TAR Lombardia: la scelta del Ccnl applicabile non può avvenire con provvedimento di disposizione ITL

Il TAR Lombardia con la sentenza n. 2046/2023 si pronuncia in tema di provvedimento emesso dall’Ispettorato del lavoro e applicazione del Ccnl.

Nello specifico, la sentenza afferma  che l’Ispettorato del lavoro non può imporre al datore di lavoro – tramite provvedimento di disposizione – l’applicazione di un Ccnl diverso (e migliorativo sotto il profilo retributivo) da quello applicato dal datore di lavoro.

In assenza di una previsione di legge sul salario minimo previsto, il Ccnl applicabile ai propri dipendenti rientra nella scelta discrezionale del datore di lavoro e, salvo il caso di contratti collettivi contenenti previsioni contrarie alla legge oppure riferibili a categorie del tutto disomogenee con quelle in cui opera l’impresa, tale determinazione non è sindacabile nel merito in sede amministrativa o giurisdizionale.

 

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Segnalazioni whistleblowing: attiva la nuova piattaforma

All’interno del portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) è attiva la nuova versione della piattaforma di whistleblowing, migliorata rispetto all’architettura e alla sicurezza; inoltre, implementa i nuovi moduli di segnalazione (settore pubblico e privato) adeguati alle previsioni del D.Lgs. n. 24/2023.
All’interno della nuova piattaforma sono stati trasferiti i dati e i documenti presenti in quella precedente. L’accesso e la fruizione per l’utente hanno subito processi di semplificazione. Sono presenti anche schede riassuntive che spiegano le novità introdotte dalla legge e gli strumenti a disposizione per segnalare eventuali illeciti.
Procedure di segnalazione
La procedura consente di inserire la condizione che si suppone sia presente come base fondante la segnalazione all’A.N.AC.; per procedere è necessario indicare un’adeguata motivazione con riferimento alle seguenti fattispecie.
A) Il canale di segnalazione nell’ambito dell’ente di riferimento: pur essendo obbligatorio, non è attivo o – anche se attivo – non è conforme a quanto previsto dalla normativa in quanto non idoneo ad assicurare la riservatezza dell’identità del segnalante, degli altri soggetti tutelati, dei contenuti della segnalazione nonché della documentazione allegata.
B) Il canale interno: è stato utilizzato, ma il soggetto cui è affidata la gestione del canale non ha intrapreso – entro i termini previsti dal d.lgs. 24/2023 – alcuna attività circa l’ammissibilità della segnalazione o la verifica della sussistenza dei fatti segnalati o la comunicazione dell’esito dell’istruttoria svolta.
C) L’evidente probabilità che in caso di segnalazione interna:
  • Non sarebbe dato efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.
  • Si avrebbe fondato timore di subire una ritorsione in ragione di situazioni ed eventi che si sono già verificati nell’ amministrazione/ente.
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Sportello virtuale Inps per il cittadino e le imprese su visite mediche di controllo: visualizzazione visite mediche e relativi esiti per il lavoratore

All’interno del nuovo servizio Inps “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”, è stata sviluppata una nuova funzionalità, denominata “Visualizza visite”, a uso dei lavoratori.

La nuova funzionalità consente al lavoratore la visualizzazione dell’elenco degli accertamenti domiciliari e ambulatoriali a lui riferiti con i relativi esiti. Inoltre, è presente la funzione denominata “Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo”, attraverso la quale i lavoratori possono comunicare l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità per eventi di malattia in corso di prognosi.

Funzionalità “Visualizza visite”

La nuova funzionalità “Visualizza visite” è accessibile, per i cittadini, direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Lavoro” > “Malattia” > “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” > “Utilizza il servizio”, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

La funzionalità permette al lavoratore di visualizzare la griglia contenente l’elenco delle visite e degli accessi, ordinati per data decrescente, e di consultare i relativi esiti. Per ciascuna visita e accesso è riportato il numero identificativo, la data, l’ora di effettuazione e il tipo di accertamento effettuato (domiciliare/ambulatoriale).

