Inps: Tutela previdenziale della malattia in caso di prestazioni ambulatoriali complesse e/o permanenza in strutture sanitarie e socio-riabilitative

Le nuove linee guida per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia si adeguano alle recenti evoluzioni organizzative del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). I nuovi modelli di assistenza puntano a garantire cure adeguate riducendo i ricoveri ordinari non necessari attraverso attività ambulatoriali complesse, day service e strutture di osservazione breve. Parallelamente, cresce la domanda di servizi multidisciplinari per patologie complesse, come i disturbi psichici, le dipendenze patologiche e i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, che richiedono trattamenti residenziali o semiresidenziali. Per assicurare uniformità e certezza applicativa, in attuazione dell’articolo 32 della Costituzione e dell’articolo 2110 del codice civile, la Circolare Inps n. 65/2026 fornisce le indicazioni operative per la tutela previdenziale di queste prestazioni.

Prestazioni ambulatoriali equiparate al day hospital

Alcune prestazioni ambulatoriali programmate determinano per il lavoratore un’effettiva incapacità lavorativa nelle giornate di accesso. Per questo motivo, le seguenti attività vengono equiparate al regime del day hospital ai fini previdenziali:

  • Day Service ambulatoriale (DSA);
  • Day surgery: interventi chirurgici con dimissione nella stessa giornata;
  • Macro Attività Ambulatoriale Complessa (MAC): percorsi terapeutici ad alta complessità;
  • Bassa Intensità Chirurgica (BIC): procedure chirurgiche minori ma strutturate;
  • Pacchetto Ambulatoriale Complesso (PAC): protocolli diagnostici e terapeutici definiti;
  • Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA): percorsi integrati di presa in carico.

Il periodo delle “dimissioni protette” non è assimilabile al ricovero. Le giornate sono indennizzabili come ricovero solo se il lavoratore si reca in struttura per accertamenti programmati. Gli altri giorni richiedono una comune certificazione medica di incapacità lavorativa.

Centri di Salute Mentale (CSM)

I Centri di Salute Mentale (CSM) offrono interventi medici, psicologici, sociali e farmacologici per la prevenzione e la cura dei disturbi psichici. La tutela previdenziale prevede che:

  • Trattamenti programmati: le giornate di effettiva presenza al CSM sono indennizzabili come cicli di cura ricorrenti;
  • Ospitalità notturna: se formalmente documentata come ricovero breve, viene equiparata al regime di day hospital.

Strutture riabilitative, residenziali e semiresidenziali

Per l’equiparazione al ricovero ospedaliero, le strutture psichiatriche e socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali devono essere autorizzate o accreditate dal SSN e possedere precisi requisiti organizzativi:

  • Standard richiesti: presenza di una Direzione sanitaria, cartella clinica e Piano Terapeutico Individuale (PTI) aggiornati, gestione controllata dei farmaci e tracciabilità delle presenze.
  • Personale qualificato: psichiatra (attivo 24 ore nelle strutture ad alta intensità, reperibile nelle altre), infermieri h24 per le strutture residenziali, OSS, psicologi, educatori e terapisti della riabilitazione.

In assenza di tali requisiti, o in strutture a prevalenza socio-educativa, si applica il regime di malattia comune. Il quadro dei trattamenti prevede le seguenti equiparazioni:

  • Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) – Equiparato a ricovero ospedaliero
  • Permanenza residenziale in strutture psichiatriche sanitarie – Equiparato a ricovero ospedaliero
  • Unità di Riabilitazione (Intensiva/Estensiva) e Centri ex art. 26 L. 833/1978 – Equiparato a ricovero ospedaliero (le semiresidenziali sono malattia comune)
  • Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per motivi sanitari e Hospice – Equiparato a ricovero ospedaliero
  • Day service presso le Case della Comunità – Equiparato a day hospital
  • Strutture socio-riabilitative senza assistenza sanitaria e Centri Diurni – Equiparata a malattia comune (con obbligo di reperibilità)

Osservazione Breve Intensiva (OBI) e Degenza Breve (DB)

Le unità di Osservazione Breve Intensiva (OBI) e di Degenza Breve (DB), istituite presso i reparti di Pronto Soccorso, accolgono i pazienti per il monitoraggio clinico e la definizione diagnostica. La permanenza presso queste strutture, che può estendersi anche per alcuni giorni, presenta le medesime caratteristiche del ricovero ospedaliero ai fini della tutela previdenziale.

