Indennità Inps per il congedo straordinario: criteri di computo del rateo delle mensilità aggiuntive

Il Messaggio Inps 30/2024 fornisce precisazioni in ordine ai criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario di cui all’oggetto.

L’istituto del congedo straordinario prevede che durante il periodo di congedo, il richiedente abbia diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. Tale periodo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

La normativa, nell’individuazione della misura dell’indennità e nel parametrare la stessa all’ultima retribuzione, riferita al periodo lavorato, la circoscrive ai soli compensi fissi e continuativi escludendo, quindi, gli elementi variabili come quelli collegati alla presenzaLa circolare Inps n. 32/2012, precisa che l’indennità, pertanto, è corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione […] i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.

Lw posizione interpretativa presa con la Circolare Inps n. 32/2012, paragrafo 3.4, secondo cui l’indennità, pertanto, è corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione […] i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa”, segue l’originaria formulazione normativa, che non viene comunque intaccata delle sue successive modifiche legislative.

In merito alla natura delle mensilità aggiuntive, visti anche gli orientamenti giurisprudenziali, del Ministero dell’economia e della Ragioneria dello Stato, secondo i quali le stesse costituiscono, oggi, un emolumento corrente fisso di natura non diversa dello stipendio e viene corrisposta a fine anno a tutti gli impiegati indipendentemente dal merito, l’Istituto conferma l’interpretazione fornita sull’argomento con le circolari n. 64/2001 e n. 32/2012.

Pertanto, durante il periodo di congedo straordinario indicato in oggetto, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione che precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (comprensiva del rateo della tredicesima mensilità, nonché delle altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.), esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione. Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.

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