  1. i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022 – sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese;
  2. i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023 – sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese. I periodi di congedo parentale di cui al presente punto 2, sempre fino al limite di un mese, se fruiti, a partire dal 1° gennaio 2025, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023 – sono indennizzati al 60% della retribuzione anziché all’80%;
  3. i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del mese indennizzato all’80% di cui al precedente punto 1 e del mese indennizzato all’80%-60% di cui al precedente punto 2);
  4.  i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi) non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria. In tale ultimo caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione (cfr. l’articolo 34, comma 3, del T.U.).

Si precisa, infine, che il congedo parentale è indennizzabile in misura maggiorata (come previsto dalle leggi di Bilancio rispettivamente per l’anno 2023 e per l’anno 2024) anche nei casi in cui il congedo di maternità termini successivamente al 31 dicembre 2022 o al 31 dicembre 2023, per effetto dei periodi di interdizione prorogata dopo il parto disposti dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Decorrenza della nuova disposizione

La previsione normativa della legge di Bilancio 2024 interessa esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023. Pertanto, sono esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023.

Il diritto all’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato nella misura dell’80% della retribuzione per l’anno 2024 e al 60% della retribuzione a partire dal 2025, spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, dopo il 31 dicembre 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio, oppure, di congedo di paternità alternativo.

Considerato, inoltre, che l’ulteriore mese di congedo parentale, indennizzato all’80% per l’anno 2024 e al 60% della retribuzione a partire dall’anno 2025, spetta solo ai lavoratori dipendenti, in caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla Gestione separata o a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità della lavoratrice madre, rilevando, invece, il solo termine finale del congedo di paternità di cui agli articoli 27-bis, 28 e 31 del T.U.

Per completezza, la Circolare riporta alcuni esempi.

Esempio A)

  • Figlio nato il 20 novembre 2023;
  • la madre lavoratrice dipendente termina il periodo di congedo di maternità il 20 febbraio 2024;
  • il padre fruisce di 2 mesi di congedo parentale dal 21 novembre 2023 al 20 gennaio 2024.

Il mese di congedo parentale dal 21 novembre 2023 al 20 dicembre 2023 è indennizzabile all’80% della retribuzione (come previsto dalla legge di Bilancio 2023).

Il periodo di congedo parentale dal 21 dicembre 2023 al 31 dicembre 2023 è indennizzabile al 30% della retribuzione.

Il periodo di congedo parentale dal 1° gennaio 2024 al 20 gennaio 2024 è indennizzabile all’80% della retribuzione (come previsto dalla legge di Bilancio 2024).

Ai genitori residuano 10 giorni di congedo parentale indennizzabile all’80%, se fruiti entro il 2024, altrimenti al 60% se fruiti dal 1° gennaio 2025 ed entro il compimento di 6 anni di età del figlio.

Esempio B)

  • Madre lavoratrice dipendente che fruisce del congedo di maternità, esclusivamente dopo il parto, dal 15 settembre 2023 (data effettiva del parto) al 15 febbraio 2024;
  • il padre lavoratore dipendente fruisce di tre mesi di congedo parentale dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 di cui un mese indennizzato all’80% della retribuzione (come previsto dalla legge di Bilancio 2023) e due mesi indennizzati al 30% della retribuzione (si tratta dei suoi tre mesi non trasferibili all’altro genitore);
  • il padre fruisce, inoltre, di un mese di congedo parentale dal 10 gennaio 2024 al 9 febbraio 2024.

Il mese di congedo parentale fruito dal padre nel corso dell’anno 2024 è indennizzabile solo al 30% e non all’80% della retribuzione, in quanto l’elevazione dell’indennità è prevista solo per uno dei tre mesi spettanti a ogni genitore enon trasferibili all’altro (primo periodo del comma 1 dell’articolo 34 del T.U.).

La madre, concluso il periodo di congedo di maternità, potrà fruire del mese di congedo parentale indennizzato all’80% (se fruito entro i 6 anni di vita del figlio nel 2024, altrimenti al 60% se fruito a partire dal 1° gennaio 2025).

Esempio C)

  • Figlio nato il 15 agosto 2023 e decesso in pari data della madre lavoratrice dipendente;
  • il padre lavoratore dipendente fruisce del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del T.U. per il periodo residuo non fruito dalla madre fino al 15 novembre 2023;
  • il padre fruisce altresì di cinque giorni di congedo di paternità obbligatorio dal 12 al 16 dicembre 2023 e di altri cinque giorni dal 9 al 13 gennaio 2024, adempiendo in tale modo all’obbligo di fruire di dieci giorni di congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del T.U. entro i cinque mesi dalla nascita del figlio (15 agosto 2023 – 15 gennaio 2024).