Comunità terapeutiche e strutture per le dipendenze patologiche

Il diritto alla tutela previdenziale si estende anche ai lavoratori inseriti in percorsi riabilitativi presso le comunità terapeutiche e le strutture accreditate individuate dal Dipartimento competente. La permanenza residenziale e la partecipazione ai relativi programmi di recupero e cura dalle dipendenze patologiche seguono le medesime tutele previste per i trattamenti assistenziali complessi del SSN.

Comunità terapeutiche: i requisiti per l’equiparazione al ricovero

Per ottenere l’equiparazione del periodo di permanenza al ricovero ospedaliero ai fini dell’indennità, le comunità terapeutiche devono operare in un contesto di responsabilità sanitaria diretta. L’INPS riconosce tale status esclusivamente se la struttura soddisfa i seguenti parametri minimi:

  • Autorizzazione o accreditamento: la struttura deve essere ufficialmente riconosciuta dal SSN.
  • Équipe medica: presenza obbligatoria di un medico responsabile e di personale sanitario qualificato.
  • Documentazione clinica: adozione della cartella clinica e redazione del Piano Terapeutico Individuale (PTI).
  • Protocolli scientifici: applicazione rigorosa di protocolli clinici e farmacologici.

Per ottenere il riconoscimento economico, il lavoratore deve esibire il certificato di dimissione definitivo. Tale documento deve essere rilasciato da un medico in servizio presso la struttura e deve riportare l’esatta diagnosi.

Invece, la permanenza residenziale in comunità prive di assistenza sanitaria, così come la permanenza semiresidenziale, è equiparata alla malattia comune, previa presentazione di idonea certificazione medica attestante l’incapacità temporanea al lavoro. Anche in tali casi permane l’obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità, eventualmente presso l’indirizzo della comunità, come previsto nella citata circolare n. 136/2003.

Centri per i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA)

I centri dedicati ai Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA) gestiscono patologie complesse attraverso percorsi multidisciplinari. L’accesso a questi presidi, sia pubblici che privati accreditati, avviene solitamente tramite prenotazione al Centro Unico di Prenotazione (CUP) dietro richiesta del SSN o, in casi specifici ed emergenziali, tramite accesso diretto.

Le prestazioni erogate variano in base alla gravità della patologia e sono suddivise in diversi regimi terapeutici:

  • Terapia ambulatoriale: specialistica e intensiva.
  • Day service e day hospital: diagnostico, terapeutico e riabilitativo.
  • Riabilitazione residenziale: intensiva o semiresidenziale (centri diurni).
  • Ricoveri ordinari o di emergenza: con posti letto dedicati per trattamenti psichiatrici o internistici, sia per adulti che per minori.

L’approccio clinico prevede psicoterapia, monitoraggio nutrizionale, farmacoterapia, attività riabilitative e, per i pazienti più giovani, servizi integrativi come la scuola ospedaliera.

Il tipo di percorso terapeutico scelto dal centro DNA determina la natura della tutela previdenziale del lavoratore dipendente. La tabella seguente schematizza la suddivisione dei trattamenti operata dall’INPS:

Regime terapeutico erogato Inquadramento previdenziale Requisiti minimi richiesti Documentazione e adempimenti
Day Hospital / Day Service / Residenzialità intensiva sanitaria Equiparazione al ricovero ospedaliero Accreditamento SSN, équipe multidisciplinare, cartella clinica e Piano Terapeutico Individuale (PTI) Certificato di dimissione completo di diagnosi
Permanenza Semiresidenziale (Centro diurno) / Strutture non sanitarie Malattia comune Presenza di uno stato di temporanea inabilità al lavoro Certificazione medica di malattia e rispetto delle fasce di reperibilità

Per quanto riguarda il controllo della malattia da parte degli organi competenti, nei casi in cui la permanenza in comunità o nei centri DNA (regime semiresidenziale o privo di assistenza sanitaria) sia equiparata alla malattia comune, il lavoratore non è esonerato dalle visite fiscali.

Come stabilito dalla circolare INPS n. 136/2003, permane l’obbligo assoluto di rispettare le fasce di reperibilità vigenti. Il dipendente deve assicurare la propria presenza per i controlli domiciliari e, se risiede temporaneamente presso la struttura, è tenuto a indicare l’indirizzo esatto della comunità terapeutica o del centro come domicilio di reperibilità nel certificato medico.

Permessi Legge 104: le precisazioni dell’Inps su fruizione plurale, alternanza e limiti mensili

Con la circolare n. 100 del 18 settembre 2026, l’INPS è tornata a fornire importanti chiarimenti in materia di permessi ex art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il documento illustra nel dettaglio la disciplina applicabile nei casi di superamento del limite complessivo di tre giorni mensili di permesso o di fruizione contestuale degli stessi per l’assistenza al medesimo familiare con disabilità grave.

