Garante privacy: accesso ai dati gps da parte dei dipendenti

Costituisce un diritto dei lavoratori dipendenti richiedere – e ottenere – i dati sulla geolocalizzazione, utilizzati dal datore di lavoro per elaborare i rimborsi chilometrici e la retribuzione mensile oraria.

E’ quanto affermato dal Garante per la protezione dei dati personali nella Newsletter dell’11 settembre 2023.

Il Garante ha comminato una sanzione di 20mila euro a una società incaricata della lettura dei contatori di gas, luce e acqua, per non aver dato idoneo riscontro alle istanze di accesso ai dati di tre dipendenti.

Nello specifico, i lavoratori avevano chiesto alla ditta di conoscere le informazioni utilizzate per elaborare i rimborsi chilometrici e la retribuzione mensile oraria, nonché la procedura per stabilire il compenso dovuto, al fine di verificare la correttezza della propria busta paga.

I dati oggetto della richiesta erano quelli raccolti attraverso lo smartphone fornito dalla società sul quale era stato istallato un sistema di geolocalizzazione che permetteva agli operatori di individuare il tragitto da effettuare per raggiungere i contatori.

L’attività istruttoria del Garante ha fatto emergere che la società – in qualità di titolare del trattamento – non aveva fornito un riscontro idoneo a quanto richiesto dai reclamanti, limitandosi a indicare le modalità e gli scopi per i quali venivano trattati.

Tale condotta risulta illecita in base ai principi della normativa sulla privacy: dalla rilevazione del GPS, infatti, deriva indirettamente la geolocalizzazione dei dipendenti e, di conseguenza, un trattamento di dati personali, quantomeno nel momento della lettura dei contatori.

Il Garante ha, pertanto, ordinato alla società di fornire ai reclamanti i dati relativi alle specifiche rilevazioni/coordinate geografiche effettuate con il GPS dello smartphone e tutte le informazioni ricollegate al trattamento richieste.

In aggiunta, è stato precisato che la società, avrebbe – comunque – dovuto indicare almeno i motivi specifici per i quali non poteva soddisfare le istanze di accesso, rammentando il diritto dell’interessato di presentare reclamo al Garante o ricorso giurisdizionale.

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