La nuova disciplina per la dilazione dei debiti contributivi INPS

È entrato in vigore il nuovo “Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge”, adottato dall’INPS (deliberazione del CdA n. 20 del 25 febbraio 2026) in attuazione della legge n. 203/2024 e del Decreto Interministeriale del 24 ottobre 2025.

La nuova normativa abroga i regolamenti precedenti (risalenti al 2012 e 2013) e introduce importanti semplificazioni procedurali per i debiti in fase amministrativa non ancora affidati agli agenti della riscossione.

Termini, importi e requisiti della dilazione

Il pagamento rateale è concesso esclusivamente a fronte di una dichiarata situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economico-finanziaria del contribuente, legata a scadenze periodiche o a situazioni contingenti ed eccezionali (come crisi aziendali o adempimenti da CCNL).

Il piano di ammortamento a rate costanti prevede scadenze mensili fissate all’ultimo giorno del mese e si articola in due fasce:

  • Fino a 36 rate mensili: per debiti di importo fino a 500.000 euro.
  • Fino a 60 rate mensili: per debiti di importo superiore a 500.001 euro.

La dilazione comporta l’applicazione degli interessi di dilazione al tasso vigente alla data della domanda. Restano esclusi dalla rateizzazione i crediti già oggetto di contestazione in sede amministrativa o giudiziaria. Non è ammessa, in nessun caso, la modalità di pagamento tramite compensazione (F24).

Ripartizione delle competenze decisionali

Per avvicinare i centri decisionali al territorio e al contribuente, il potere di accoglimento o reiezione delle domande è così suddiviso:

  • Direttori provinciali e di Filiale (metropolitana/provinciale): decidono sulle istanze fino a 36 rate e fino a 500.000 euro. A loro spetta anche il potere di annullamento e revoca di tutte le dilazioni, indipendentemente dall’importo.
  • Direttori regionali e di Coordinamento metropolitano: decidono sulle istanze fino a 60 rate per importi superiori a 500.000 euro.

In caso di debiti verso più strutture territoriali, la competenza è attribuita al Direttore della struttura che gestisce il credito di importo maggiore (calcolato sul totale di contributi e sanzioni).

La novità della “Seconda Dilazione”

Viene introdotta la possibilità di accedere a un secondo piano di dilazione in costanza di un piano già attivo. Questo strumento è attivabile per regolarizzare partite debitorie emerse successivamente al primo piano o per la contribuzione corrente maturata dopo la prima domanda.

Condizioni e vincoli:

  • Nei 6 mesi precedenti non devono essere stati adottati provvedimenti di revoca in nessuna gestione INPS.
  • La presenza di due dilazioni attive preclude ulteriori istanze: per ottenerne una terza, il contribuente deve prima estinguere anticipatamente uno dei due piani in corso.

Presentazione della domanda e tempi istruttori

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, basandosi sulle evidenze della procedura Ve.R.A. (Verifica Regolarità Aziendale).

Il procedimento prevede tempistiche stringenti:

  1. Fase istruttoria (10 giorni di calendario): tempo dedicato al consolidamento dell’estratto debitorio e alla verifica della correntezza contributiva.
  2. Emissione del piano e primo pagamento (ulteriori 10 giorni): il contribuente deve pagare la prima rata entro 10 giorni dall’emissione del piano. Il pagamento costituisce “comportamento concludente” di accettazione e attiva gli effetti per il rilascio del DURC.
  3. Conclusione totale: l’intero procedimento deve chiudersi entro 20 giorni di calendario dalla presentazione dell’istanza.

Regole transitorie e istanze di rideterminazione

Il regolamento si applica alle domande presentate a partire dalla data di pubblicazione della circolare. Tuttavia, per motivi di maggior favore, la disciplina si estende anche alle domande presentate a decorrere dal 12 gennaio 2025 e ancora in corso.

Per queste ultime, il debitore può richiedere la rideterminazione del numero delle rate presentando un’apposita istanza telematica (tramite Comunicazione Bidirezionale nel Cassetto Previdenziale, oggetto “Recupero del Credito” -> “Dilazioni Amministrative”) entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione della circolare. La rideterminazione è subordinata al regolare pagamento delle rate pregresse e della contribuzione corrente.

