Cassazione: appalto non genuino e licenziamento intimato dall’appaltatore

Se l’appalto non è genuino, il committente (datore di lavoro effettivo) non può avvalersi del licenziamento effettuato dall’appaltatore (datore di lavoro formale). E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con sentenza 32412/2023, che estende l’applicabilità della disciplina prevista per la somministrazione di lavoro irregolare «per il parallelismo delle tutele dei lavoratori contro fenomeni interpositori irregolari o simulati».

Nel caso esame, una lavoratrice agiva contemporaneamente in giudizio per il riconoscimento dell’inefficacia del licenziamento intimatole dal proprio formale datore di lavoro e per il riconoscimento dell’esistenza – a decorrere dalla data di assunzione – di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società committente, beneficiaria della prestazione lavorativa.

La Corte di merito – confermando la sentenza di primo grado – ha accolto le richieste della lavoratrice. La società committente ha presentato ricorso alla Suprema corte asserendo la possibilità, tra l’altro, di avvalersi del licenziamento intimato dal datore di lavoro sostanziale.

La Corte di Cassazione, applicando «per identità di ratio e di tutela» quanto previsto dall’articolo 80-bis del Dl 34/2020 anche ai casi di appalto irregolare, rendendo non efficace per il committente, il licenziamento posto in essere dall’appaltatore .

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