Il 3 settembre 2026, Federlegno Arredo e le organizzazioni sindacali Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende operanti nei settori Legno, Sughero, Mobile, Boschivi e Forestali.
Il nuovo contratto copre il triennio 1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028. Di seguito sintetizziamo le principali novità introdotte.
Aumenti retributivi e Una Tantum
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Aumento da settembre 2026: Riconosciuto un incremento retributivo di 95,00 € lordi (riferito al livello AS1),
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Una Tantum: Con la retribuzione di dicembre 2026 verrà erogato un importo una tantum pari a 100,00 € lordi uguali per tutti i livelli,
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Verifiche successive: A gennaio 2027 e gennaio 2028, le Parti si incontreranno per definire i successivi incrementi retributivi sulla base dei dati IPCA pubblicati.
Lavoro straordinario, notturno e festivo
L’accordo aggiorna l’Art. 27 armonizzando e uniformando le maggiorazioni tra operai, intermedi e impiegati:
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Straordinario diurno: 30%
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Festivo / Straordinario festivo: 50%
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Notturno: 35% (fuori turno) / 30% (in turni avvicendati)
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Straordinario notturno: 50%
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Straordinario festivo notturno: 70%
Classificazione del personale e Scatti di Anzianità
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Passaggio di livello (AE1 ➔ AE2): A partire dal 1° gennaio 2028, i lavoratori inquadrati nel livello AE1 passeranno automaticamente al livello successivo dopo 24 mesi di permanenza. Per i lavoratori già in forza, il passaggio avverrà il 1° gennaio 2028 a condizione che abbiano maturato 24 mesi al livello AE1 entro il 31 dicembre 2027,
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Scatti di anzianità: Dal 1° gennaio 2027 aumentano gli importi degli scatti. Gli scatti maturati al 31 dicembre 2026 saranno aggiornati alla scadenza del 6° biennio.
Previdenza complementare e Assistenza Sanitaria
Aumenta il contributo a carico del datore di lavoro (resta invariata la quota a carico del lavoratore):
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Fondo ARCO (Previdenza):
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2,40% dal 1° gennaio 2027
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2,60% dal 1° gennaio 2028
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Fondo ALTEA (Assistenza Sanitaria): Dal 1° gennaio 2027 il contributo datoriale sale a 18,00 €/mese (per 12 mensilità).
Contratto a Tempo Determinato e Attività Stagionali
Riscritto l’Art. 30 per definire:
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Limiti percentuali di utilizzo dei contratti a termine,
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Casistiche e causali per la stipula di contratti di durata superiore a 12 mesi,
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Nuova disciplina sul periodo di prova,
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Individuazione dell’elenco ufficiale delle lavorazioni stagionali ai sensi del D.Lgs. n. 81/2025.
Relazioni Industriali, Sicurezza e Conciliazione
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RLS: Rimodulato il numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in proporzione all’organico aziendale,
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Conciliazione sindacale: Introdotta la disciplina della conciliazione in sede protetta per agevolare la risoluzione effettiva e tutelata delle controversie individuali di lavoro.