Clausole di revoca, annullamento e tutela del credito

  • Annullamento: il mancato o parziale pagamento della prima rata comporta l’annullamento del piano. I debiti non potranno essere reinseriti in una nuova domanda.
  • Revoca per morosità: scatta in caso di mancato o parziale pagamento di 3 rate mensili (anche non consecutive) successive alla prima, oppure decorsi 30 giorni dalla scadenza dell’ultima rata se le rate omesse sono inferiori a tre.
  • Revoca per correntezza: il mancato versamento della contribuzione corrente mensile o periodica (se non regolarizzata con una seconda dilazione) determina la revoca di tutte le dilazioni attive.
  • Crisi d’impresa: l’accesso a procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza comporta la decadenza automatica dalle dilazioni. Sarà possibile concedere nuove rateazioni solo per i debiti maturati successivamente al provvedimento di omologazione (in caso di continuità aziendale).

I provvedimenti dell’Istituto in materia di dilazione sono definitivi e non è ammesso ricorso amministrativo. L’Inps mantiene comunque la facoltà di porre in essere azioni a tutela del credito sia in fase di istruttoria sia durante lo svolgimento del piano.

Nuove Funzionalità per il Sistema Informativo SIISL

Il 30 aprile scorso, la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome ha dato il via libera allo schema di decreto del Ministro del Lavoro che disciplina l’ampliamento delle funzionalità del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Il provvedimento attua quanto previsto dall’articolo 14 del decreto Sicurezza (DL 159/2025).

L’intervento si articola su quattro direttrici principali che ridefiniscono le modalità di incontro tra domanda e offerta di lavoro e la gestione degli adempimenti amministrativi.

Benefici Contributivi e Pubblicazione Vacancy

A partire dal 1° aprile 2026, il riconoscimento di benefici contributivi per le nuove assunzioni è subordinato alla pubblicazione delle relative posizioni di ricerca sul portale SIISL.

  • Periodo Sperimentale: Fino al 30 settembre 2026 è previsto un regime di adeguamento graduale. In questa fase, la pubblicazione può avvenire anche dopo l’assunzione; in tali casi, le offerte vengono automaticamente archiviate dal sistema senza essere visualizzate dagli utenti.
  • Esclusioni: La norma non è retroattiva. Non si applica ai benefici già richiesti, autorizzati o in corso di erogazione per assunzioni effettuate prima dell’adozione del decreto.
  • Strumenti Tecnici: Il sistema permette ai datori di lavoro di simulare i benefici potenzialmente applicabili a una posizione. La verifica della pubblicazione avviene tramite l’incrocio tra la vacancy e le Comunicazioni Obbligatorie (CO), tracciate tramite codice identificativo o codice fiscale del lavoratore.

Gestione delle Comunicazioni Obbligatorie (CO)

Il SIISL si configura come un nuovo canale di trasmissione per le comunicazioni di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro.

  • Soggetti Abilitati: Possono operare sulla piattaforma datori di lavoro (pubblici e privati), agenzie per il lavoro, consulenti e soggetti delegati.
  • Obiettivo: Il sistema mira a semplificare gli adempimenti, offrendo un’alternativa ai nodi regionali esistenti per rafforzare l’integrazione tra servizi e politiche attive, sebbene l’aggiornamento dei dati continui a poggiare su sistemi di cooperazione applicativa piuttosto che su un unico cloud nazionale istantaneo.

Verifica dei Dati e Curriculum Vitae

Il decreto introduce meccanismi di validazione delle autocertificazioni fornite dagli utenti iscritti al portale.

  • Il sistema interrogherà fonti certificate per verificare dati anagrafici, cittadinanza e titoli di studio.
  • Gli esiti delle verifiche saranno integrati nel CV dell’utente, rendendolo accessibile a datori di lavoro e intermediari (previo consenso del cittadino).

Obblighi per le Agenzie per il Lavoro

Viene introdotto un nuovo vincolo per le Agenzie per il Lavoro (APL): per poter consultare i curricula degli utenti nel database SIISL, le agenzie avranno l’obbligo di pubblicare sulla piattaforma tutte le proprie posizioni lavorative aperte.

Guida alle agevolazioni per l’assunzione di donne: le istruzioni della circolare Inps 57/2026

L’Inps ha pubblicato la Circolare n. 57/2026, fornendo i primi chiarimenti operativi riguardanti l’esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate e molto svantaggiate, misura introdotta dall’articolo 1 del Decreto 1° maggio.