Il quadro normativo: la fine del “referente unico”

Come noto, l’articolo 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 riconosce ai lavoratori dipendenti la possibilità di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito (coperti da contribuzione figurativa e frazionabili anche in ore) per assistere familiari in condizione di disabilità grave non ricoverati a tempo pieno. Possono beneficiare di questa tutela:

  • I genitori (anche adottivi o affidatari);
  • Il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto;
  • I parenti e gli affini entro il terzo grado (al ricorrere di determinate condizioni di legge).

L’accesso al beneficio è subordinato alla presentazione di un’apposita domanda amministrativa da parte del lavoratore (come confermato anche dalla Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 30628 del 28 novembre 2024), la quale avvia il procedimento di verifica dei requisiti.

Un passaggio fondamentale di evoluzione normativa è stato segnato dal D.Lgs. n. 105/2022, che ha eliminato il principio del cosiddetto “referente unico dell’assistenza”. Successivamente, con la circolare n. 39 del 4 aprile 2023, l’INPS ha chiarito che il diritto ai permessi può essere riconosciuto a più soggetti aventi diritto per la medesima persona disabile.

Fruizione alternativa e limite dei 3 giorni mensili

Nonostante la possibilità per più familiari di richiedere ed essere autorizzati alla fruizione dei permessi, restano fermi due principi cardine:

  1. Il limite massimo complessivo: i giorni di permesso fruibili per la medesima persona in condizione di disabilità non possono superare i 3 giorni mensili complessivi (anche in caso di fruizione oraria), considerando la somma delle giornate fruite da tutti i soggetti autorizzati;
  2. L’alternanza della fruizione: i permessi devono essere fruiti in via alternativa tra i diversi aventi diritto.

Queste prescrizioni sono espressamente richiamate nei provvedimenti INPS di accoglimento della domanda: l’autorizzazione viene infatti concessa specificando sia il tetto massimo dei 3 giorni sia la necessità che l’assistenza sia prestata alternativamente.

L’intento del legislatore è stato quello di estendere la tutela al disabile, garantendogli una rete organica di assistenza da parte di più familiari, senza tuttavia ampliare il monte ore/giorni complessivo indennizzabile.

L’importanza della pianificazione e le indicazioni della Circolare n. 100/2026

Il rispetto del limite complessivo di 3 giorni e del principio di alternanza presuppone una necessaria e preventiva pianificazione congiunta tra i familiari autorizzati. Tale coordinamento è indispensabile sia per garantire la continuità e l’effettività dell’assistenza, sia per evitare anomalie nella gestione del rapporto di lavoro e nelle posizioni contributive/indennitarie.

Proprio per gestire eventuali patologie del sistema, la circolare n. 100/2026 dell’INPS fornisce le indicazioni operative dettagliate sulle conseguenze e sui recuperi previsti nei casi in cui:

  • Venga superato il limite massimo complessivo dei tre giorni mensili per lo stesso disabile;
  • Si verifichino episodi di fruizione contestuale (sovrapposizione nello stesso giorno/ora) dei permessi da parte di due o più familiari.

Caso 1 – Superamento del limite massimo dei 3 giorni mensili

  • Regola: La fruizione di oltre tre giorni complessivi nel mese costituisce una violazione di legge. In base al principio della priorità temporale, il diritto si esaurisce man mano che i permessi vengono utilizzati. Una volta raggiunta la soglia dei tre giorni, qualsiasi ulteriore utilizzo da parte di altri familiari è considerato indebito;
  • Conseguenze e recupero: L’INPS procede al recupero dell’indebito nei confronti del lavoratore che ha fruito del permesso in eccesso dopo che il limite massimo era già stato raggiunto da un altro familiare;
  • Esempio: Se il lavoratore A fruisce di 2 giorni (5 e 18 marzo) e il lavoratore B di altri 2 giorni (25 e 30 marzo), il permesso del 30 marzo risulta indebito in quanto il tetto dei 3 giorni è stato completato il 25 marzo. Il recupero dell’importo sarà addebitato interamente al lavoratore B.

