Privacy dopo la chiusura del rapporto di lavoro: Il Garante sancisce il diritto all’accesso integrale delle email aziendali

Una recente pronuncia del Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento n. 165 del 12 marzo 2026) è intervenuta in tema di bilanciamento tra poteri datoriali e diritti del lavoratore. Al centro della questione il diritto dell’ex dipendente di ottenere copia integrale dei messaggi presenti nella propria casella di posta elettronica aziendale individualizzata.

La vicenda nasce dal rifiuto di una società di concedere a un ex dipendente l’accesso completo al proprio account di posta. Inizialmente l’azienda si è opposta citando generiche ragioni tecniche, per poi consegnare solo una parte dei messaggi, limitandoli a quelli di natura strettamente privata (comunicazioni familiari, rimborsi spese, CU).

In un secondo momento, l’azienda ha fornito una documentazione “epurata”, oscurando gran parte dei contenuti per tutela dei segreti aziendali e della privacy di terzi.

L’Autorità ha censurato duramente l’operato della società, smontando l’erroneo convincimento che tutto ciò che transita su un account di lavoro sia nella piena ed esclusiva disponibilità del datore.

I punti chiave della decisione sono:

  • Tutela della personalità: Richiamando la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), il Garante ha ribadito che il confine tra vita professionale e privata è labile. L’Articolo 8 della CEDU protegge la riservatezza anche sul luogo di lavoro, poiché è proprio nell’attività professionale che l’individuo esplica la propria personalità e sviluppa relazioni sociali.
  • Accesso negato senza prove: Per limitare l’accesso ai dati (ai sensi dell’Art. 15, par. 4 del GDPR), non basta il timore generico di ledere segreti industriali o diritti altrui. L’azienda deve dimostrare concretamente il rischio. Nel caso specifico, le informazioni erano già note all’ex dipendente in quanto titolare della casella, rendendo l’oscuramento del tutto ingiustificato.

Oltre alla gestione della richiesta di accesso, l’istruttoria ha portato alla luce diverse violazioni strutturali nelle policy aziendali.

  • Trasparenza – Le informative fornite ai dipendenti sulla gestione dei dati sono risultate carenti e non conformi.
  • Conservazione delle mail – Il tempo di conservazione delle mail fissato a 5 anni è stato giudicato eccessivo e sproporzionato.
  • Conservazione dei log – Il backup dei dati di navigazione per 12 mesi è andato oltre i limiti necessari per le finalità dichiarate.

Il provvedimento 165/2026 chiarisce che il datore di lavoro non può trasformarsi in un “censore” dei dati del dipendente al termine del rapporto.

L’attività di oscuramento e anonimizzazione non può essere una scelta unilaterale basata su presunzioni, ma deve essere supportata da prove oggettive di un potenziale danno.

NASpI e Dimissioni per Giusta Causa: l’onere della prova non è un optional

L’ordinanza della Corte di Cassazione, sez. Lavoro, del 6 aprile 2026, n. 8564, consolida un orientamento rigoroso in materia di ammortizzatori sociali: sebbene il diritto alla NASpI sia esteso a chi si dimette per giusta causa, il lavoratore non può limitarsi a “dichiarare” l’illecito datoriale. In sede giudiziale, la sussistenza della causa ostativa alla prosecuzione del rapporto va provata rigorosamente.

Il caso

Una lavoratrice, dimessasi per giusta causa, si era vista negare la NASpI dall’INPS. Se in primo grado il ricorso era stato respinto, la Corte d’Appello di Milano aveva ribaltato l’esito, ritenendo — sulla base della Circolare INPS n. 163/2003 — che fosse sufficiente dimostrare la volontà di “difendersi” (tramite lettere di legali o deposito di ricorsi) per ottenere il beneficio.

La Cassazione ha cassato tale decisione, ristabilendo un confine netto tra le prassi amministrative e l’accertamento del diritto soggettivo in tribunale.

La pronuncia

1. Involontarietà “sostanziale”

Ai sensi del D.Lgs. n. 22/2015 (art. 3), la NASpI spetta nei casi di perdita involontaria dell’occupazione. La giurisprudenza interpreta l’involontarietà in senso sostanziale: le dimissioni per giusta causa sono indennizzabili perché non frutto di una libera scelta, ma di un comportamento illecito del datore che rende intollerabile il rapporto.

