Il 4 settembre 2026 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha firmato il decreto ministeriale che introduce il nuovo Modulo TFR3.
Questa misura dà piena attuazione alle novità previste dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) in materia di destinazione del Trattamento di Fine Rapporto e previdenza complementare.
Di seguito un breve riassunto su cosa cambia, a chi si applica e quali sono i principali adempimenti per lavoratori e datori di lavoro.
A chi si applica e da quando?
Le nuove disposizioni e l’utilizzo del modulo TFR3 riguardano i lavoratori del settore privato con assunzione decorrente dal 1° luglio 2026.
Sono esclusi dal meccanismo di adesione automatica i lavoratori domestici.
Come funziona il meccanismo di Adesione Automatica?
La vera novità risiede nell’adesione automatica alla previdenza complementare:
Lavoratori di prima assunzione:
- Integrazione automatica: In assenza di un’espressa manifestazione di volontà entro 60 giorni dall’assunzione, il lavoratore viene iscritto automaticamente al fondo di previdenza complementare collettivo previsto dai contratti/accordi collettivi (o al fondo residuale ex D.M. 85/2020).
- Devoluzione del TFR: In caso di adesione automatica, viene devoluto l’intero TFR maturando e scatta la contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
- Esenzione contributo lavoratore: Se la retribuzione annuale lorda (RAL) è inferiore all’importo dell’assegno sociale, il lavoratore può scegliere di non versare il proprio contributo individuale.
- Facoltà di rinuncia o scelta esplicita: Entro i 60 giorni, il lavoratore conserva sempre la facoltà di:
- Rinunciare all’adesione automatica e mantenere il TFR in azienda (ex art. 2120 c.c.) o al Fondo di Tesoreria INPS (scelta revocabile in qualsiasi momento).
- Destinare il TFR a un fondo pensione liberamente prescelto.
Lavoratori non di prima assunzione:
- Chi NON ha già una previdenza complementare: Mantiene il TFR in azienda/INPS (non opera l’automatismo), salvaguardando la facoltà di aderire in seguito.
- Chi HA GIÀ in essere un fondo pensione: Entro 60 giorni dall’assunzione deve indicare a quale forma conferire il nuovo TFR maturando. In assenza di scelta, scatta l’adesione automatica al fondo collettivo di riferimento aziendale/settoriale.
Gli adempimenti per il Datore di Lavoro
L’entrata in vigore del modello TFR3 richiede una gestione attenta da parte degli uffici risorse umane e dei consulenti del lavoro:
- Informativa obbligatoria: Il datore di lavoro deve consegnare tempestivamente al neoassunto l’informativa sugli accordi collettivi, sulla forma pensionistica di destinazione e sulle tempistiche d’opzione.
- Acquisizione e conservazione: Il datore deve acquisire il modulo TFR3 compilato dal lavoratore, conservarlo agli atti e rilasciarne copia firmata per ricevuta al dipendente.
- Decorrenza dei versamenti: In caso di adesione automatica, i versamenti al fondo decorrono dalla data di assunzione, ma l’effettivo versamento inizia dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni.
Verso il formato Digitale
Il decreto stabilisce inoltre che il Modulo TFR3 sarà disponibile anche in formato digitale sul portale del Ministero del Lavoro. A breve, un apposito decreto direttoriale definirà le modalità tecniche per la compilazione online, la notifica digitale al datore di lavoro e la conservazione a norma.