Caso 2 – Fruizione contestuale (stessa giornata o stesse ore)

  • Regola: I familiari devono alternarsi nell’assistenza. Assentarsi dal lavoro nelle stesse giornate o nelle medesime ore per lo stesso disabile è vietato dalla legge;
  • Conseguenze e recupero: In assenza di una priorità temporale tra le due assenze simultanee, si applica il criterio di ripartizione proporzionale. L’indebito viene suddiviso in parti uguali (50% ciascuno) tra i lavoratori coinvolti. L’INPS effettua quindi il recupero verso tutti i lavoratori dipendenti interessati, in quota paritaria e riproporzionata al rispettivo orario di lavoro;
  • Esempio: Se il lavoratore A e il lavoratore B fruiscono entrambi della giornata del 18 marzo per il medesimo familiare, la fruizione di quella giornata risulta indebita al 50% per il lavoratore A e al 50% per il lavoratore B. L’Istituto recupererà da ciascuno la metà dell’importo relativo alla quota oraria lavorativa di ciascuno.

Welfare aziendale: esenti i rimborsi delle spese scolastiche pagate dal coniuge

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 159/2026, ha chiarito un punto fondamentale in materia di defiscalizzazione dei piani di welfare: il rimborso delle spese di educazione e istruzione per i familiari è esente da imposizione fiscale anche se il pagamento è stato materialmente effettuato dal coniuge del dipendente.

La normativa e la documentazione richiesta

L’articolo 51, comma 2, lettera f-bis) del TUIR prevede l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente per le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti destinate ai servizi di educazione, istruzione, mensa, ludoteche, centri estivi/invernali e borse di studio a favore dei familiari indicati dall’articolo 12 del TUIR. Tali prestazioni possono essere fornite direttamente o tramite il rimborso di spese già sostenute.

Per accedere alla defiscalizzazione, la documentazione giustificativa deve rispettare precise condizioni:

  • Intestazione flessibile: Il documento di spesa può essere intestato sia al dipendente sia al familiare che ha fruito del servizio,
  • Identificazione del beneficiario: È indispensabile che dai giustificativi risultino in modo chiaro l’indicazione del fruitore e la tipologia della prestazione, così da verificare l’effettiva appartenenza del beneficiario ai familiari previsti dall’articolo 12 del TUIR.

L’estensione al coniuge e gli adempimenti probatori

La risposta n. 159/2026 stabilisce che l’esenzione si applica anche quando la tracciabilità del pagamento non riconduce direttamente al dipendente, ovvero se la spesa è stata sostenuta dal coniuge.

Rimangono fermi i seguenti vincoli fiscali e probatori:

  • Incompatibilità con detrazioni e deduzioni: Trattandosi di somme esenti dal reddito, le spese rimborsate non possono essere utilizzate dal dipendente o dal coniuge per ottenere detrazioni o deduzioni d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi,
  • Dichiarazione sostitutiva: Il datore di lavoro deve acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che le medesime fatture non sono state (e non saranno) oggetto di ulteriori richieste di rimborso, totali o parziali, presso lo stesso o altri soggetti. Il dipendente è tenuto a conservare la documentazione per eventuali controlli dell’amministrazione finanziaria.

Riforma dei Regolamenti UE di Sicurezza Sociale: Nuove Regole su Mobilità, Distacchi e Prevenzione delle Frodi

Lo scorso 7 luglio il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le modifiche ai regolamenti comunitari di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: il Regolamento di base (CE) n. 883/2004 e il relativo Regolamento attuativo (CE) n. 987/2009.

Si tratta di un intervento strutturale di revisione normativa inteso ad adeguare il corpus giurisprudenziale ed amministrativo unionale stratificatosi negli anni al mutato contesto economico e sociale. Le finalità principali dell’intervento riguardano:

  • La semplificazione e l’agevolazione nell’individuazione della legislazione applicabile ai lavoratori in mobilità internazionale;

  • Il rafforzamento della cooperazione tra Stati membri per la prevenzione di frodi e pratiche abusive;

  • Il riordino della disciplina delle prestazioni di disoccupazione, delle prestazioni familiari (ora distinte tra quelle a sostegno del reddito e altre prestazioni familiari) e delle prestazioni di assistenza a lungo termine, di cui viene fornita un’esplicita definizione normativa.

Novità in materia di mobilità dei lavoratori (Art. 12, Reg. 883/2004)

Gli accordi e i regolamenti di sicurezza sociale dell’Unione Europea si fondano sul principio di unicità della legislazione applicabile, che deroga al criterio generale della lex loci laboris (obbligo contributivo nel luogo di svolgimento dell’attività). Ciò consente al lavoratore che si sposta temporaneamente in un altro Stato membro di mantenere la copertura previdenziale del Paese d’origine.

L’articolo 12 del Regolamento (CE) n. 883/2004, che disciplina il mantenimento della contribuzione nel Paese di partenza per i primi 24 mesi, viene interamente riscritto:

  1. Nuova terminologia: Il termine «persona distaccata» viene sostituito dalla dicitura «persona inviata» in un altro Stato membro. La formulazione, di carattere più generale, è idonea a comprendere un novero più ampio di fattispecie operative.

