Circolare Studio Nicco N. 68 – Novità Legge di Bilancio 2026

Pubblicata la Circolare Studio Nicco n. 68 che esamina il contenuto della Circolare 2/E AdE contenente le istruzioni operative sulle novità contenute nella Legge di Bilancio 2026, concernenti la tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni.

Leggi la Circolare Studio Nicco N. 68

Decreto sui settori e professioni caratterizzati da tasso di disparità uomo-donna

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – ha pubblicato il Decreto n. 3795/2025 che individua, per l’anno 2026, sulla base dei dati Istat relativi alla media annua dell’anno più recente disponibile, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, per l’applicazione degli incentivi all’assunzione di cui all’articolo 4, commi 8-11, della Legge 92/2012.

Consulta i settori e le professioni nelle tabelle A e B allegate al Decreto.

Tribunale di Napoli: anche WhatsApp può essere un mezzo idoneo ad integrare la forma scritta del licenziamento

Una comunicazione di licenziamento effettuata tramite messaggistica telefonica è potenzialmente idonea ad integrare la forma scritta ad substantiam prevista dalla normativa. E’ il contenuto della sentenza n. 4481 del 14 novembre 2025 del Tribunale di Napoli.

Secondo il parere del Giudice, il licenziamento deve essere intimato per iscritto senza essere necessarie delle forme sacramentali affinché tale requisito possa considerarsi assolto. Ne consegue che la richiesta forma scritta ad substantiam del licenziamento deve intendersi soddisfatta “in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità” (cfr. Cass. n. 29753/17).

Nello specifico, il licenziamento era intervenuto tramite l’applicazione WhatsApp; il Giudice evidenzia come tale sembri assolvere all’onere della forma scritta richiesta dalla legge, trattandosi di un documento informatico che la stessa parte ricorrente dichiara di aver ricevuto.

Del medesimo avviso il Tribunale di Catania (Sez. Lavoro),  che già con sentenza del 27/06/2017 affermava che “il recesso intimato a mezzo «WhatsApp» appare assolvere l’onere della forma scritta, allorché parte ricorrente abbia con certezza imputato al datore di lavoro il documento informatico, tanto da provvedere a formulare tempestiva impugnazione stragiudiziale”.

La motivazione della sentenza, citando la Suprema Corte, evidenzia che “in tema di forma scritta del licenziamento prescritta a pena di inefficacia, non sussiste per il datore di lavoro l’onere di adoperare formule sacramentali“, potendo ” la volontà di licenziare… essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara” (Cass., civ. sez. lav., 13 agosto 2007, n. 17652, ma anche Cass., civ. sez. lav., 18 marzo 2009, n. 6553).

Cassazione: congedo parentale e svolgimento di altra attività lavorativa

La sentenza n. 24922/2025 della Cassazione civile – sezione lavoro ha stabilito che costituisce legittimo motivo di licenziamento disciplinare l’abuso del congedo parentale se il lavoratore – invece di dedicarsi alla cura diretta del figlio per cui ha richiesto l’astensione dal lavoro – svolge attività lavorativa diversa, sviando così la finalità dell’istituto che è quella di garantire l’assistenza e il soddisfacimento dei bisogni affettivi della prole.

Il diritto al congedo parentale deve essere esercitato in coerenza con il suo obiettivo principale che è l’assistenza diretta al figlio; pertanto, l’utilizzo del congedo per finalità diverse costituisce abuso del diritto e vìola i doveri di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro e dell’ente previdenziale che eroga l’indennità.

Visite mediche di controllo Inps: nuovo servizio per i datori di lavoro

Il messaggio Inps n. 3979/2025 contiene informazioni sul nuovo servizio disponibile per i datori di lavoro, relativo alle visite mediche di controllo ai lavoratori in malattia.

Il servizio, disponibile sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), presenta le seguenti funzioni:

  • invio richiesta: l’azione consente di inoltrare all’INPS una richiesta di visita medica di controllo;
  • consulta richiesta: l’azione consente di consultare una richiesta di visita medica di controllo precedentemente inoltrata;
  • consulta esito: l’azione consente di consultare l’esito di una visita relativa a una richiesta precedentemente inoltrata;
  • annulla richiesta: l’azione consente di annullare una richiesta di visita precedentemente inoltrata e non ancora eseguita.

Cassazione: durante la prova si possono revocare le dimissioni

La revocabilità delle dimissioni telematiche si applica anche durante il periodo di prova.

E’ quanto affermato dai Giudici della Cassazione Civile – Sezione Lavoro nella sentenza n. 24991/2025, nella quale viene evidenziato che le eccezioni previste dai commi 7 e 8-bis della disposizione sono tassative e non includono tale ipotesi.

Pertanto, la revoca valida determina il ripristino integrale del rapporto di lavoro, permettendo l’effettivo esperimento della prova.

Rinnovo PS per i cittadini ucraini

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025, il Decreto Legge n. 201/2025 del Consiglio dei Ministri che proroga l’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini.

I permessi di soggiorno per protezione speciale (rinnovati ex articolo 7, comma 3, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50) in possesso di cittadini ucraini, già presenti sul territorio nazionale in data antecedente al 24 febbraio 2022, possono essere ulteriormente rinnovati a richiesta dell’interessato, fino al 4 marzo 2027, ferma restando la proroga della protezione temporanea concessa, fino alla medesima data, ai loro connazionali sfollati dall’Ucraina secondo quanto previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio dell’Unione Europea del 15 luglio 2025.