2. L’insufficienza delle Circolari INPS

Questo è il punto di maggior rilievo dell’ordinanza. La Suprema Corte chiarisce che:

  • Le circolari sono atti interni all’ente; possono semplificare la fase amministrativa per velocizzare i pagamenti.

  • In sede di giudizio, però, il Giudice non è vincolato da tali istruzioni e deve applicare l’art. 2697 c.c. sull’onere della prova.

  • Non basta allegare la volontà di agire contro il datore; occorre provare i fatti (es. mobbing, mancata retribuzione, demansionamento).

3. Cosa deve provare il lavoratore?

Per vedersi riconosciuto il diritto in Tribunale, il lavoratore deve dimostrare:

  1. L’inadempimento datoriale: il fatto specifico e illecito.

  2. La gravità: tale da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto (art. 2119 c.c.).

  3. Il nesso di causalità e immediatezza: le dimissioni devono essere la reazione diretta e tempestiva a tale inadempimento.

Profili Processuali

L’INPS ha spesso sostenuto la necessità di chiamare in causa il datore di lavoro (interessato per via del cosiddetto “ticket di licenziamento”). Tuttavia, la giurisprudenza (richiamando anche la Corte d’Appello di Genova n. 216/2021) conferma che:

  • Il diritto alla NASpI e l’obbligo del ticket sono autonomi.

  • L’accertamento della giusta causa nel giudizio contro l’INPS avviene incidenter tantum: ha valore solo per la prestazione previdenziale e non fa stato nei confronti del datore.

Conclusioni

L’ordinanza n. 8564/2026 richiama avvocati e consulenti a una maggiore cautela:

  • In fase stragiudiziale: È bene che la contestazione sia specifica e documentata sin dal primo istante.

  • In fase giudiziale: Non ci si può poggiare sulle semplificazioni amministrative dell’INPS. Senza una prova documentale o testimoniale solida dell’illecito datoriale, il diritto alla NASpI decade.

In sintesi, la tutela della disoccupazione involontaria resta un baluardo del sistema sociale, ma non può trasformarsi in un automatismo che prescinda dall’accertamento della realtà dei fatti.

CNEL: l’Archivio Contratti diventa digitale, trasparente e anti-dumping

Dopo la fase sperimentale avviata nell’aprile 2025, il nuovo sistema manda in soffitta la vecchia logica del deposito puramente formale per fare spazio a una base dati trasparente, strutturata per settori ATECO e finalmente verificabile.

La Commissione dell’Informazione del CNEL ha approvato all’unanimità la riorganizzazione integrale dell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.

La novità più rilevante riguarda il superamento della frammentazione. Per la prima volta, la permanenza di un contratto nell’Archivio nazionale non dipenderà dal semplice deposito, ma dal suo radicamento reale nel sistema produttivo.

Grazie all’integrazione con i dati amministrativi Inps (Uniemens), sono stati fissati paletti rigorosi per la classificazione dei CCNL di settore:

  • Soglia minima del 5%: Il contratto deve essere applicato ad almeno il 5% dei dipendenti di una divisione ATECO.

  • Soglia del 3% per i multi-settore: Per i contratti che coprono più aree, la soglia è fissata al 3% in almeno una divisione.

Questo meccanismo permette di distinguere nettamente tra contrattazione effettiva e contrattazione marginale, offrendo una bussola affidabile a imprese, consulenti e lavoratori.

La riforma introduce inoltre le schede contratto standardizzate, uno strumento tecnico progettato per garantire la legalità e la parità di condizioni nel mercato. Già operative per i principali contratti del terziario (che coinvolgono circa 5 milioni di lavoratori), queste schede:

  1. Si basano sulle voci retributive e normative del Codice dei contratti pubblici.

  2. Permettono alle stazioni appaltanti di valutare in modo oggettivo l’equivalenza tra contratti.

  3. Forniscono note comparative per smascherare e contrastare il fenomeno del dumping contrattuale.

Parità di Genere: Prossima la scadenza per la presentazione del Rapporto Biennale 2024-2025

Mancano pochi giorni alla scadenza del 30 aprile 2026, termine ultimo per l’invio telematico del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile. L’adempimento, relativo al biennio 2024-2025, è un obbligo stabilito dall’articolo 46 del Codice delle pari opportunità (Dlgs 198/2006) per tutte le aziende, pubbliche e private, che occupano più di 50 dipendenti.