  2. Requisito di non sostituzione: Il divieto di inviare un lavoratore in sostituzione di un altro nell’arco dei 24 mesi viene esteso ed esplicitato anche per le ipotesi incrociate tra lavoro subordinato e lavoro autonomo (assegnazione di un autonomo in sostituzione di un dipendente e viceversa).

  3. Deroga per attività incomplete: Se il lavoratore sostituito non ha completato l’attività o il lavoro previsto nell’altro Stato, è consentito l’invio di un sostituto, a condizione che la durata complessiva dell’attività svolta da tutte le persone interessate non superi il limite massimo dei 24 mesi.

Condizioni applicative e vincoli operativi (Art. 14, Reg. 987/2009)

Sul piano procedurale, il modificato articolo 14 del Regolamento attuativo introduce requisiti specifici per l’applicazione delle deroghe:

  • Previa soggezione alla legislazione dello Stato di origine (3 mesi): In caso di assunzione finalizzata all’invio all’estero, il lavoratore dipendente deve essere stato soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui ha sede il datore di lavoro nei tre mesi immediatamente precedenti l’inizio del rapporto. Una disposizione analoga è prevista per i lavoratori autonomi.

  • Periodo di stacco tra assegnazioni (2 mesi): Tra un’assegnazione della durata complessiva di 24 mesi in uno Stato membro e la successiva nel medesimo Stato, deve intercorrere un intervallo minimo di almeno due mesi, fatte salve eventuali deroghe concordate ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento base.

Notifica preventiva e semplificazione per i viaggi di lavoro

La riforma istituzionalizza l’obbligo di notifica preventiva dell’assegnazione e la contestuale richiesta del documento attestante la legislazione applicabile (modello A1). Qualora il documento non possa essere emesso tempestivamente, l’Istituzione competente rilascerà un avviso di ricevimento della richiesta, valido ai fini della dimostrazione del rispetto dell’obbligo di notifica.

  • Semplificazione per trasferte brevi: Viene introdotta un’esimente dall’obbligo di notifica per i viaggi di lavoro e le attività di durata non superiore a tre giorni lavorativi consecutivi nell’arco di un periodo di 30 giorni consecutivi.

  • Esclusione del settore edile: Tale semplificazione per le brevi trasferte non si applica alle attività svolte nel settore delle costruzioni.

Come esplicitato nel nuovo considerando 13-bis del Regolamento applicativo, la notifica preventiva consente alle Autorità di valutare in anticipo le posizioni assicurative, garantendo la corretta applicazione della legge e una maggiore certezza del diritto a tutela dei lavoratori e delle imprese.

Tempistiche di attuazione

Le modifiche approvate diventeranno applicabili 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del Regolamento modificativo. Sebbene la normativa non sia ancora operativa, è opportuno che le aziende e gli operatori valutino con congruo anticipo l’impatto delle nuove disposizioni sulla gestione dei flussi di mobilità internazionale e sulle relative procedure interne.

Interdizione post partum: chiarimenti dell’INL sulla revisione del provvedimento

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 1829 del 10 agosto 2026, è intervenuto per offrire precisi chiarimenti in merito alla possibilità di riesaminare e rivedere un provvedimento di interdizione dal lavoro post partum già adottato.

Presupposti dell’interdizione post partum

L’interdizione dal lavoro nel periodo successivo al parto — che può estendersi fino al compimento del settimo mese di età del bambino (artt. 6, 7 e 17 del D.Lgs. n. 151/2001) — garantisce la tutela della salute della lavoratrice e del neonato. Tale misura ha natura residuale e presuppone la sussistenza contemporanea di due condizioni essenziali:

  1. Accertamento del rischio: le mansioni svolte o le condizioni ambientali devono risultare effettivamente pregiudizievoli per la salute della lavoratrice o del bambino,

  2. Impossibilità di ricollocazione: deve emergere l’impossibilità oggettiva di adibire la dipendente a mansioni diverse e compatibili, anche previa modifica temporanea delle condizioni o dell’orario di lavoro.

Entrambi i presupposti devono essere accertati dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) sulla base della documentazione aziendale; non sono sufficienti né fattori di rischio potenziali né generiche dichiarazioni del datore di lavoro.

La definitività del provvedimento e il potere di autotutela

La nota dell’INL precisa che il provvedimento di interdizione costituisce un atto definitivo, in quanto chiude il procedimento ed è immediatamente efficace. Tuttavia, nel diritto amministrativo la “definitività” non implica una rigidità assoluta né la perdita del potere-dovere dell’Amministrazione di riesaminare le proprie decisioni.