Cig e attività di lavoro: comunicazione anche al datore di lavoro

La legge n. 182/2025 sulla semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche introduce nuovi obblighi in capo al dipendente in cassa integrazione che intraprende un’altra attività.
Nello specifico, oltre all’onere di comunicare all’Inps in via preventiva lo svolgimento di attività lavorativa subordinata o autonoma, viene introdotto anche obblighi informativi in capo al dipendente nel caso in cui abbia una fonte reddituale in presenza di ammortizzatore sociale.
In precedenza, l’obbligo consisteva nella sola informazione da parte del lavoratore nei confronti dell’Inps, la nuova norma introduce l’obbligo di informativa anche verso il datore di lavoro.
In caso di mancato rispetto degli obblighi:
  • Verso l’Inps, decade dal trattamento di integrazione salariale;
  • Verso il datore di lavoro, sembrerebbe non comportare la decadenza della prestazione.
Tuttavia, occorrerà analizzare la gravità del comportamento omissivo e determinare altresì la tipologia di sanzione più adeguata.
In sintesi vengono aperti due scenari:
  1. Potere disciplinare datoriale: se l’omissione non porta alla perdita della Cig, il datore di lavoro potrà valutare se la sua mancata informazione può costituire una violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà del dipendente;
  2. Valutazione della gravità: la sanzione dipenderà dalla gravità del comportamento omissivo e dalle previsioni che saranno integrate nel Ccnl applicato.
Con riferimento alla modalità operativa, attualmente, resta valida la comunicazione “Omnia Is-Com”, modalità telematica di comunicazione all’Inps dell’attività lavorativa subordinata o autonoma in costanza di trattamento salariale.

Bonus mamme: l’assegno mensile sale da 40 a 60 euro

La Legge di Bilancio 2026 introduce importanti novità per sostenere la genitorialità e l’occupazione femminile, concentrandosi in particolare sulle madri con due o più figli.

Potenziamento del “Bonus Mamme”

Per le madri lavoratrici (dipendenti non a tempo indeterminato e autonome) con almeno 2 figli, l’integrazione al reddito viene rafforzata:

  • Aumento dell’importo: L’assegno mensile sale da 40 € a 60 €;

  • Requisiti di reddito: Resta il tetto massimo di 40.000 € annui;

  • Limiti di età dei figli: Fino ai 10 anni del più piccolo (per 2 figli) o fino ai 18 anni (per 3 o più figli);

  • Erogazione: Il beneficio per i mesi da gennaio a novembre 2026 verrà pagato in un’unica soluzione con la busta paga di dicembre 2026;

  • Esclusioni: Non spetta per il lavoro domestico.

Incentivi all’Assunzione (Esonero Contributivo)

Per favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di madri con almeno 3 figli minori di 18 anni e disoccupate da almeno 6 mesi, è previsto un esonero contributivo totale per i datori di lavoro privati:

  • Soglia massima: Fino a 8.000 € annui;

  • Durata del beneficio:

    • 12 mesi per contratti a tempo determinato;

    • 18 mesi in caso di trasformazione da determinato a indeterminato;

    • 24 mesi per assunzioni dirette a tempo indeterminato.

Priorità Part-time e Agevolazioni Aziendali

Le madri (e i padri) con almeno 3 figli conviventi sotto i 10 anni (senza limiti di età se disabili) godranno di una corsia preferenziale per:

  • La trasformazione del contratto da full-time a part-time (riduzione oraria di almeno il 40%);

  • Sgravi per le imprese: I datori di lavoro che concedono il part-time senza ridurre il monte orario aziendale complessivo riceveranno un esonero contributivo fino a 3.000 € annui per un massimo di 24 mesi.

Rinnovo Ccnl metalmeccanica industria: novità sui permessi per malattia dei figli e sul periodo di comporto

Il rinnovo del Ccnl Metalmeccanica industria, siglato il 22 novembre 2025, prevede novità in tema di congedi per la malattia del figlio e del comporto per malattia per lavoratori con disabilità.

Permessi per malattia del figlio
A decorrere dal 1° gennaio 2026 sono introdotti 3 giorni di permesso annui per le malattie dei figli fino a 4 anni di età, per i quali è riconosciuta a carico azienda un’indennità pari all’80% del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.

Il lavoratore deve:

  1. Avvisare il datore di lavoro dell’assenza tempestivamente, e comunque entro 2 ore dall’inizio del turno di lavoro,
  2. Presentare la relativa certificazione della malattia del figlio entro 2 giorni lavorativi dall’inizio dell’assenza.

La fruizione di detto permesso non è cumulabile tra la madre e il padre del bambino nella stessa giornata, né con quanto eventualmente concesso aziendalmente a tale titolo.

Comporto malattia

A partire dal 1° gennaio 2026 per i lavoratori con disabilità certificata sono riconosciute le ulteriori giornate con specifico riguardo al periodo di comporto per malattia.

  • Lavoratori con anzianità di servizio fino a 3 anni: ulteriori 30 giorni di conservazione del posto;
  • Lavoratori con anzianità di servizio superiore a 3 anni e fino a 6 anni: ulteriori 45 giorni di conservazione del posto;
  • Lavoratori con anzianità di servizio superiore a 6 anni: ulteriori 60 giorni di conservazione del posto.

Per questi periodi è riconosciuta un’integrazione a carico azienda sino al raggiungimento dell’80% della normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.