Con la circolare n. 81 del 24 luglio 2026, l’INPS ha fornito le indicazioni operative sulle novità introdotte dall’articolo 7-bis del decreto-legge n. 19/2026 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50/2026) in materia di Assegno unico e universale per i figli a carico. Il documento illustra nel dettaglio l’ambito di applicazione, i requisiti di accesso, i criteri per la determinazione del contributo e le procedure relative alla presentazione della domanda, all’erogazione e alla decorrenza della prestazione.
Figli residenti nell’UE e lavoratori transfrontalieri
Le principali modifiche introdotte dalla nuova normativa riguardano l’estensione delle tutele in ambito comunitario:
-
Figli residenti in altri Stati UE: Viene riconosciuta la rilevanza, ai fini dell’accesso all’Assegno, dei figli fiscalmente a carico che risultano residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea.
-
Lavoratori comunitari non residenti: Si definiscono i criteri per il riconoscimento e l’erogazione della prestazione a favore dei lavoratori cittadini di altri Stati membri dell’UE non residenti in Italia, parametrati alla durata dell’attività lavorativa prestata sul territorio nazionale.
Rapporto con l’ISEE e condizioni di accesso
Le nuove disposizioni non alterano le regole ordinarie per l’individuazione dei figli a carico all’interno del nucleo familiare ai fini ISEE. Tuttavia, le norme ampliano la platea dei potenziali beneficiari, consentendo l’inclusione di categorie di figli precedentemente escluse, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti e condizioni previsti dal decreto legislativo n. 230/2021.