Per le imprese sotto questa soglia dimensionale, l’invio resta su base volontaria, il rapporto è  il passpartout necessario per accedere a numerosi benefici e, soprattutto, per l’accesso al mercato delle commesse pubbliche.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023) ha stretto le maglie della conformità: le aziende obbligate che non presentano copia dell’ultimo rapporto (con relativa attestazione di conformità) al momento della domanda di partecipazione o dell’offerta vanno incontro all’esclusione automatica dalle gare d’appalto, inclusi i progetti finanziati dal PNRR e dal PNC.

Inoltre, il documento è un pilastro della certificazione della parità di genere, strumento che garantisce premialità e sgravi previdenziali.

Il Ministero del Lavoro, tramite il decreto interministeriale del 3 giugno 2024, ha definito i contenuti del rapporto. Le aziende devono mappare:

  • Stato delle assunzioni e formazione;

  • Promozioni professionali e passaggi di livello;

  • Retribuzioni effettivamente corrisposte (con evidenza del gap di genere);

  • Cassa integrazione, licenziamenti e pensionamenti.

L’invio avviene tramite il portale Servizi Lavoro, accessibile con SPID o CIE. Per velocizzare l’operazione, il sistema permette di richiamare i dati del biennio 2022-2023, consentendo alle aziende di aggiornare solo i campi che hanno subito variazioni. Una volta salvato e inviato a sistema, il rapporto si considera trasmesso automaticamente alla Consigliera o al Consigliere regionale di parità. Resta però l’obbligo per il datore di lavoro di inviare telematicamente copia del rapporto e della ricevuta alle rappresentanze sindacali aziendali entro la medesima scadenza del 30 aprile.

In caso di mancata trasmissione, l’Ispettorato del Lavoro invita l’azienda a regolarizzare la posizione; se l’inadempienza perdura, scatta una sanzione amministrativa che varia da 515 a 2.580 euro.

Il rischio maggiore riguarda però la recidiva: se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi, l’azienda subisce la sospensione annuale dei benefici contributivi. Attenzione anche alla qualità del dato: fornire informazioni mendaci o incomplete espone a sanzioni pecuniarie fino a 5.000 euro.

Certificato medico e licenziamento: la Cassazione blinda il valore della diagnosi

Con l’ordinanza n. 8738/2026, la Corte di Cassazione interviene sul tema dell’equilibrio tra il potere di controllo del datore di lavoro e la tutela della salute del dipendente, affermando che il giudice non può scavalcare una certificazione medica basandosi su intuizioni o massime di esperienza; dovendo richiedere, invece, un rigoroso riscontro tecnico-scientifico per accertare un’eventuale simulazione della malattia.

La vicenda trae origine dal licenziamento disciplinare di un lavoratore accusato di aver simulato una sindrome ansioso-depressiva per sottrarsi a nuove mansioni non gradite. Se in un primo momento la Corte d’Appello aveva dato ragione all’azienda — ravvisando una condotta fraudolenta basata su indizi quali la mancata esecuzione di visite specialistiche, il mancato acquisto di farmaci e la coincidenza temporale con il cambio di mansioni — la Suprema Corte ha ribaltato l’esito del giudizio.

Nella Sentenza, la Cassazione sottolinea i seguenti concetti:

  • Responsabilità del medico – Il rilascio di un certificato comporta l’assunzione di responsabilità (anche penale) da parte del sanitario;

  • Valenza probatoria – Il documento rilasciato dal medico costituisce un elemento di prova che non può essere neutralizzato da giudizi soggettivi del magistrato sulla “superficialità” della diagnosi o sulla qualifica del medico (di base rispetto a specialista);

  • Necessità di CTU – Per superare quanto attestato nel certificato, il giudice deve ricorrere a un accertamento medico-legale (Consulenza Tecnica d’Ufficio). Senza un approfondimento tecnico, la svalutazione della malattia rimane un’affermazione apodittica e priva di basi solide.

La Corte coglie l’occasione per ribadire i cardini dell’articolo 5 della Legge 604/1966:

  1. L’onere della prova spetta sempre al datore di lavoro, che deve dimostrare la giusta causa del licenziamento;

  2. È possibile ricorrere alle presunzioni semplici, ma queste devono essere gravi, precise e concordanti;

  3. Non è ammessa una lettura “atomistica” degli indizi: il giudice deve valutare prima i singoli elementi e poi la loro convergenza complessiva, evitando di trasformare il sospetto in certezza senza una prova certa.