Selezionando l’icona di visualizzazione di ogni singola visita, viene mostrata la finestra con le informazioni di dettaglio relative all’accertamento medico, tra le quali l’indirizzo comunicato per la reperibilità, elementi o informazioni aggiuntive, se presenti, utili per reperire il lavoratore, nonché l’esito della visita con le eventuali motivazioni.

Nella consultazione di dettaglio, in funzione del tipo di visita effettuata e del corrispondente esito, vengono proposti tre pulsanti che, una volta selezionati, permettono di visualizzare, scaricare e stampare il verbale di visita, di accesso o di giustificabilità.

Funzionalità “Indirizzo di reperibilità”

Partendo dal presupposto che:

  • E’ onere del lavoratore verificare che l’indirizzo di reperibilità comunicato all’Istituto, mediante il certificato di malattia, sia corretto e completo in tutte le sue parti;
  • Il lavoratore deve comunicare con la massima tempestività l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità.

Per effettuare la modifica, il lavoratore può operare mediante la citata funzionalità “Indirizzo di reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo” presente nel servizio “Sportello al cittadino per le visite mediche di controllo”, in modo tale da consentire il regolare svolgimento della visita medica di controllo (VMC).

All’interno del sito Inps sono state apportate implementazioni procedurali, laddove, per indisponibilità del servizio telematico, l’utente ricorra alla comunicazione del nuovo indirizzo tramite Contact center.

Per poter utilizzare tale modalità, è necessario che il recapito del telefono mobile e/o l’indirizzo di posta elettronica del lavoratore, precedentemente registrati nell’Archivio Unico dei Contatti Telematici, risultino aggiornati. Nell’eventualità in cui non fosse presente alcun contatto nel citato Archivio, è prevista la possibilità di comunicare un “contatto di scopo”, valido solo per la specifica comunicazione.

Solo in caso di indisponibilità all’uso del servizio, è consentita la comunicazione mediante la casella istituzionale dell’Ufficio Medico Legale della Struttura territorialmente competente.

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Inps: nuova funzionalità di variazione dati per le domande L. 104/92

Il Messaggio Inps n. 3141/2023 contiene le istruzioni per utilizzare la nuova funzionalità presente nel portale Inps per la domanda di fruizione di permessi ai sensi della Legge n. 104/92.

Nello specifico, si tratta della funzionalità di “Variazione dati domanda”, simile a quella già presente per le richieste di congedo straordinario per assistenza di familiari disabili in situazione di gravità.

Anche in questo caso, è possibile accedere all’area dedicata mediante il portale Inps, attraverso l’area Congedi, permessi e certificati.

Le variazioni possono interessare domande che siano in tutto, ovvero in parte, in corso al momento della presentazione della richiesta di variazione; restano escluse quindi le domande che interessano periodi già completamente fruiti, ovvero non ancora iniziati, alla data di inoltro della richiesta di correzione.

La materiale correzione dei dati passa attraverso due fasi operative distinte e tra loro consequenziali:

  • l’annullamento della domanda contenente informazioni da rettificare;
  • il re inoltro, previa correzione, della domanda indicante i dati corretti.

Il portale Inps mantiene in ogni caso lo storico di tutte le domande trasmesse, sia quelle corrette, sia quelle annullate, consultabili in menù distinti.

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Il trattamento fiscale delle spese sostenute dal lavoratore per la ricarica dei veicoli elettrici: chiarimenti dalla AdE

La Risposta n. 421 del 25 agosto 2023 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento del rimborso delle spese per l’energia elettrica sostenute dai lavoratori per la ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo.

In particolare, viene spiegato se tali rimborsi debbano essere assoggettati a tassazione in qualità reddito di lavoro dipendente o se gli stessi possano essere ricondotti nella categoria di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir.

