Pubblicate le Tabelle Aci 2026

Sulla Gazzetta Ufficiale 297 del 23 dicembre sono state pubblicate le Tabelle ACI; i dati evidenziano una diminuzione del costo chilometrico dei veicoli attualmente in produzione, mentre aumenta quello dei modelli fuori produzione a gasolio ed elettrificati (elettrici e plug-in). Per questi ultimi, nello specifico, i costi chilometrici registrano incrementi rispettivamente dello 0,8% e dell’1,7%.

L’aumento è dovuto principalmente all’adeguamento del costo lordo delle tariffe medie delle ricariche elettriche ai prezzi effettivamente sostenuti dall’utente, mentre, al contrario, i modelli in produzione evidenziano riduzioni che raggiungono il –1,7% per le autovetture ibride a benzina. Le variazioni sono riconducibili principalmente al calo del prezzo della benzina e alla riduzione del tasso di interesse utilizzato nel calcolo delle quote di ammortamento, effetto che risulta più marcato all’aumentare del prezzo di listino dei veicoli.

I dati contenuti nelle tabelle sono indispensabili per quantificare nel 2026 il valore del fringe benefit imponibile dei veicoli assegnati in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti.

Consulta le tabelle Aci 2026

Lavoratori somministrati: comunicazione annuale

Le aziende che hanno utilizzato – nel corso del 2025 – lavoratori somministrati, sono tenute ad effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2025.

La scadenza per l’invio della suddetta comunicazione è il 31 gennaio 2026.

I dati che la suddetta comunicazione deve contenere sono:

  • il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi,
  • la durata dei suddetti contratti,
  • il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

La comunicazione può essere inviata tramite posta raccomandata A/R oppure tramite posta elettronica certificata.

Si ricorda che, in caso di mancato assolvimento, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista ha un importo variabile tra € 250,00 e € 1.250,00.

Per completezza di trattazione si rinvia alla Circolare dello Studio n. 28/2012 sottolineando che il riferimento normativo aggiornato è l’art. 36, comma 3, del D.Lgs. 81/2015.

Si allega un fac-simile di comunicazione:

Comunicazione-annuale-somministrati-Fac-simile

Ccnl Metalmeccanica industria: novità in materia welfare

Il rinnovo del Ccnl Metalmeccanica industria – firmato lo scorso 22 novembre – prevede, a decorrere dall’anno 2026, l’aumento da 200 a 250 euro degli strumenti di welfare messi a disposizione dei lavoratori, da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Esclusivamente per l’anno 2026, questo importo dovrà essere erogato entro il mese di febbraio, sempre sottoforma di welfare.
Restano ferme le altre caratteristiche, per quali si rimanda all’articolo “Ccnl Metalmeccanica industria: Cosa prevede l’accordo sul welfare”

Redditi da lavoro dipendente – le novità per il 2026

La legge di Bilancio per l’anno 2026 prevede la possibilità – introdotta dal comma 7, dell’articolo 1 – di alleggerire il prelievo fiscale sugli aumenti previsti dai rinnovi dei contratti di lavoro sostituendo l’Irpef, nonché le addizionali regionali e comunali, con un’imposta sostituiva del 5 per cento.

Le somme su cui i lavoratori potranno beneficiare della tassazione agevolata sono quelle stabilite dai rinnovi di contratti firmati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 ed erogate nel 2026.

L’opzione spetta ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33mila euro. La disposizione fa riferimento ai rinnovi contrattuali non specificando il livello di contrattazione. Quindi, salvo diverse e più precise indicazioni, si presume che la contrattazione da cui scaturiscono gli aumenti, possa essere indifferentemente sia quella nazionale, territoriale o aziendale. Il lavoratore potenzialmente beneficiario della detassazione, può rinunciarvi per iscritto.

I successivi commi 8 e 9 hanno come oggetto la tassazione sui premi di risultato (PdR) e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili: il comma 8 modifica la legge di bilancio dello scorso anno, limitando al solo 2025 l’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento; mentre il comma 9 amplia la facilitazione intervenendo sia sull’aliquota applicabile, sia sul massimo detassabile. Si stabilisce che per gli anni 2026 e 2027 PdR e partecipazione agli utili vengano tassate con imposta che sostituisce l’irpef e le addizionali, la cui aliquota viene ridotta all’1% e si stabilisce, inoltre, che il tetto massimo su cui opera la detassazione non possa superare i 5.000 euro.

I commi 10, 11, e 12 introducono poi un’ulteriore novità sul fronte della tassazione del reddito di lavoro dipendente: possono essere oggetto di agevolazione le maggiorazioni e le indennità erogate per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale. Inoltre, si potrà usufruire della facilitazione anche per le indennità di turno e gli ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni.

