Con la Circolare 92/2026 l”INPS ha fornito importanti chiarimenti riguardanti l’individuazione del primo giorno di malattia e il riconoscimento della relativa prestazione previdenziale.
Di norma, ai fini della tutela previdenziale erogata dall’INPS, l’evento di malattia e il conteggio dei giorni di incapacità temporanea al lavoro decorrono dalla data di rilascio del certificato medico. Tale data risulta fondamentale per il calcolo dei primi tre giorni non indennizzati (cosiddetta “carenza”), delle percentuali di indennizzo, del periodo massimo assistibile e per l’applicazione delle sanzioni.
In passato, l’Istituto riconosceva la copertura previdenziale anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato esclusivamente a condizione che:
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Il medico indicasse nel certificato la dicitura “Dichiara di essere ammalato dal…” specificando la data del giorno antecedente;
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Si trattasse espressamente di una visita domiciliare;
Erano invece escluse dal riconoscimento retroattivo le visite effettuate presso l’ambulatorio del medico.
Tenuto conto delle trasformazioni del sistema sociosanitario, dei maggiori carichi di lavoro dei Medici di Medicina Generale (MMG) e della diffusa prassi di programmazione degli accessi ambulatoriali, si è resa necessaria un’interpretazione evolutiva della norma per garantire un’effettiva ed equa tutela del lavoratore.
Su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con decorrenza dalla data di pubblicazione della circolare, la tutela previdenziale della malattia viene estesa al giorno immediatamente precedente anche in caso di visita ambulatoriale.
Il riconoscimento del giorno antecedente non si applica nei seguenti casi:
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Se la data riportata nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…” è anteriore di oltre un giorno rispetto alla data della visita;
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Se il giorno immediatamente precedente cade di sabato, domenica o in un giorno festivo infrasettimanale, poiché in tali giornate la copertura è garantita dal servizio di continuità assistenziale.