L’orientamento espresso dall’ordinanza 8738/2026, pur garantendo il rigore procedurale e la competenza scientifica, potrebbe generare il rischio che il formalismo dell’accertamento tecnico prevalga sulla valutazione logica del merito.

Permesso di soggiorno: conversione dal permesso per studio a quello per lavoro subordinato

Un dubbio frequente riguarda la possibilità di trasformare un contratto da part-time a full-time nelle more del procedimento di conversione del permesso di soggiorno per studio in un permesso per lavoro. La risposta, seppur restrittiva, è negativa.

La disciplina fondamentale si ritrova nell’art. 14, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999. La norma stabilisce che il titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio può svolgere attività lavorativa subordinata, ma entro limiti quantitativi molto precisi:

  • Massimo 20 ore settimanali;

  • Possibilità di cumulo fino a 52 settimane;

  • Limite invalicabile di 1.040 ore annuali.

Questo tetto non è una semplice indicazione amministrativa, ma un limite legale intrinseco alla natura stessa del titolo di soggiorno posseduto.

Il punto critico emerge quando il lavoratore, già occupato con un contratto part-time regolare, avvia l’iter per convertire il proprio permesso in uno per lavoro subordinato.

L’orientamento giuridico prevalente chiarisce che:

  1. Status Giuridico Invariato: Fino al perfezionamento formale della conversione, il lavoratore resta, a tutti gli effetti di legge, uno “studente”.

  2. Assenza di Effetti Anticipati: La procedura di conversione ha natura amministrativa e non produce effetti retroattivi o anticipati. Non esiste una norma che consenta di derogare ai limiti orari prima del rilascio effettivo del nuovo titolo.

La trasformazione del rapporto in “full-time” prima dell’ottenimento del nuovo permesso configurerebbe una violazione della disciplina vigente, con potenziali sanzioni sia sul piano amministrativo che sulla regolarità stessa del rapporto d’impiego.

La piena legittimazione a svolgere attività lavorativa senza i vincoli delle 20 ore settimanali si acquisisce solo ed esclusivamente con il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

In sintesi, l’iter corretto da seguire è:

  • Mantenimento del contratto part-time (max 20 ore) durante tutta la fase di attesa.

  • Trasformazione a tempo pieno solo dopo la conclusione positiva del procedimento di conversione.

Rispettare questa tempistica è fondamentale per garantire la regolarità della posizione del lavoratore straniero ed evitare contenziosi o sanzioni all’impresa.

Cassazione: Il silenzio del lavoratore disabile non riduce il risarcimento per licenziamento discriminatorio

Con la sentenza n. 4623/2026, la Corte di Cassazione ha fissato un principio fondamentale in materia di tutele per i lavoratori con disabilità: l’inerzia o il silenzio del dipendente circa la propria condizione di salute non possono essere utilizzati dal datore di lavoro come “attenuante” per ridurre l’entità del risarcimento in caso di licenziamento nullo.

La vicenda riguarda una lavoratrice licenziata per aver superato il periodo di comporto. Tuttavia, le assenze erano collegate a una condizione di disabilità che il datore di lavoro avrebbe potuto e dovuto conoscere.

Nonostante due dichiarazioni di inidoneità da parte del medico competente e un ricovero ospedaliero, l’azienda aveva proceduto al licenziamento senza:

  1. Verificare il nesso causale tra malattia e disabilità;

  2. Attivare l’interlocuzione per i cosiddetti “accomodamenti ragionevoli”.

In secondo grado, la Corte d’Appello di Torino aveva riconosciuto la natura discriminatoria del licenziamento, ma aveva limitato il risarcimento alla misura minima di cinque mensilità. Secondo i giudici di merito, il fatto che la lavoratrice non avesse comunicato esplicitamente la propria condizione avrebbe mitigato la colpa del datore di lavoro, giustificando una riduzione dell’indennizzo rispetto alla tutela piena.

La Suprema Corte ha censurato questa interpretazione, ristabilendo la gerarchia degli obblighi datoriali e la natura della responsabilità contrattuale.