L’aiuto consiste nell’applicare, per l’anno 2026, un’imposta del 15% che, come negli altri casi, sostituisce la tassazione ordinaria. Il massimo detassabile è di 1.500 euro annui. Sono esclusi i settori turistici destinatari di altra misura. Potranno avvalersene i lavoratori che nel 2025 hanno ricevuto un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. Il sostituto di imposta applica automaticamente l’aliquota unica ridotta. Nel caso in cui vi sia stato un cambio d’azienda il lavoratore certifica il reddito dell’anno precedente. Il dipendente può sempre rinunciare comunicandolo per iscritto al datore di lavoro.

Infine, col comma 18 si prevede che per i lavoratori privati del comparto del turismo e di quelli occupati negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia riconosciuto, nel periodo gennaio-settembre 2026, un trattamento integrativo – che non concorre alla formazione del reddito – pari al 15% delle retribuzioni lorde che saranno loro corrisposte a seguito di svolgimento di lavoro notturno o straordinario nei giorni festivi. Possono accedere alla misura solamente coloro che abbiano un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo di imposta 2025. Il trattamento integrativo viene erogato dal sostituto di imposta, su richiesta dei lavoratori e dietro loro dichiarazione di responsabilità in merito al rispetto dei limiti reddituali previsti. Le somme corrisposte sono indicate nella Certificazione Unica e il relativo credito maturato viene recuperato dal sostituto d’imposta in sede di compensazione fiscale.

Rinnovato il Ccnl per le imprese di Pulizia Artigiane

Il 17 dicembre 2025 è stata sottoscritta, da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltrasporti e dalle associazioni datoriali CNA imprese di Pulizia, Confartigianato Imprese di Pulizia, Casartigiani e Claa, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale per i dipendenti delle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, con validità fino al 31 dicembre 2028.

L’accordo, prevede un incremento a regime a livello 5, pari a 215 euro lordi sui minimi tabellari con le seguenti decorrenze:

  • 40,00 a partire dal 1° gennaio 2026,
  • 25,00 euro a partire dal 1° luglio 2026,
  • 25,00 euro a partire dal 1° febbraio 2027,
  • 35,00 euro a partire dal 1° luglio 2027,
  • 40,00 euro dal 1° febbraio 2028,
  • 40,00 euro dal 1° novembre 2028,
  • 10,00 euro dal 1° dicembre 2029.

A integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025) ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, verrà corrisposto un importo una tantum pari a 104,00 euro in due soluzioni:

  • la prima pari a 52,00 euro con la retribuzione del mese di febbraio 2026,
  • la seconda pari a 52,00 euro con la retribuzione del mese di giugno 2026.

Autoliquidazione Inail 2025/2026: dal 1° gennaio nuove aliquote di oscillazione del tasso medio

Con la pubblicazione dell’Istruzione operativa del 10 dicembre 2025, l’Inail informa dell’applicazione – in via provvisoria dal 1° gennaio 2026 – delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole (v. Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Inail n. 146 del 21 luglio 2025).

Pertanto,  i tassi provvisori applicabili 2026 sono calcolati applicando la nuova tabella A “Bonus” e l’aliquota di oscillazione in riduzione nella misura fissa del 13% (anziché del 5%) nei casi di non significatività della posizione assicurativa territoriale (PAT), di cui ai commi 5, 8 e 9 dell’articolo 20 delle MAT.

Le aliquote in riduzione previste dalla nuova tabella A, con effetto dal 1° gennaio 2026, sono pubblicate nel documento consultabile al seguente link.

Restano invariate le aliquote in incremento del tasso medio di tariffa in caso di andamento infortunistico sfavorevole (“Malus”), previste dalla Tabella B del citato  articolo 20.

L’applicazione in via provvisoria delle nuove aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico è stata esplicitata nelle comunicazioni del tasso applicabile per l’anno 2026 (20sm), con espressa riserva di richiedere i maggiori premi dovuti:

  1. In caso di mancata adozione del decreto interministeriale previsto dall’articolo 1, comma 3, ovvero di diversa riformulazione da parte dello stesso decreto della proposta dell’Inail adottata con la delibera n. 146 del 21 luglio 2025 del Consiglio di amministrazione;
  2. Nel caso in cui il soggetto assicurante abbia riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il decreto interministeriale previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 ottobre 2025, 159, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge.