L’ITL ha infatti la facoltà di intervenire in via di autotutela tramite:

  • Revoca (art. 21-quinquies, L. n. 241/1990): in caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse o mutamento della situazione di fatto,

  • Annullamento d’ufficio (art. 21-nonies, L. n. 241/1990): in presenza di un provvedimento originariamente illegittimo.

La richiesta di revisione non comporta l’automatica modifica dell’atto, ma attiva la verifica dei presupposti di legge. L’ufficio è tenuto a effettuare una rigorosa ponderazione comparativa degli interessi, bilanciando l’interesse pubblico con la tutela della salute e l’affidamento maturato dalle parti (lavoratrice e datore di lavoro) riguardo agli effetti già prodotti sul piano organizzativo, economico e previdenziale.

Effetti temporali dell’eventualità di annullamento

In linea generale, l’annullamento d’ufficio opera con efficacia retroattiva (ex tunc). Tuttavia, la nota INL recepisce l’orientamento del Consiglio di Stato (sentenza n. 2755/2011), evidenziando che la retroattività non è un principio inderogabile.

Qualora l’applicazione della regola ordinaria produca conseguenze incongrue o manifestamente ingiuste, l’Amministrazione può modulare gli effetti temporali, limitando la retroattività o stabilendo la decorrenza dell’annullamento a partire dal momento in cui viene disposto (ex nunc).

Tassi Inps: nuovi valori per interessi di dilazione, differimento e sanzioni civili dal 16 settembre 2026

A seguito della decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE) del 10 settembre 2026 — che ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (pari al 2,65% dal 16 settembre 2026) — l’Inps ha pubblicato la circolare n. 98/2026 con i nuovi valori aggiornati.

Interessi di dilazione e differimento

A decorrere dal 16 settembre 2026 si applicano le seguenti misure:

  • Dilazione per regolarizzazione rateale: l’interesse per i debiti contributivi e per sanzioni civili sale al 4,65% annuo. I piani di ammortamento già emessi e notificati mantengono il tasso precedente;
  • Differimento dei termini di versamento: l’interesse dovuto è pari al 4,65% annuo e si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2026.

Sanzioni civili e regimi agevolati (D.L. n. 19/2024)

  • Mancato o ritardato pagamento – Regime ordinario (tasso BCE + 5,5 punti) – 8,15% annuo;
  • Mancato o ritardato pagamento – Pagamento spontaneo in unica soluzione entro 120 giorni dalla scadenza (senza maggiorazione) – 2,65% annuo;
  • Evasione contributiva – Regime ordinario (art. 116, c. 8, lett. b, L. 388/2000 – max 60% dei contributi) – 30,00% annuo;
  • Evasione (Ravvedimento) – Denuncia spontanea entro 12 mesi e versamento in unica soluzione entro 30 giorni – 8,15% annuo;
  • Evasione (Ravvedimento) – Denuncia spontanea entro 12 mesi e versamento in unica soluzione entro 90 giorn0 – 10,15% annuo.

 

Procedure concorsuali

Nelle procedure concorsuali le sanzioni civili ridotte sono rideterminate come segue:

  • Omissione: calcolata in misura pari al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali (2,65%);
  • Evasione: calcolata in misura pari al tasso di rifinanziamento maggiorato di 2 punti (4,65%).

Novità TFR e Previdenza Complementare: pubblicato il Decreto e il nuovo Modulo TFR3

Il 4 settembre 2026 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha firmato il decreto ministeriale che introduce il nuovo Modulo TFR3.

Questa misura dà piena attuazione alle novità previste dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) in materia di destinazione del Trattamento di Fine Rapporto e previdenza complementare.

Di seguito un breve riassunto su cosa cambia, a chi si applica e quali sono i principali adempimenti per lavoratori e datori di lavoro.

A chi si applica e da quando?

Le nuove disposizioni e l’utilizzo del modulo TFR3 riguardano i lavoratori del settore privato con assunzione decorrente dal 1° luglio 2026.

Sono esclusi dal meccanismo di adesione automatica i lavoratori domestici.

Come funziona il meccanismo di Adesione Automatica?