Avendo terminato il periodo di congedo di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023, il padre ha diritto a un mese di congedo parentale indennizzabile all’80% della retribuzione (previsto dalla legge di Bilancio 2023) e a un ulteriore mese di congedo parentale (previsto dalla legge di Bilancio 2024) indennizzabile all’80% della retribuzione, se fruito entro il 31 dicembre 2024, oppure, al 60% se fruito dal 1° gennaio 2025 ed entro il compimento di 6 anni di età del figlio.

Si precisa che la previsione contenuta nell’articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024, secondo cui la nuova disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del medesimo Testo Unico, successivamente al 31 dicembre 2023, non è una condizione per il diritto all’elevazione dell’indennità di congedo parentale per un mese ulteriore, bensì un termine iniziale di decorrenza della nuova disposizione.

Pertanto, nel caso di figlio nato a partire dal 1° gennaio 2024, il diritto all’elevazione per un ulteriore mese dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per il 2024 (al 60% a partire dal 1° gennaio 2025) spetta a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.

Lo stesso criterio opera nel caso di figli nati a partire dal 1° gennaio 2023 in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 359, della legge di Bilancio 2023.

Esempio D)

  • Figlio nato il 16 gennaio 2024;
  • madre non lavoratrice;
  • padre lavoratore iscritto alla Gestione separata;
  • il padre fruisce di sei mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione (in quanto l’elevazione spetta solo ai lavoratori dipendenti) dal 1° maggio 2024 al 31 ottobre 2024;
  • in data 1° giugno 2025 la madre inizia un rapporto di lavoro dipendente e chiede due mesi di congedo parentale dal 1° luglio 2025 al 31 agosto 2025.

Alla madre spetta un mese indennizzabile all’80% della retribuzione (previsto dalla legge di Bilancio 2023) e un ulteriore mese indennizzabile al 60% della retribuzione (previsto dalla legge di Bilancio 2024). Le residuano altri tre mesi di congedo parentale, di cui uno indennizzabile al 30% della retribuzione e due non indennizzabili, oppure, indennizzabili se la madre ha un reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria.

Esempio E)

  • Madre lavoratrice iscritta alla Gestione separata con fine periodo di maternità 27 maggio 2024;
  • padre lavoratore libero professionista iscritto presso una Cassa previdenziale per i liberi professionisti;
  • la madre fruisce di un mese di congedo parentale indennizzato al 30% della retribuzione dal 1° al 30 giugno 2024;
  • il padre non fruisce di congedo parentale;
  • la madre in data 1° giugno 2025 inizia un rapporto di lavoro dipendente. Fruisce di due mesi di congedo parentale dal 1° luglio 2025 al 31 agosto 2025.

Dei due mesi di congedo parentale fruiti come lavoratrice dipendente, un mese è indennizzabile all’80% della retribuzione (previsto dalla legge di Bilancio 2023) e un ulteriore mese al 60% (previsto dalla legge di Bilancio 2024), in quanto i due mesi rientrano all’interno dei tre mesi non trasferibili previsti dall’articolo 34 del D.lgs n. 151/2001. Alla madre residuano altri tre mesi di congedo parentale indennizzabili al 30% della retribuzione.

Esempio F)

  • Figlio nato il 20 dicembre 2023;
  • madre lavoratrice iscritta alla Gestione separata con fine periodo di maternità 20 marzo 2024;
  • padre lavoratore libero professionista iscritto a una Cassa previdenziale per i liberi professionisti;
  • la madre fruisce di un mese di congedo parentale indennizzato al 30% della retribuzione dal 1° al 30 giugno 2024;
  • il padre non fruisce di congedo parentale;
  • la madre in data 1° giugno 2025 inizia un rapporto di lavoro dipendente. Fruisce di due mesi di congedo parentale dal 1° luglio 2025 al 31 agosto 2025.

Dei due mesi di congedo parentale fruiti come lavoratrice dipendente, un mese è indennizzabile all’80% (come previsto dalla legge di Bilancio 2023) in quanto il minore è nato nell’anno 2023. Non spetta, invece, l’ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (previsto dalla legge di Bilancio 2024) in quanto il minore è nato prima del 1° gennaio 2024 e il congedo di maternità, pur essendo terminato successivamente al 31 dicembre 2023, è riconosciuto alla madre come iscritta alla Gestione separata. Alla madre residuano altri tre mesi di congedo parentale indennizzabili al 30% della retribuzione.