Di seguito i punti chiave della disciplina, valida per i contratti stipulati tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

L’agevolazione è rivolta a tutti i datori di lavoro privati. Restano tuttavia escluse alcune tipologie contrattuali e settoriali:

  • Esclusioni: Apprendistato, lavoro domestico e lavoro intermittente.
  • Deroga Dirigenti: A differenza di altre agevolazioni, l’esonero è applicabile anche all’assunzione di personale con qualifica dirigenziale.

È importante sottolineare che la proroga delle precedenti agevolazioni (contenuta nel Decreto Coesione) è stata formalmente abrogata dal Milleproroghe 2026 per evitare sovrapposizioni con la nuova misura.

Entità del beneficio e regioni ZES

L’incentivo consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e i contributi Inail).

  • Massimale ordinario: 650 euro mensili per lavoratrice;
  • Massimale ZES: 800 euro mensili.

Relativamente all’incremento per le aree ZES, l’Inps ha chiarito che il perimetro include le 10 regioni attualmente rientranti nella ZES Unica per il Mezzogiorno, comprendendo dal 2025 anche Marche e Umbria. Tale interpretazione risulta più estensiva rispetto ai criteri legati esclusivamente ai fondi strutturali UE citati in precedenti circolari.

Durata e requisiti occupazionali

La durata dello sgravio varia in base al grado di svantaggio della lavoratrice e all’assenza di un impiego regolarmente retribuito (secondo i criteri del Regolamento UE 651/2014):

  • Durata: 12 o 24 mesi;
  • Incremento occupazionale netto: L’esonero spetta solo se l’assunzione determina un aumento dell’occupazione, calcolato su base mensile. In caso di flessione dell’organico, il beneficio si sospende temporaneamente senza possibilità di recupero dei mesi persi;
  • Maternità: Il periodo di fruizione dell’agevolazione viene prorogato per una durata pari a quella dell’astensione obbligatoria o anticipata.

Procedura e portabilità del bonus

Attualmente, la procedura per la richiesta del beneficio è momentaneamente sospesa in attesa di un messaggio tecnico dell’Istituto che ne definisca le modalità telematiche, le quali ricalcheranno quelle previste per il bonus “under 35”.

Bonus Giovani 2026: Pubblicata la Circolare Inps, ma domande ancora in attesa

L’Inps, con la Circolare n. 55/2026, ha definito le istruzioni operative per l’accesso al cosiddetto “Bonus Giovani”, introdotto dall’articolo 2 del Decreto Legge 62/2026 (Decreto Primo Maggio). Nonostante la pubblicazione delle linee guida, l’Istituto ha precisato che la procedura telematica per l’invio delle istanze non è ancora attiva; una successiva comunicazione ne annuncerà l’operatività.

Destinatari e misura dell’agevolazione

L’incentivo riguarda l’assunzione a tempo indeterminato, effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026, di lavoratori under 35 che versano in condizioni di svantaggio. Restano esclusi dal beneficio i dirigenti, i lavoratori domestici, gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto intermittente (anche se a tempo indeterminato).

L’agevolazione consiste nell’esonero totale della contribuzione datoriale (escluso il premio Inail) con i seguenti massimali:

  • 500 euro mensili per ciascun lavoratore;
  • 650 euro mensili per assunzioni effettuate in sedi o unità produttive ubicate nelle aree ZES (Zona Economica Speciale).

In caso di contratti part-time, i massimali devono essere riparametrati. Il periodo di fruizione può essere sospeso esclusivamente nei casi di maternità obbligatoria o interdizione anticipata.

Condizioni e requisiti per i datori di lavoro

Per accedere al bonus, le aziende devono rispettare i principi generali dell’ordinamento (Art. 31, Dlgs 150/2015), possedere il DURC regolare e osservare le norme sulla salute e sicurezza. Sono inoltre previsti requisiti specifici.