  • Responsabilità Oggettiva e Rischio d’Impresa: La Cassazione, richiamando l’Art. 1218 del Codice Civile, afferma che la colpa del datore non è un elemento da “graduare” per ridurre il risarcimento. Se l’inadempimento non è causato da un impedimento oggettivo e insuperabile, l’obbligo risarcitorio scatta integralmente;

  • Conoscibilità vs Conoscenza: Non è necessario che il lavoratore manifesti la propria disabilità. Se esistono elementi sintomatici , il datore di lavoro ha l’onere di attivarsi. La mera “conoscibilità” della condizione è sufficiente a rendere il licenziamento discriminatorio e a far scattare la sanzione piena;

  • L’onere della prova e l’interlocuzione: La Corte sottolinea che l’adozione di accomodamenti ragionevoli è una fase ineludibile che deve partire su iniziativa datoriale. Il lavoratore non ha un onere preventivo di informazione, ma ha il dovere di collaborare fornendo i dati necessari solo una volta interpellato dall’azienda.

In sintesi, il rischio d’impresa grava sul datore di lavoro. Se l’azienda ignora i segnali della disabilità e non cerca soluzioni alternative al licenziamento, deve risarcire il danno integralmente, senza poter invocare il silenzio del dipendente come scusante.

Cassazione: Limiti al licenziamento in caso di positività al test antidroga

Una recente e significativa pronuncia della Corte di Cassazione (che conferma la sentenza n. 1319/2025 della Corte d’Appello di Roma) interviene sul delicato equilibrio tra la sicurezza dei trasporti e il diritto alla conservazione del posto di lavoro per il dipendente affetto da tossicodipendenza.

La vicenda riguarda un autista di mezzi pubblici, in servizio dal 1999, risultato positivo a uno screening per sostanze stupefacenti nel 2022. A seguito dell’accertamento, l’azienda procedeva con la contestazione disciplinare e la successiva destituzione, ritenendo lo stato di tossicodipendenza (peraltro risalente nel tempo) del tutto incompatibile con le mansioni di guida e pericoloso per l’incolumità pubblica.

Il lavoratore si difendeva dichiarando di aver intrapreso in passato percorsi presso il SERT e manifestando la volontà di sottoporti a un nuovo iter riabilitativo. Sebbene il Tribunale di Roma avesse inizialmente confermato il licenziamento, la Corte d’Appello ha ribaltato il verdetto, ordinando la reintegra del dipendente.

La controversia si basa sull’applicazione del Testo Unico sugli stupefacenti. La legge prevede una tutela specifica per i lavoratori che intendono riabilitarsi:

Art. 124 D.P.R. 309/90 – Diritto alla conservazione del posto (aspettativa non retribuita) per chi accede a programmi terapeutici,

Art. 125 D.P.R. 309/90 – Disciplina gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza per mansioni a rischio,

Art. 18 St. Lav. – Tutela reintegratoria in caso di licenziamento illegittimo.

La Suprema Corte, respingendo il ricorso dell’azienda, ha consolidato un orientamento di particolare favore per il lavoratore, basato su alcuni punti cardine:

La manifestazione di volontà “atipica”

L’azienda lamentava che il lavoratore non avesse mai presentato una formale richiesta di aspettativa. Tuttavia, i giudici hanno stabilito che la volontà di disintossicarsi, espressa dal dipendente nelle proprie difese durante il procedimento disciplinare, è sufficiente a far scattare la tutela della conservazione del posto. Non è quindi necessaria una comunicazione formale preventiva se l’intento emerge chiaramente nel contraddittorio.

Il bilanciamento tra sicurezza e recupero

Contro l’argomento aziendale relativo al “minimo etico” e al rischio per la sicurezza stradale, la Corte ha osservato che:

  • Nel passato, nonostante lo stato di tossicodipendenza, non si erano verificati incidenti,

  • Il rischio per il futuro viene “sterilizzato” proprio dal percorso di disintossicazione e dalla sospensione dalle mansioni a rischio durante tale periodo.

Inapplicabilità di accordi sindacali peggiorativi

La Corte ha confermato che gli accordi sindacali (nel caso di specie quello del maggio 2022) non possono derogare in senso peggiorativo alla norma imperativa dell’art. 124, che garantisce il diritto al recupero del lavoratore.

La sentenza estende i confini della tutela per i lavoratori fragili. Il datore di lavoro, prima di procedere alla destituzione di un autista trovato positivo ai test, deve valutare prioritariamente l’opzione del percorso riabilitativo, anche se la richiesta del dipendente giunge in modo “irrituale” durante la fase di contestazione.