La risposta fornita dall’AdE parte ricordando il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente, ricordando che il l’articolo 51 elenca anche le deroghe rispetto al criterio generale, tra cui rientrano gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti e per i quali è stabilito uno specifico criterio per ottenere il valore dei beni da assoggettare a tassazione.

La Circolare n. 326, pubblicata dalla Agenzia il 23 dicembre 1997, prevedere che il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi, ad esempio, l’immobile per custodire il veicolo, etc., beni e servizi che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.

I tale casistica ricade, secondo l’Agenzia, l’installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l’abitazione del dipendente; tali beni andranno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente come reddito di lavoro dipendente.

Da ultimo, viene affrontato il tema dell’energia elettrica utilizzata per la ricarica del veicolo: il consumo, si legge nel testo, non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (cd. fringe benefit), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore.

Ne consegue che, il suo trattamento è il medesimo di tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle spese rimborsate nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa, costituendo reddito di lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione.

Leggi la Risposta n. 421 del 25 agosto 2023 dell’Agenzia delle Entrate

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Fringe benefit fino a 3.000 per i lavoratori con figli a carico: i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Il decreto-legge 48/2023 ha previsto, solo per quest’anno ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit. In aggiunta, solo per questi soggetti, tra i benefit da includere nella soglia di esenzione, rientrano anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Ai lavoratori senza figli a carico continuerà, invece, ad applicarsi la soglia di esenzione di 258,23 euro.

L’Agenzia delle Entrate pubblica la Circolare 23/E con la quale fornisce indicazioni sul benefit fino a 3.000 euro per i lavoratori con figli a carico nella quale specifica che il limite di esenzione dei benefit a 3.000 euro riguarda anche chi ha un solo figlio a carico e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Riassumiamo le ulteriori indicazioni fornite dall’AdE in materia:

  • Il limite di 3.000 euro non viene ridotto se il figlio è a carico al 50%: entrambi i genitori lavoratori potranno usufruire di un limite complessivo di 6.000 euro. Il beneficio è applicabile a imposte e contributi.
  • Il limite di 3.000 euro è valido anche per i benefit che, per scelta del lavoratore, sono stati (in tutto o in parte) concessi in luogo dei premi di risultato detassabili. Il superamento della soglia comporta il pagamento di tasse e contributi sull’intero ammontare e non soltanto sulla quota parte eccedente. L’agevolazione è cumulabile con l’esenzione di 200 euro prevista per i buoni benzina.
  • L’agevolazione viene riconosciuta in misura intera per ciascun genitore, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi, e spetta altresì nel caso in cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione poiché per i figli percepisce l’assegno unico e universale. Qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione del figlio a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, il limite di 3.000 euro è applicabile a entrambi, in quanto il figlio resta a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore.
  • Il limite di 3.000 euro si applica previa dichiarazione da parte del lavoratore al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli a carico. Senza dichiarazione il beneficio non è fruibile. Non è prevista una forma specifica: la dichiarazione potrà essere sottoscritta anche digitalmente e fornita secondo le modalità indicate dal datore di lavoro. Ad ogni modo è opportuno che quest’ultimo conservi la dichiarazione ai fini probatori.
  • La condizione di figlio a carico deve essere verificata al 31 dicembre: pertanto, qualora dovesse venire meno tale presupposto (ad esempio per superamento della soglia reddituale), il lavoratore sarà tenuto a comunicarlo prontamente al datore.

Da ultimo, si ricorda che, nelle aziende in cui sono presenti le rappresentanze sindacali unitarie, è possibile applicare la nuova soglia di 3.000 euro previa informativa alle rappresentanze stesse. La Circolare evidenzia che l’agevolazione potrà essere riconosciuta anche prima che si provveda all’informativa, a condizione che la stessa sia fornita entro l’anno.