  • Incremento occupazionale netto: L’assunzione deve generare un aumento della forza lavoro, calcolato su base mensile.
  • Pubblicazione su SIISL: I datori di lavoro saranno tenuti a pubblicare la disponibilità della posizione sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (obbligo operativo solo dopo il relativo decreto attuativo).
  • Divieto di licenziamento: La norma vieta licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o procedure collettive nella medesima unità produttiva. La circolare specifica che tale divieto riguarda la qualifica dei lavoratori, indipendentemente da mansioni o livelli contrattuali.
  • Salario Giusto: In base all’art. 7 del Dl 62/2026, il datore di lavoro deve attestare il riconoscimento di un “salario giusto”. Su questo punto, la Circolare Inps non fornisce criteri di individuazione, restando in attesa di indicazioni dal Ministero del Lavoro.

Procedura di richiesta

I datori di lavoro interessati dovranno presentare una domanda telematica all’INPS, valida sia per lavoratori già assunti che per nuove assunzioni. L’iter prevede i seguenti passaggi:

  1. Invio istanza: L’azienda inserisce i dati richiesti e la dichiarazione di responsabilità sul “salario giusto”;
  2. Verifiche INPS: L’Istituto calcola il beneficio e consulta il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
  3. Autorizzazione: In caso di esito positivo e disponibilità di fondi, l’Inps comunica il via libera;
  4. Assunzione: Per le assunzioni non ancora effettuate, il datore ha 10 giorni di tempo perentori per formalizzare il rapporto dopo la conferma dell’accantonamento dei fondi, pena la decadenza della domanda.

In caso di variazioni dell’orario di lavoro post-assunzione, l’Inps chiarisce che l’esonero rimane invariato se le ore aumentano, mentre deve essere ridotto proporzionalmente se l’orario diminuisce.

Sicurezza sul lavoro: stop ai 60 giorni per la formazione dei neoassunti

Con l’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni 59/2025, viene definita in modo tassativo la tempistica per l’erogazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, eliminando qualsiasi tolleranza temporale legata all’inizio dell’attività lavorativa.

Formazione immediata alla costituzione del rapporto

La novità di maggiore impatto immediato stabilisce che non è più consentito completare la formazione dei lavoratori entro i 60 giorni dall’assunzione. Questa restrizione si applica anche durante l’attuale anno del periodo transitorio.

Trova quindi immediata e piena applicazione la disciplina dell’articolo 37, comma 4, del Dlgs 81/2008. La formazione deve essere obbligatoriamente erogata in concomitanza con:

  • La costituzione del rapporto di lavoro (o l’inizio della somministrazione);
  • Il trasferimento o il cambio di mansioni;
  • L’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o miscele pericolose.

I limiti del periodo transitorio

Il periodo transitorio di un anno (con scadenza il prossimo 24 maggio) si riferisce unicamente alla possibilità di avviare corsi utilizzando le modalità e i contenuti previsti dai precedenti accordi e dal vecchio allegato XIV del Dlgs 81/2008. Tale transizione non concede alcuna deroga o rinvio sui tempi di effettuazione della formazione, che resta un adempimento da svolgere prima o contestualmente all’esposizione del lavoratore al rischio.

INPS: Disponibile il Modello ObisM 2026

L’INPS, con il messaggio n. 1443 del 30 aprile 2026, ha comunicato la disponibilità del certificato delle prestazioni previdenziali e assistenziali per l’anno in corso, comunemente noto come modello ObisM.

Come accedere al documento

Il certificato è consultabile dai cittadini attraverso i canali digitali dell’Istituto:

  • Accedendo alla sezione MyINPS e seguendo le indicazioni contenute nel messaggio.
  • Utilizzando il servizio dedicato denominato “Certificato di pensione (modello ObisM)”.

Oltre al documento corrente, sono visualizzabili anche le versioni storiche dei certificati emessi nell’ultimo quinquennio.

Contenuti del certificato

Il modello ObisM viene aggiornato dinamicamente al momento della richiesta e fornisce un riepilogo dettagliato delle seguenti informazioni:

  • Dati relativi alla perequazione automatica;
  • Importi mensili lordi delle prestazioni;
  • Ritenute fiscali e detrazioni applicate;
  • Eventuali quote associative.

Esclusioni e precisazioni

L’Istituto specifica che il modello ObisM non viene predisposto per le prestazioni di accompagnamento alla pensione. Tali trattamenti, non avendo natura pensionistica, non sono soggetti alla rivalutazione annuale. Tra questi rientrano:

  • APE Sociale;
  • Assegni straordinari;
  • Isopensioni.