Inps: disponibili le Faq sul bonus mamme

In una notizia del 26 novembre 2025, l’Inps comunica che – con l’obiettivo di rispondere alle richieste di chiarimento di intermediari e cittadini – ha integrato il manuale utente del Nuovo bonus mamme, disponibile all’interno del servizio online, con le domande frequenti (FAQ).

Si ricorda che i requisiti per accedere alla prestazione sono le seguenti.

Tipologia rapporto di lavoro:

  1. lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico;
  2. lavoratrici madri autonome iscritte a Gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le Casse di previdenza professionali e la Gestione separata o dell’attività autonoma per i soli mesi di iscrizione alle Casse o Gestione previdenziali;
  3. lavoratrici iscritte alla Gestione separata per i mesi di effettiva attività lavorativa.

Essere madri:

  1. di soli 2 figli, di cui il più piccolo di età non superiore a 10 anni;
  2. di 3 o più figli, di cui il più piccolo di età non superiore ai 18 anni.

Reddito:

  1. la somma dei redditi da lavoro rilevanti ai fini del calcolo delle imposte relative all’anno 2025 dev’essere pari o inferiore a 40.000 euro.

In particolare, nelle FAQ viene precisato che:

  • ai fini del computo dei figli richiesti e del numero dei figli appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice, vanno conteggiati tutti i figli, indipendentemente dalla convivenza, dallo stato del carico fiscale, dalla composizione del nucleo familiare ai fini ISEE, per i quali la madre non sia sospesa dalla responsabilità genitoriale o non sia decaduta;
  • ai fini della verifica del requisito relativo all’età del figlio più piccolo rileva per tutti i figli (naturali, adottati o in affido preadottivo) la data di nascita;
  • la domanda per il nuovo bonus mamme è unica. La nascita del terzo figlio può avere valore diverso in relazione all’attività di lavoro svolta e all’età dei figli. La nascita del terzo figlio assume rilievo nel solo caso in cui dalla nascita del terzo figlio dipenda l’accesso al bonus o la perdita del diritto;
  • le lavoratrici agricole a tempo determinato hanno diritto al bonus nei mesi in cui hanno effettuato almeno una giornata di lavoro ovvero nei mesi in cui hanno un contratto di lavoro a tempo determinato e beneficiano delle tutele collegate all’iscrizione negli elenchi del 2024 per almeno 51 giornate;
  • per le lavoratrici con contratto di lavoro intermittente il riconoscimento del bonus è subordinato alla condizione che, nel mese di riferimento, risulti effettuata almeno una giornata di prestazione lavorativa;
  • le piccole colone possono accedere al Nuovo Bonus mamme per i mesi dell’anno 2025 per i quali sussiste almeno in parte il rapporto di colonia;
  • il riferimento alla Gestione separata per l’accesso al beneficio è generico: possono accedere al bonus le lavoratrici iscritte alla Gestione separata sia per attività di lavoro autonomo che per collaborazione coordinate e continuative, a esclusione delle madri iscritte esclusivamente per cariche sociali (amministratrici di società, membri del collegio sindacale, etc.) o per prestazioni di lavoro autonomo occasionale. La lavoratrice autonoma o dipendente che sia anche titolare di una carica sociale può accedere al bonus;
  • i periodi di congedo biennale ai sensi dell’art. 8, Legge n. 388/2000, sono utili ai fini dell’accesso al nuovo bonus mamme;
  • il nuovo bonus mamme è compatibile con i periodi di congedo maternità e congedo parentale fruiti nel periodo di vigenza del contratto di lavoro;
  • i periodi di sospensione del rapporto di lavoro non utili ai fini del bonus sono quelli in cui l’attività che la lavoratrice deve eseguire viene sospesa e la stessa non percepisce alcuna retribuzione o indennità o non è prevista alcuna contribuzione figurativa. A titolo esemplificativo sono utili i periodi di congedo maternità, congedo parentale, malattia bambino, congedo biennale art. 8, Legge n. 388/2000, cassa integrazione (ordinaria, straordinaria e in deroga). Non sono utili le sospensioni del rapporto di lavoro derivanti da iniziative del lavoratore (astensione volontaria, aspettativa non retribuita, aspettativa per accesso a incarichi politici) nonché le sospensioni conseguenti a provvedimenti disciplinari imputabili al lavoratore. Il bonus non spetta per i mesi di part time ciclico nei quali non è prevista alcuna prestazione lavorativa;
  • i periodi di NASPI o DISS COLL non sono utili ai fini del nuovo bonus mamme, così come i periodi di tirocinio;
  • i periodi di preavviso non lavorato non sono utili ai fini del nuovo bonus mamme;
  • ii fini della verifica del requisito economico (reddito da lavoro inferiori ai 40.00 euro) si tiene conto della somma di tutti i redditi da lavoro percepiti in relazione alla attività di lavoro anche se esenti o soggetti a tassazione sostituiva o ridotta. I redditi devono essere considerati al lordo di eventuali franchigie o riduzioni percentuali ai fini del calcolo delle imposte. Sono compresi anche redditi equiparati o sostituivi erogati durante il periodo di vigenza del rapporto di lavoro, quali, a titolo esemplificativo, trattamenti economici o indennità corrisposte per i periodi di congedo di maternità, malattia, congedo straordinario biennale ex art. 8, Legge n. 388/2000. Non rilevano i redditi percepiti in relazione a istituti che prevedono la cessazione del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo NASPI, DIS-COLL, pensioni, comprese quelle ai superstiti e di reversibilità. Nel caso di rapporto di lavoro dipendente occorre considerare il reddito derivante dal rapporto di lavoro al netto dei contributi previdenziali obbligatori trattenuti dal datore di lavoro. Non possono essere dedotti gli eventuali oneri previdenziali facoltativi, come quelli relativi a riscatti e ricongiunzioni;
  • il TFR, in quanto soggetto a tassazione separata, non rileva ai fini del computo della soglia di reddito pari o superiore a 40.000 euro.

