Svolgimento di altra attività lavorativa durante la malattia: una recente pronuncia della Cassazione

Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede. E’ il principio contenuto nella Sentenza 12994/2023 della Cassazione Civile Sezione Lavoro.

Il principio è valido sia se lo svolgimento dell’attività può essere tale da far supporre l’inesistenza dello stato morboso, sia nel caso in cui lo stesso può – in ogni caso – pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio.

I Giudici aggiungono che, durante l’assenza per malattia del dipendente, è a carico del datore di lavoro la prova che essa sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente; questo perché, come previsto dall’art. 5 della Legge 604/1966, sono a suo carico tutti gli elementi di fatto integranti la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l’illecito disciplinare contestato.

Nel caso in esame, la Sentenza conferma la legittimità del licenziamento inflitto al lavoratore che, pur essendo in malattia a causa di un trauma contusivo distorsivo alla caviglia sinistra, aveva tenuto comportamenti integranti una condotta incauta.

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