Si ricorda che le disposizioni previste nel D.lgs n. 151/2001 costituiscono la tutela minima del congedo parentale che la legge riconosce ai genitori. La stessa legge consente il riconoscimento di condizioni di maggiore favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione (cfr. l’art. 1 del D.lgs n. 151/2001).

Ne consegue una piena compatibilità tra l’elevazione dell’indennità di congedo parentale ed eventuali trattamenti di maggiore favore previsti da leggi, regolamenti, contratti collettivi e ogni altra disposizione. Detti trattamenti non possono, al contrario, limitare la fruizione dell’indennità di congedo parentale così come prevista nel novellato articolo 34 del D.lgs n. 151/2001.

Esempio G)

  • Figlio nato il 27 febbraio 2025;
  • la madre lavoratrice dipendente di Amministrazione pubblica fruisce di congedo parentale dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2025 con diritto all’indennità al 100% della retribuzione, così come previsto dalla contrattazione collettiva nazionale;
  • il padre lavoratore dipendente del settore privato fruisce di congedo parentale dal 1° giugno 2025 al 31 agosto 2025, con diritto a un mese di congedo indennizzato all’80% (legge di Bilancio 2023), un mese indennizzato al 60% (legge di Bilancio 2024) e un mese indennizzato al 30% della retribuzione.

I mesi indennizzabili al padre sono compatibili con la previsione contrattuale di maggiore favore riconosciuta alla madre lavoratrice dipendente di Amministrazione pubblica.

Le indicazioni sopra riportate si applicano anche in caso di adozione/affidamento nazionale/internazionale e di affidamento non preadottivo/collocamento provvisorio, a decorrere dall’ingresso in famiglia del minore ed entro i successivi 6 anni e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:

  1. tramite il portale istituzionale www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page attraverso il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;
  2. tramite il Contact center integrato;
  3. tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Nell’area riservata alle aziende clienti è stato inserito il nuovo modulo di autodichiarazione da far sottoscrivere alle lavoratrici ed ai lavoratori e necessario al riconoscimento dell’incremento dell’indennità in analisi.

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Cassazione: nullità del termine del contratto di lavoro

La  sentenza n. 30654/2023 della Cassazione Civile Sezione Lavoro afferma che – nell’ipotesi di accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro – il datore di lavoro è tenuto a riammettere in servizio il lavoratore nelle precedenti condizioni di luogo e di mansioni.

Ne consegue che, il rifiuto del lavoratore di accettare il trasferimento in una sede diversa da quella originaria in assenza di ragioni obiettive che sorreggano detto provvedimento, costituisce condotta inquadrabile in quella disciplinata dell’articolo 1460 cod. civ. (Eccezione d’inadempimento).

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Sicurezza: la figura del preposto nel chiarimento del Ministero del lavoro

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 5/2023 , con il quale fornisce una risposta ad un quesito riguardante la figura del preposto.

In particolare, il quesito domanda:

  • se l’obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile;
  • se piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all’individuazione;
  • se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro;
  • se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l’attività lavorativa di altri lavoratori.

Il Ministero del Lavoro, fatte le seguenti premesse:

  • l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lett. e), definisce il “preposto” come: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”;
  • l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lett. b-bis), prevede che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: “(…) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”;
  • il successivo articolo 19, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del preposto”, al comma 1, lett. a), prevede che, in riferimento alle attività indicate all’articolo 3 dello stesso decreto n. 81 del 2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”;
  • il medesimo articolo, al comma 1, lett. f-bis) dispone che, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “(…) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”;
  • l’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 7, prevede che: “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, mentre al successivo comma 7-ter, è previsto che: “Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”;
  • l’articolo 55 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente” ha previsto al comma 5, lettera d), una specifica sanzione per la violazione tra l’altro, dell’articolo 18, comma 1, lettera b-bis);

conviene che, dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione.

Pertanto, sembra possibile ipotizzare che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio – a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali.

Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.

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Rapporto biennale pari opportunità: il Ministero proroga i termini

Con un comunicato stampa del 10 aprile u.s., il Ministero del lavoro informa che il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile riferito al biennio 2022 -2023 potrà essere compilato a partire dal prossimo 3 giugno e che il termine ultimo per la presentazione è stato spostato dal 30 aprile al 15 giugno 2024.

Il differimento è dovuto al fatto che l’applicativo informatico è in fase di revisione al fine di semplificare la presentazione del rapporto «anche grazie a nuove funzionalità di precompilazione e di recupero delle informazioni pregresse».

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