Cassazione: sede di lavoro in caso di assistenza a disabile

La Sentenza 26343/2023 della Cassazione Civile Sezione Lavoro, ha stabilito che il diritto del lavoratore che assiste un disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio deve essere interpretato nel senso che tale diritto può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell’assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro.

Tale interpretazione è desumibile sia dal tenore letterale della norma che dalla funzione solidaristica della disciplina posta a tutela e a garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap.

Nello specifico, il diritto non si configura come assoluto e illimitato, in quanto l’inciso “ove possibile” (contenuto nell’articolo 33, comma 5, della Legge n. 104/1992) prevede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto.

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