La vera novità risiede nell’adesione automatica alla previdenza complementare:

Lavoratori di prima assunzione:

  • Integrazione automatica: In assenza di un’espressa manifestazione di volontà entro 60 giorni dall’assunzione, il lavoratore viene iscritto automaticamente al fondo di previdenza complementare collettivo previsto dai contratti/accordi collettivi (o al fondo residuale ex D.M. 85/2020).
  • Devoluzione del TFR: In caso di adesione automatica, viene devoluto l’intero TFR maturando e scatta la contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
  • Esenzione contributo lavoratore: Se la retribuzione annuale lorda (RAL) è inferiore all’importo dell’assegno sociale, il lavoratore può scegliere di non versare il proprio contributo individuale.
  • Facoltà di rinuncia o scelta esplicita: Entro i 60 giorni, il lavoratore conserva sempre la facoltà di:
    • Rinunciare all’adesione automatica e mantenere il TFR in azienda (ex art. 2120 c.c.) o al Fondo di Tesoreria INPS (scelta revocabile in qualsiasi momento).
    • Destinare il TFR a un fondo pensione liberamente prescelto.

Lavoratori non di prima assunzione:

  • Chi NON ha già una previdenza complementare: Mantiene il TFR in azienda/INPS (non opera l’automatismo), salvaguardando la facoltà di aderire in seguito.
  • Chi HA GIÀ in essere un fondo pensione: Entro 60 giorni dall’assunzione deve indicare a quale forma conferire il nuovo TFR maturando. In assenza di scelta, scatta l’adesione automatica al fondo collettivo di riferimento aziendale/settoriale.

Gli adempimenti per il Datore di Lavoro

L’entrata in vigore del modello TFR3 richiede una gestione attenta da parte degli uffici risorse umane e dei consulenti del lavoro:

  • Informativa obbligatoria: Il datore di lavoro deve consegnare tempestivamente al neoassunto l’informativa sugli accordi collettivi, sulla forma pensionistica di destinazione e sulle tempistiche d’opzione.
  • Acquisizione e conservazione: Il datore deve acquisire il modulo TFR3 compilato dal lavoratore, conservarlo agli atti e rilasciarne copia firmata per ricevuta al dipendente.
  • Decorrenza dei versamenti: In caso di adesione automatica, i versamenti al fondo decorrono dalla data di assunzione, ma l’effettivo versamento inizia dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni.

Verso il formato Digitale

Il decreto stabilisce inoltre che il Modulo TFR3 sarà disponibile anche in formato digitale sul portale del Ministero del Lavoro. A breve, un apposito decreto direttoriale definirà le modalità tecniche per la compilazione online, la notifica digitale al datore di lavoro e la conservazione a norma.

Inps: nuove indicazioni sulla data di inizio della prognosi nei certificati di malattia

Con la Circolare 92/2026 l”INPS ha fornito importanti chiarimenti riguardanti l’individuazione del primo giorno di malattia e il riconoscimento della relativa prestazione previdenziale.

Di norma, ai fini della tutela previdenziale erogata dall’INPS, l’evento di malattia e il conteggio dei giorni di incapacità temporanea al lavoro decorrono dalla data di rilascio del certificato medico. Tale data risulta fondamentale per il calcolo dei primi tre giorni non indennizzati (cosiddetta “carenza”), delle percentuali di indennizzo, del periodo massimo assistibile e per l’applicazione delle sanzioni.

In passato, l’Istituto riconosceva la copertura previdenziale anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato esclusivamente a condizione che:

  1. Il medico indicasse nel certificato la dicitura “Dichiara di essere ammalato dal…” specificando la data del giorno antecedente;

  2. Si trattasse espressamente di una visita domiciliare;

Erano invece escluse dal riconoscimento retroattivo le visite effettuate presso l’ambulatorio del medico.

Tenuto conto delle trasformazioni del sistema sociosanitario, dei maggiori carichi di lavoro dei Medici di Medicina Generale (MMG) e della diffusa prassi di programmazione degli accessi ambulatoriali, si è resa necessaria un’interpretazione evolutiva della norma per garantire un’effettiva ed equa tutela del lavoratore.

Su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con decorrenza dalla data di pubblicazione della circolare, la tutela previdenziale della malattia viene estesa al giorno immediatamente precedente anche in caso di visita ambulatoriale.

Il riconoscimento del giorno antecedente non si applica nei seguenti casi:

  • Se la data riportata nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…” è anteriore di oltre un giorno rispetto alla data della visita;

  • Se il giorno immediatamente precedente cade di sabato, domenica o in un giorno festivo infrasettimanale, poiché in tali giornate la copertura è garantita dal servizio di continuità assistenziale.