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Dal Ministero della Salute aggiornamento sulle modalità di gestione dei casi covid-19

La Circolare n. 0025613 dell’11 agosto 2023 del Ministero della Salute contiene l’aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19; la sua pubblicazione si è resa necessaria viste le nuove disposizione del Decreto Legge n. 105/2023, il quale –  all’articolo 9 – stabilisce l’abolizione degli obblighi in materia di isolamento e auto-sorveglianza e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.

In maniera specifica, le persone che dovessero risultare positive a un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 non sono più sottoposte alla misura dell’isolamento.

Le raccomandazioni impartite dal Ministero prevedono – prudenzialmente – di osservare le medesime precauzioni valide al fine di prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie.

In particolare è consigliato:

  • Indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone;
  • Se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi;
  • Applicare una corretta igiene delle mani;
  • Evitare ambienti affollati;
  • Evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA. Questa raccomandazione assume particolare rilievo per tutti gli operatori addetti all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, che devono quindi evitare il contatto con pazienti a rischio;
  • Informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse;
  • Contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano.

Anche alle persone venute a contatto con casi di COVID-19, non si applica nessuna misura restrittiva. In ogni caso, è consigliabile che le stesse pongano attenzione all’eventuale comparsa di sintomi suggestivi di Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto.

Leggi la Circolare 25613 dell’11/08/2023 dal Ministero della Salute

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Garante privacy: trattamento dati e controlli illeciti

Il trattamento dei dati raccolti in violazione delle norme sullo statuto dei lavoratori è illecito e come tale sanzionabile; è il contenuto del provvedimento del Garante Privacy, pubblicato sulla newsletter del 1° luglio scorso.

Nel caso oggetto di un accertamento diretto del Garante tramite il Nucleo della guardia di finanza appositamente costituito, l’impresa  aveva sostituito il precedente sistema di allarme con un altro la cui attivazione e disattivazione si basava sull’uso delle impronte digitali; inoltre, aveva installato un impianto di videosorveglianza e un applicativo per la geolocalizzazione di alcuni lavoratori.

Durante l’accesso, sono emersi diversi profili di illegittimità per ciascuno dei tre sistemi tali da portare il Garante a sanzionare l’impresa:

  • La disattivazione dell’impianto di allarme tramite le impronte digitali di alcuni dipendenti si basava su un meccanismo di rilevazione di dati biometrici privo di una base giuridica ai sensi del regolamento europeo, trattandosi un trattamento di dati particolari che presuppone la necessità, nello specifico inesistente, di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro.
  • Il sistema di videosorveglianza, oltre a riprendere immagini in diretta, era in grado di captare anche i suoni ed effettuare registrazioni. L’accesso al sistema era effettuato dal legale rappresentante della società e dalla sua famiglia. In aggiunta, l’applicativo permetteva all’utente di ammonire verbalmente gli interessati, attraverso le casse dell’impianto.
  • Infine, è stato accertato che l’azienda utilizzava un applicativo che, quand’era in uso, tracciava, tramite GPS, in modo continuativo, la posizione del dipendente nel corso della propria attività, nonché data e ora del rilevamento, determinando – così – un controllo a distanza non consentito del lavoratore.

Il sistema di videosorveglianza e quello di geolocalizzazione erano in uso senza alcun preventivo accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, pur trattandosi di controlli a distanza dei lavoratori dipendenti.

Sulla base delle verifiche fatte, per il Garante privacy, il trattamento dei dati personali effettuato dalla Società risulta illecito per i dati relativi ai dati biometrici, alla posizione geografica e ai dati dei dipendenti attraverso il sistema di videosorveglianza.

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L’incentivo per le assunzioni di “neet”

Il D.L. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro) ha introdotto un incentivo di tipo economico per i datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato soggetti “NEET”, a sostegno dell’occupazione giovanile.

In particolare, è riconosciuto – a seguito di specifica domanda – un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e con contratto di apprendistato professionalizzante. L‘agevolazione spetta per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, nei limiti delle risorse finanziarie specificatamente stanziate e ripartite a livello regionale, che costituiscono limite di spesa.

