Accesso ai dati personali: quando il datore di lavoro può negare l’accesso

L’accesso ai dati personali può essere impedito in alcuni casi tassativamente previsti dalla normativa, sempreché determini un pregiudizio effettivo e concreto all’interesse tutelato come ad esempio lo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria.

In due recenti ordinanze, il Garante della Privacy ha ritenuto che il diritto di accesso ai dati personali del lavoratore fosse stato violato, alla luce della normativa vigente.

Nel primo caso, si tratta di una richiesta di accesso ai dati trattati in una relazione investigativa, cui fanno seguito una contestazione disciplinare e il successivo licenziamento di un lavoratore.

Secondo il Garante, il diritto di accesso è stato violato perché la società avrebbe dovuto fornire al dipendente tutti i dati raccolti (fotografie, immagini, rilevazioni Gps e così via), per consentirgli l’esercizio del diritto di difesa.

Nel secondo caso, il datore di lavoro aveva negato l’istanza di accesso in modo generico; pertanto, il Garante ha ritenuto che la società avesse violato la normativa sull’accesso.

L’articolo 15 del Gdpr sancisce il diritto dell’interessato di ottenere dal titolare dei dati conferma che sia o meno in corso un trattamento e, in tal caso, ottenerne l’accesso.

In capo al titolare (che è tenuto a fornire una copia dei dati oggetto del trattamento, anche con modalità elettronica) grava anche l’obbligo di adottare misure appropriate per fornire all’interessato sia le informazioni previste dagli articoli 13 e 14, sia le comunicazioni relative all’esercizio del diritto di accesso, in maniera concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.

L’informativa deve essere comunicata senza giustificato ritardo e, al più tardi, entro un mese dalla richiesta.

Questo termine può essere prorogato fino a due mesi, solo in caso di concreata complessità e previa comunicazione della proroga all’interessato.

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