Le dimissioni e le risoluzioni consensuali devono necessariamente passare, pena l’inefficacia degli atti, attraverso la procedura telematica prevista dal D.M. applicativo.
Fanno eccezione le procedure conciliative avanti agli organismi ex art. 410 e 411 cpc e quelle avanti ad un funzionario dell’Ispettorato territoriale del Lavoro.
È questo il contenuto dell’Ordinanza n. 27331/2023della Corte di Cassazione, fondata sul principio della tipicità delle forme che supera il concetto delle dimissioni per “fatta concludentia”.