L’unica eccezione riguarda l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, per il quale il certificato resta disponibile.

Decreto 1° Maggio (DL 62/2026): le novità e le regole operative sui bonus assunzionali

Il nuovo decreto legge 1° maggio (DL 62/2026) interviene in materia di incentivi all’occupazione introducendo tre agevolazioni contributive per le assunzioni effettuate nel corso del 2026. Le misure riguardano l’occupazione di giovani under 35, donne e le assunzioni nella Zona Economica Speciale (Zes).

Di seguito si analizza il nuovo quadro normativo, le regole di compatibilità e le condizioni di accesso per i datori di lavoro.

Il coordinamento normativo e la decorrenza delle misure

I tre esoneri ricalcano la struttura dei bonus precedentemente previsti dal decreto Coesione (DL 60/2024). L’evoluzione legislativa ha visto un passaggio attraverso la legge di Bilancio per il 2026 (rimasta non attuata) e il decreto Milleproroghe, che aveva inizialmente esteso i vecchi incentivi del decreto Coesione (fino al 30 aprile per giovani e Zes, e fino al 31 dicembre 2026 per le donne).

Per evitare sovrapposizioni e definire un quadro unico:

  • Le tre agevolazioni del DL 62/2026 hanno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026;
  • L’articolo 5 del DL 62/2026 cancella formalmente la proroga precedentemente disposta dal Milleproroghe;
  • Di conseguenza, i datori di lavoro che hanno assunto a decorrere dal 1° gennaio 2026 possono accedere esclusivamente ai nuovi esoneri introdotti dal DL 62/2026, applicandone le relative condizioni e peculiarità.

Requisiti comuni e compatibilità comunitaria

Il Dl 62/2026 introduce elementi caratteristici comuni per l’accesso ai benefici:

  • Incremento occupazionale netto: Rappresenta un requisito obbligatorio valevole per tutte e tre le tipologie di agevolazione.
  • Compatibilità UE senza autorizzazione: I destinatari delle agevolazioni sono soggetti considerati “svantaggiati” ai sensi della normativa comunitaria. Questa configurazione rende gli aiuti compatibili con il mercato interno europeo, escludendo la necessità di richiedere una preventiva autorizzazione alla Commissione Europea.
  • Operatività: Il testo normativo non prevede l’emanazione di successivi decreti attuativi. L’effettiva fruizione delle misure è subordinata al monitoraggio dei fondi e alle indicazioni operative che saranno rilasciate dall’Inps.

Il vincolo del “Salario Giusto” e gli adempimenti sulla piattaforma Siisl

L’articolo 7, comma 2, del DL 62/2026 subordina il riconoscimento delle riduzioni contributive all’applicazione del trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) comparativamente più rappresentativi, con specifico riferimento al settore di operatività.

  • Integrazione salariale: I datori di lavoro che applicano un Ccnl differente possono comunque accedere agli aiuti integrando il trattamento economico complessivo dei lavoratori fino al raggiungimento dei livelli minimi previsti dai contratti leader.
  • Obblighi di comunicazione: A partire dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, i datori di lavoro dovranno inserire nella piattaforma Siisl le posizioni lavorative indicando:
    • Il codice identificativo del Ccnl applicato.
    • La retribuzione riferita alla qualifica e al livello contrattuale corrispondente alle mansioni del lavoratore.

L’ammontare e la durata degli esoneri contributivi

Le tre agevolazioni prevedono un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi Inail) secondo i seguenti parametri:

Tipologia Bonus Durata Percentuale Esonero Limite Massimo Mensile Condizioni / Maggiorazioni
Donne Da 12 a 24 mesi 100% € 650 Elevato a € 800 per lavoratrici residenti in zona Zes.
Giovani (Under 35) Da 12 a 24 mesi 100% € 500 Elevato a € 650 per assunzioni in unità produttive in zona Zes.
Zes 24 mesi 100% € 650

 

Nuove regole per le rateazioni Inail

Con la Circolare n. 19 dell’8 maggio 2026, l’INAIL ha definito le istruzioni operative per la gestione dei debiti relativi a premi assicurativi e accessori non iscritti a ruolo. La nuova disciplina attua quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (Art. 23), superando il precedente limite ordinario di 24 rate.

