La Legge di Bilancio 2024, ai commi 16 e 17, per il solo periodo d’imposta 2024, eleva – in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR- a 1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico) il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile e dalla tassazione sostitutiva agevolata del lavoratore dipendente:
a) del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo;
b) delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
– delle utenze domestiche del servizio idrico integrato;
– dell’energia elettrica e del gas naturale;
– delle spese per l’affitto della prima casa;
– degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.