Lavoro agile: Senza l’informativa sulla sicurezza scattano le sanzioni

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 68 del 23 marzo 2026) della Legge annuale sulle PMI (L. 34/2026), il legislatore ha colmato una lacuna normativa che persisteva dal 2017, integrando la disciplina del lavoro agile all’interno del perimetro sanzionatorio del Dlgs 81/2008.

Fino ad oggi, l’obbligo di consegnare l’informativa sui rischi (previsto dalla L. 81/2017) era un “precetto senza sanzione” diretta.

L’articolo 11 della nuova legge cambia le regole del gioco con due interventi:

  1. Inserimento del comma 7-bis all’art. 3 del Dlgs 81/2008: L’obbligo di sicurezza nel lavoro agile entra ufficialmente nel Testo Unico;
  2. Modifica dell’art. 55: La violazione dell’obbligo informativo diventa ora penalmente sanzionabile.

L’omessa, incompleta o mancata revisione annuale dell’informativa scritta non è più un rischio solo civilistico. Il datore di lavoro è ora esposto a:

  • Arresto da 2 a 4 mesi oppure
  • Ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.

La sanzione è ora equiparata a quella prevista per la mancata formazione o informazione dei lavoratori in presenza.

Il nuovo comma 7-bis non stravolge i contenuti, ma ne ribadisce la specificità. Il documento, da consegnare con cadenza almeno annuale al lavoratore e al RLS, deve avere un focus su:

  • Rischi Generali e Specifici: Legati alla modalità “fuori sede”.
  • Utilizzo dei Videoterminali: Un richiamo esplicito ai rischi per la vista e l’apparato muscolo-scheletrico (Titolo VII del Dlgs 81/2008).
  • Cooperazione del Lavoratore: Resta fermo il dovere dello smart worker di cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione, dato che opera in ambienti non sotto il controllo diretto del datore.

La norma introduce un criterio di buon senso: il datore è tenuto all’assolvimento degli obblighi “compatibili” con la modalità agile. Non risponde, ad esempio, della conformità strutturale della casa del dipendente (Titolo II), ma risponde rigorosamente della fornitura di istruzioni adeguate su come allestire una postazione ergonomica e sicura.

Nuove funzionalità SIISL: dal 1° aprile l’inserimento delle offerte di lavoro

A partire dal 1° aprile, il portale del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) apre le porte a datori di lavoro e intermediari per la pubblicazione delle posizioni aperte. Tuttavia, l’adempimento non rappresenta ancora un obbligo vincolante per chi intende accedere agli sgravi contributivi legati alle nuove assunzioni.

Un avvio graduale

Il Ministero del Lavoro ha recentemente chiarito che l’integrazione del portale avverrà in modo progressivo. Nonostante le nuove norme prevedano che le aziende private pubblichino le disponibilità di impiego sul SIISL come condizione per ottenere benefici economici pubblici, il quadro attuativo non è ancora definitivo. Si attende infatti un decreto ministeriale specifico che stabilisca con precisione le modalità tecniche e i passaggi burocratici necessari per rendere la procedura mandatoria.

Le procedure attuali restano valide

Per garantire la continuità operativa e non penalizzare le imprese, la fase attuale viene definita come un periodo di transizione. Di conseguenza:

  • Accesso ai benefici: Per ottenere gli incentivi all’assunzione, restano valide le attuali procedure e le disposizioni già in vigore;

  • Sistemi regionali: Datori di lavoro e delegati possono continuare a utilizzare i sistemi informativi messi a disposizione dalle Regioni e dalle Province autonome per le comunicazioni di rito;

  • Libertà di scelta: L’inserimento delle offerte sul portale nazionale resta, per il momento, una possibilità facoltativa e non un requisito sanzionabile.

Comunicazioni obbligatorie sul portale

Oltre alla pubblicazione delle offerte, il SIISL potenzia le proprie funzioni tecniche. Sempre dal 1° aprile, la piattaforma potrà essere utilizzata anche per la gestione delle comunicazioni obbligatorie. Questo include l’invio telematico dei dati relativi all’instaurazione di nuovi contratti, alle proroghe di quelli esistenti, alle trasformazioni dei rapporti lavorativi e alle cessazioni.

Questa novità punta a centralizzare gradualmente i flussi informativi tra privati e pubblica amministrazione, semplificando il monitoraggio del mercato del lavoro a livello nazionale.