Ambito di Applicazione e Debiti Ammissibili

La nuova normativa riguarda esclusivamente i debiti non ancora affidati agli agenti della riscossione. Possono essere oggetto di dilazione:

  • Premi assicurativi e accessori derivanti da omissione o evasione contributiva.
  • Sanzioni civili e interessi.
  • Debiti contributivi correnti non ancora scaduti (inclusa l’autoliquidazione annuale).

Esclusioni: Restano esclusi i crediti già iscritti a ruolo, la cui gestione rimane di competenza esclusiva degli enti della riscossione (D.Lgs. n. 46/1999).

Nuovi Scaglioni di Rateazione

Il sistema introduce una distinzione basata sull’entità del debito, ferma restando la necessità di dichiarare una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria:

Importo del Debito Numero Massimo di Rate Competenza Territoriale
Fino a 500.000 euro Fino a 36 rate mensili Direzioni Territoriali
Oltre 500.000 euro Fino a 60 rate mensili Direzioni Regionali

Le motivazioni valide per l’accesso includono carenza di liquidità, crisi settoriali, riorganizzazioni aziendali, calamità naturali o incertezze interpretative sull’obbligo contributivo.

Modalità di Presentazione e Condizioni

L’istanza deve essere inoltrata telematicamente tramite il servizio “Istanza di rateazione” sul portale INAIL. La domanda comporta:

  1. L’inserimento di tutti i debiti non a ruolo esistenti alla data della richiesta.
  2. Il riconoscimento esplicito e senza riserve del debito.
  3. La rinuncia a eccezioni e giudizi di opposizione in sede civile.

Effetti sul DURC e Regolarità Contributiva

Ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015, la regolarità contributiva è garantita qualora la rateazione sia regolarmente concessa e rispettata. Il beneficio si perfeziona con il pagamento della prima rata entro i termini stabiliti dal piano di ammortamento.

Annullamento e Revoca della Dilazione

L’Istituto ha previsto rigide clausole di decadenza:

  • Annullamento: Si verifica in caso di omesso o parziale versamento della prima rata. Il debito diventa immediatamente esigibile per l’intero importo.
  • Revoca: Scatta in caso di omesso o parziale pagamento di tre rate (anche non consecutive) successive alla prima, o in caso di nuova morosità contributiva maturata durante il piano. In tal caso, le somme residue vengono iscritte a ruolo.

Decorrenza e Regime Transitorio

Le nuove disposizioni si applicano alle istanze presentate dopo la pubblicazione della circolare. È tuttavia prevista la possibilità, su richiesta del debitore, di rideterminare i piani già concessi nel periodo transitorio (successivo all’entrata in vigore della Legge n. 203/2024) per beneficiare delle condizioni più favorevoli.

Nuove linee guida per la certificazione medica di infortunio

Con la recente Circolare n. 17 del 29 aprile 2026, l’Inail ha aggiornato le procedure per la gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro.

Ecco i punti fondamentali che aziende e consulenti devono conoscere per gestire correttamente le assenze e i rientri.

La gestione del Modello 1SS

La certificazione deve essere inviata telematicamente all’Inail da qualunque medico o struttura sanitaria che presti la prima assistenza. Il fulcro del sistema resta il Modello 1SS, che viene utilizzato per:

  • Primo certificato: apertura dell’infortunio.
  • Continuativo: proroga della prognosi.
  • Definitivo: chiusura del caso.
  • Riammissione in temporanea: per ricadute o controlli successivi.

Questa classificazione serve a scopi operativi dell’Istituto e non altera il valore giuridico del singolo certificato.

Fine infortunio e ripresa del lavoro

Una delle novità più rilevanti riguarda la semplificazione del rientro in servizio:

  1. Chiusura automatica. Il lavoratore può riprendere l’attività al termine della prognosi indicata nell’ultimo certificato inviato, senza l’obbligo di produrre un ulteriore certificato “definitivo”, a meno che non sia richiesto specificamente per motivi medico-legali.
  2. Validità dell’ultima prognosi. L’ultimo giorno di prognosi indicato coincide con l’ultimo giorno di inabilità temporanea. Una volta ricevuto questo dato, l’Inail comunica all’infortunato la cessazione dell’indennità e l’eventuale presenza di postumi permanenti.
  3. Tempi di chiusura. Se l’Inail non riceve un certificato continuativo alla scadenza, procederà d’ufficio alla definizione del periodo di inabilità entro 15 giorni per garantire la tempestiva erogazione delle indennità.

