Presunzione di conoscenza: il licenziamento è valido se il datore di lavoro presenta le schede postali di monitoraggio della spedizione

I Giudici della Corte di Cassazione hanno affermato che la presunzione di conoscenza dell’atto recettizio può essere integrata dalla produzione – da parte del datore di lavoro – della documentazione in giudizio di tutte le attività svolte dall’agente postale incaricato della consegna per il tramite delle schede informative reperite dal sito internet di Poste Italiane (dalle quali si ricavavano tutte le fasi di spedizione della lettera di licenziamento, sino alla restituzione al mittente della missiva).

Nel caso in esame, una lavoratrice aveva contestato la validità del proprio licenziamento, sostenendo di non avere avuto modo di ricevere la comunicazione essendosi compiuto il periodo di avvenuta giacenza della raccomandata inviatale dal datore di lavoro.

La Corte ha confermato la Sentenza dei giudici di Appello, poiché durante il giudizio il datore di lavoro non si è limitato a produrre la sola ricevuta di invio della raccomandata, ma ha fornito copia puntuale dei documenti messi a disposizione dalle Poste Italiane contenenti il monitoraggio delle varie fasi di spedizione e consegna del documento, dalle quali si desumeva pacificamente la mancata consegnata della raccomandata, il suo successivo deposito presso l’ufficio postale e la sua restituzione al mittente all’esito della compiuta giacenza.

Per converso, la lavoratrice non è stata in grado di fornire la prova dell’impossibilità di avere notizia della comunicazione senza colpa, dato che la comunicazione di licenziamento era stata spedita all’indirizzo che la stessa aveva fornito al datore. In aggiunta, secondo i Giudici, non è possibile considerare sufficiente a vincere la presunzione, la mera affermazione di non avere mai rinvenuto all’interno della sua cassetta postale l’avviso di giacenza.

Ne consegue che, nel caso esaminato, sia possibile dimostrare l’operatività della presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 del codice civile.

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