L’incentivo è cumulabile con l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, nonché con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto.

Il modulo di istanza on-line “NEET23”, mediante il quale sarà possibile prenotare le risorse destinate a finanziare l’incentivo in trattazione sarà reso disponibile sul portale istituzionale www.inps.it a partire dal 31 luglio 2023.

Profili soggettivi

L’incentivo è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli del settore agricolo.
L’incentivo spetta per le assunzioni di giovani che:

  • non abbiano compiuto 30 anni di età;
  • risultino aderenti al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (Garanzia Giovani), cui possono registrarsi i soggetti di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti “NEET”, cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione.

Pertanto, i lavoratori alla data dell’assunzione:

  • non devono aver compiuto il 30° anno di età (età inferiore o uguale a 29 anni e 364 giorni);
  • non devono lavorare al momento dell’assunzione e non devono essere inseriti in corsi di studi o di formazione;
  • devono essere registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (la registrazione deve avvenire tramite il portale “MyANPAL”, oppure, tramite i portali regionali “Garanzia Giovani”) oppure devono aver già sottoscritto un Patto di servizio nell’ambito del Programma “Garanzia di occupabilità dei Lavoratori” (GOL) al momento della presentazione da parte dei datori di lavoro dell’istanza preliminare di ammissione all’incentivo (tale Patto di servizio GOL vale come registrazione al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani).

Inoltre, per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta ai requisiti sopra riportati, venga rispettato, in via alternativa, uno dei seguenti elementi:

  • il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato o sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato.

Rapporti di lavoro incentivati

L’incentivo in esame spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione (sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore non viene inviato in missione) e con contratto di apprendistato professionalizzante.

L’incentivo, invece, non si applica:

  • ai rapporti di lavoro domestico;
  • nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro intermittente;
  • nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale;
  • ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché ai contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
  • nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine.

Assetto e misura dell’incentivo

L’incentivo è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e spetta per massimo 12 mesi, anche nelle ipotesi di assunzione in apprendistato professionalizzante. In caso di cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, l’incentivo si riduce al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

L’incentivo deve essere considerato di tipo economico, ossia da parametrare alla retribuzione erogata ai nuovi assunti e non alla contribuzione datoriale dovuta, perciò, qualora dall’utilizzo della misura scaturisca un credito per il datore di lavoro rispetto ai contributi dovuti per il rapporto incentivato, tale credito può essere utilizzato a conguaglio sull’intera posizione debitoria del datore di lavoro.

L’incentivo deve essere fruito, ordinariamente, per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa e il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio, ma entro il termine perentorio del 28 febbraio 2025: non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza del mese di gennaio 2025.

Condizioni di spettanza

L’agevolazione si configura quale incentivo all’assunzione ed è, pertanto, subordinata:

  • al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (art. 31, D.Lgs. 150/2015);
  • al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori (Durc; assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale);
  • alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, cioè l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti calcolato in U.L.A..
  • al rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dall’articolo 32 e dal Capo I del Regolamento (UE) n. 651/2014, quindi il datore di lavoro non deve rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione europea e non deve essere un’impresa in difficoltà (art. 2, par. 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014).

L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie, inerenti all’instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione, produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

In riferimento all’incremento netto dell’occupazione, l’impresa deve verificare l’effettiva forza lavoro presente nei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata e non una occupazione “stimata”. Pertanto, l’incremento occupazionale va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non quella “stimata” al momento dell’assunzione. Per tale motivo, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione.

L’incentivo è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di:

  • dimissioni volontarie;
  • invalidità;
  • pensionamento per raggiunti limiti d’età;
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • licenziamento per giusta causa.

Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro prima occupati si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale. Il calcolo della forza lavoro si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica”, cioè in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro. Il rispetto dell’eventuale requisito dell’incremento occupazionale deve essere verificato in concreto, in relazione a ogni singola assunzione per la quale s’intende fruire dell’incentivo. Il venire meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

Per la valutazione dell’incremento occupazionale è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio. Il lavoratore assunto – o utilizzato mediante somministrazione – in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.

Coordinamento con altri incentivi

L’incentivo è espressamente cumulabile con l’esonero per l’occupazione giovanile della legge di Bilancio 2023, nonché con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In caso di cumulo con altra agevolazione, come anticipato, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Pertanto, nel caso di scelta di cumulo con l’esonero per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani previsto dalla legge di Bilancio 2023, il datore di lavoro interessato avrà diritto all’esonero totale della contribuzione datoriale nel limite massimo di 8.000 euro annui per un periodo di 36 o 48 mesi (qualora l’assunzione sia effettuata in una Regione del Mezzogiorno) e potrà ulteriormente fruire dell’incentivo economico, pari al 20% della retribuzione imponibile, per un periodo di 12 mesi.

Nelle ipotesi in cui i lavoratori assunti vengano occupati in Paesi extra comunitari non convenzionati (si applicano retribuzioni convenzionali per la contribuzione) l’incentivo non può trovare applicazione.

L’agevolazione è cumulabile, nei limiti del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, con:

  • la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate;
  • le riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia;
  • le agevolazioni consistenti in un abbattimento della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.

La cumulabilità con altri regimi agevolati è possibile nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato (50% dei costi ammissibili, da intendersi come la somma tra la retribuzione lorda e i contributi a carico del datore di lavoro).
Ammissione all’incentivo

Per conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione, occorre inoltrare all’Inps il modulo di istanza on line “NEET23” (che sarà disponibile nell’applicazione “Portale delle Agevolazioni” del sito dell’Inps) indicando i seguenti dati:

  • il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato o in apprendistato;
  • la Regione/Provincia Autonoma di esecuzione della prestazione lavorativa;
  • l’importo della retribuzione mensile media che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
  • l’indicazione della tipologia di rapporto (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria;
  • se per l’assunzione si intende fruire anche di altre agevolazioni;
  • la dichiarazione di possesso dei requisiti di accesso alla misura.

L’Inps, effettuati i controlli del caso, informa entro 5 giorni dalla data di invio della richiesta che è stato prenotato l’importo massimo dell’incentivo, proporzionato alla retribuzione indicata, per il lavoratore segnalato nell’istanza preliminare e il datore di lavoro, entro 7 giorni di calendario, ha l’onere di stipulare il contratto di lavoro e di comunicare, a pena di decadenza, entro ulteriori 7 giorni di calendario, l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore (i termini sono perentori). Bisogna anche prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici Inps e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) perché non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell’istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente.

Per non far perdere la priorità acquisita con l’invio della richiesta alle istanze di prenotazione dell’incentivo inizialmente non accolte per carenza di risorse, le stesse verranno contraddistinte dallo stato “non accolta provvisoria” e, nelle ipotesi in cui si liberassero delle risorse, le stesse, dopo avere superato positivamente gli ulteriori controlli, verranno automaticamente accolte.

Con riferimento ai rapporti a tempo parziale:

  • nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare il tetto già autorizzato;
  • nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto.

Definizione delle istanze

L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo verrà effettuata dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal 31 luglio 2023.

Le sole istanze relative alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° giugno 2023 e il 30 luglio 2023 e pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica on line (che avverrà il 31 luglio) saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione e saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata, che verrà effettuata nel mese di settembre 2023. Fino alla data dell’elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute dall’Inps – contrassegnate dallo stato di “Aperta” – e saranno suscettibili di annullamento ad opera dello stesso interessato; se l’interessato intende modificarne il contenuto, dovrà annullare l’istanza inviata e inoltrarne una nuova.

Contestualmente all’elaborazione cumulativa posticipata, sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.

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