Sanità Digitale e Telemedicina

Per gli accertamenti medico-legali (sia continuativi che definitivi), l’Inail potrà ora avvalersi di modalità di telemedicina, facilitando i controlli senza necessità di spostamenti fisici laddove possibile.

Casi Particolari

Rientro Anticipato: Se un lavoratore vuole tornare al lavoro prima della scadenza della prognosi, è obbligatorio presentare un nuovo certificato medico che modifichi e accorci la durata inizialmente prevista. Senza questo documento, il lavoratore non può essere riammesso in servizio.

Sorveglianza Sanitaria: Resta fermo l’obbligo, ove previsto (Art. 41 D.Lgs. 81/08), della visita presso il Medico Competente per il giudizio di idoneità alla mansione specifica dopo un’assenza prolungata.

Le novità del Decreto Legge n. 62/2026

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 99 del 30 aprile 2026) il Decreto Legge n. 62 del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento punta a tre obiettivi chiave: incentivare l’occupazione stabile, garantire salari equi attraverso la contrattazione e combattere le nuove forme di sfruttamento digitale.

Di seguito i punti principali.

Incentivi all’Occupazione: Focus su Donne, Giovani e Sud

Il Decreto introduce quattro nuovi bonus contributivi per favorire l’inserimento lavorativo di categorie svantaggiate:

  • Bonus Assunzione Donne 2026: Esonero contributivo del 100% (max 650€/mese) per 24 mesi per assunzioni a tempo indeterminato. Nelle regioni della ZES Unica del Mezzogiorno, il limite sale a 800€;
  • Bonus Assunzione Giovani 2026: Sconto del 100% (max 500€/mese) per 24 mesi per l’assunzione di under 35 mai occupati stabilmente. Il tetto sale a 650€ nel Sud e nelle aree di crisi;
  • Bonus Stabilizzazione: Incentivo al 100% (max 500€/mese) per la trasformazione in tempo indeterminato di contratti a termine stipulati tra gennaio e aprile 2026, rivolto a giovani under 35;
  • Bonus Assunzioni ZES 35+: Per le piccole imprese (fino a 10 dipendenti) nel Mezzogiorno, esonero totale per l’assunzione di over 35 disoccupati da almeno 24 mesi.

Salario Giusto e Rinnovi Contrattuali

Il decreto valorizza l’autonomia delle parti sociali:

  • Contrasto al dumping: Viene garantito un trattamento economico non inferiore ai minimi stabiliti dai CCNL maggiormente rappresentativi;
  • Continuità economica: In fase di rinnovo, spetta ai sindacati e datori definire coperture e una tantum per i periodi di vacanza contrattuale;
  • Indennità di ritardo: Se il contratto non viene rinnovato entro 12 mesi dalla scadenza, scatta un adeguamento forfettario delle retribuzioni pari al 30% della variazione IPCA.

Stop al “Caporalato Digitale”

Il legislatore interviene sulle dinamiche dell’economia delle piattaforme:

  • Identità Digitale Obbligatoria: Per prevenire il “noleggio” illecito di account, l’accesso alle piattaforme deve avvenire tramite SPID o CIE. I gestori sono responsabili della vigilanza, pena sanzioni o sospensione dell’attività.
  • Trasparenza Algoritmica: I lavoratori hanno il diritto di conoscere i parametri che determinano il loro rating e i compensi, oltre a poter richiedere l’intervento umano per contestare decisioni automatizzate.

Conciliazione Vita-Lavoro e Welfare

Viene introdotta la nuova certificazione UNI/PdR 192:2026. Le imprese (pubbliche e private) che investono in flessibilità organizzativa, sostegno alla natalità e carichi di cura potranno beneficiare di uno sgravio contributivo fino all’1% (limite massimo di 50.000 euro annui per impresa).

Previdenza Complementare e TFR

Una misura temporanea permette ai lavoratori di conferire alla previdenza complementare le quote del TFR maturate nel primo semestre dell’anno (gennaio-giugno 2026), offrendo una nuova opportunità di pianificazione previdenziale.