Assegno unico e universale: le novità della circolare INPS n. 81/2026

Con la circolare n. 81 del 24 luglio 2026, l’INPS ha fornito le indicazioni operative sulle novità introdotte dall’articolo 7-bis del decreto-legge n. 19/2026 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50/2026) in materia di Assegno unico e universale per i figli a carico. Il documento illustra nel dettaglio l’ambito di applicazione, i requisiti di accesso, i criteri per la determinazione del contributo e le procedure relative alla presentazione della domanda, all’erogazione e alla decorrenza della prestazione.

Figli residenti nell’UE e lavoratori transfrontalieri

Le principali modifiche introdotte dalla nuova normativa riguardano l’estensione delle tutele in ambito comunitario:

  • Figli residenti in altri Stati UE: Viene riconosciuta la rilevanza, ai fini dell’accesso all’Assegno, dei figli fiscalmente a carico che risultano residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea.

  • Lavoratori comunitari non residenti: Si definiscono i criteri per il riconoscimento e l’erogazione della prestazione a favore dei lavoratori cittadini di altri Stati membri dell’UE non residenti in Italia, parametrati alla durata dell’attività lavorativa prestata sul territorio nazionale.

Rapporto con l’ISEE e condizioni di accesso

Le nuove disposizioni non alterano le regole ordinarie per l’individuazione dei figli a carico all’interno del nucleo familiare ai fini ISEE. Tuttavia, le norme ampliano la platea dei potenziali beneficiari, consentendo l’inclusione di categorie di figli precedentemente escluse, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti e condizioni previsti dal decreto legislativo n. 230/2021.

Rinnovo Ccnl Legno e Arredo industria: firmata l’ipotesi di accordo

Il 3 settembre 2026, Federlegno Arredo e le organizzazioni sindacali Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende operanti nei settori Legno, Sughero, Mobile, Boschivi e Forestali.

Il nuovo contratto copre il triennio 1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028. Di seguito sintetizziamo le principali novità introdotte.

Aumenti retributivi e Una Tantum

  • Aumento da settembre 2026: Riconosciuto un incremento retributivo di 95,00 € lordi (riferito al livello AS1),

  • Una Tantum: Con la retribuzione di dicembre 2026 verrà erogato un importo una tantum pari a 100,00 € lordi uguali per tutti i livelli,

  • Verifiche successive: A gennaio 2027 e gennaio 2028, le Parti si incontreranno per definire i successivi incrementi retributivi sulla base dei dati IPCA pubblicati.

Lavoro straordinario, notturno e festivo

L’accordo aggiorna l’Art. 27 armonizzando e uniformando le maggiorazioni tra operai, intermedi e impiegati:

  • Straordinario diurno: 30%

  • Festivo / Straordinario festivo: 50%

  • Notturno: 35% (fuori turno) / 30% (in turni avvicendati)

  • Straordinario notturno: 50%

  • Straordinario festivo notturno: 70%

Classificazione del personale e Scatti di Anzianità

  • Passaggio di livello (AE1 ➔ AE2): A partire dal 1° gennaio 2028, i lavoratori inquadrati nel livello AE1 passeranno automaticamente al livello successivo dopo 24 mesi di permanenza. Per i lavoratori già in forza, il passaggio avverrà il 1° gennaio 2028 a condizione che abbiano maturato 24 mesi al livello AE1 entro il 31 dicembre 2027,

  • Scatti di anzianità: Dal 1° gennaio 2027 aumentano gli importi degli scatti. Gli scatti maturati al 31 dicembre 2026 saranno aggiornati alla scadenza del 6° biennio.

Previdenza complementare e Assistenza Sanitaria

Aumenta il contributo a carico del datore di lavoro (resta invariata la quota a carico del lavoratore):

  • Fondo ARCO (Previdenza):

    • 2,40% dal 1° gennaio 2027

    • 2,60% dal 1° gennaio 2028

  • Fondo ALTEA (Assistenza Sanitaria): Dal 1° gennaio 2027 il contributo datoriale sale a 18,00 €/mese (per 12 mensilità).

Contratto a Tempo Determinato e Attività Stagionali

Riscritto l’Art. 30 per definire:

  • Limiti percentuali di utilizzo dei contratti a termine,

  • Casistiche e causali per la stipula di contratti di durata superiore a 12 mesi,

  • Nuova disciplina sul periodo di prova,

  • Individuazione dell’elenco ufficiale delle lavorazioni stagionali ai sensi del D.Lgs. n. 81/2025.

Relazioni Industriali, Sicurezza e Conciliazione

  • RLS: Rimodulato il numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in proporzione all’organico aziendale,

  • Conciliazione sindacale: Introdotta la disciplina della conciliazione in sede protetta per agevolare la risoluzione effettiva e tutelata delle controversie individuali di lavoro.