Cassazione: se l’ambiente di lavoro è nocivo o stressogeno, il datore di lavoro può essere responsabile

La Sentenza n. 27685 della Cassazione Civile – Sezione Lavoro afferma che, anche in assenza di un intento persecutorio sistematico e unitario (c.d. mobbing), il datore di lavoro è responsabile quando – per negligenza o colpa – ometta di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore, consentendo il mantenimento di un ambiente di lavoro nocivo o non intervenendo di fronte a singoli comportamenti lesivi.

Quando si verificano queste fattispecie, il giudice – anche quando non riscontra la presenza di mobbing – ha il dovere di accertare se i medesimi fatti allegati dal lavoratore integrino una violazione dell’obbligo di sicurezza, a prescindere dalla qualificazione giuridica inizialmente data all’azione.

Metalmeccanica e installazione di impianti: sottoscritta l’ipotesi di accordo per il nuovo Ccnl

Il 22 novembre 2025  Federmeccanica e Assistal hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il Contratto Collettivo Nazionale Per il Lavoro del settore metalmeccanica e dell’installazione di impianti per il periodo gennaio 2025 – giugno 2028.

Di seguito, i punti principali dell’accordo.

Garanzie salariali e riconoscimento del valore del lavoro

  • Aumento dei minimi retributivi pari a 205 euro complessivi per l’intera vigenza contrattuale: una parte già erogata nel mese di giugno 2025; il restante importo sarà suddiviso nelle annualità successive (2026, 2027 e 2028);
  • Aumento da 200 a 250 euro l’anno dei flexible benefits.

Flessibilità

  • Ampliamento a 96 delle ore annue per l’orario plurisettimanale per meglio bilanciare i carichi di attività e contestuale innalzamento a 128 ore del tetto tra plurisettimanale e straordinario in quote esenti;
  • Aumento dei PAR a fruizione collettiva da 5 giorni (40 ore) a 7 giorni (56 ore) annui per tutti i lavoratori e corrispondente riduzione dei PAR a fruizione individuale;
  • È stato previsto che i contratti a termine possano superare i 12 mesi di durata a fronte di specifiche causali; dal 2027 le causali potranno essere usate se stabilizzati almeno il 20% dei precedenti contratti a tempo determinato;
  • Inserito un termine di durata ai contratti di somministrazione a tempo indeterminato, misura che tutela impresa e lavoratori nell’utilizzo di questo importante strumento di flessibilità.

Formazione, Sicurezza e Politiche di Genere

  • Valorizzazione dei break formativi per l’aggiornamento/informazione delle procedure di sicurezza adottate sul lavoro e l’adozione di interventi per evitare il ripetersi di infortuni;
  • Incremento del numero di ore di formazione a favore dei lavoratori al rientro in azienda dopo lunghi periodi di sospensione lavorativa (maternità, malattia, etc.);
  • Strutturalità del contributo dell’organismo paritetico MetApprendo attraverso un finanziamento a solo carico aziendale;
  • Monitoraggio annuale sulla parità salariale uomo/donna.

Conciliazione vita-lavoro e tutela disabili e malattie gravi

  • Introduzione di 3 giorni di permesso annui per malattia del figlio fino a 4 anni, con retribuzione pari all’80%;
  • Concordato un meccanismo che riconosce una maggiore tutela del rapporto di lavoro ai lavoratori disabili comprendendo anche le malattie degenerative, oncologiche, morbigene.