Tassi Inps: nuovi valori per interessi di dilazione, differimento e sanzioni civili dal 16 settembre 2026

A seguito della decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE) del 10 settembre 2026 — che ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (pari al 2,65% dal 16 settembre 2026) — l’Inps ha pubblicato la circolare n. 98/2026 con i nuovi valori aggiornati.

Interessi di dilazione e differimento

A decorrere dal 16 settembre 2026 si applicano le seguenti misure:

  • Dilazione per regolarizzazione rateale: l’interesse per i debiti contributivi e per sanzioni civili sale al 4,65% annuo. I piani di ammortamento già emessi e notificati mantengono il tasso precedente;
  • Differimento dei termini di versamento: l’interesse dovuto è pari al 4,65% annuo e si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2026.

Sanzioni civili e regimi agevolati (D.L. n. 19/2024)

  • Mancato o ritardato pagamento – Regime ordinario (tasso BCE + 5,5 punti) – 8,15% annuo;
  • Mancato o ritardato pagamento – Pagamento spontaneo in unica soluzione entro 120 giorni dalla scadenza (senza maggiorazione) – 2,65% annuo;
  • Evasione contributiva – Regime ordinario (art. 116, c. 8, lett. b, L. 388/2000 – max 60% dei contributi) – 30,00% annuo;
  • Evasione (Ravvedimento) – Denuncia spontanea entro 12 mesi e versamento in unica soluzione entro 30 giorni – 8,15% annuo;
  • Evasione (Ravvedimento) – Denuncia spontanea entro 12 mesi e versamento in unica soluzione entro 90 giorn0 – 10,15% annuo.

 

Procedure concorsuali

Nelle procedure concorsuali le sanzioni civili ridotte sono rideterminate come segue:

  • Omissione: calcolata in misura pari al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali (2,65%);
  • Evasione: calcolata in misura pari al tasso di rifinanziamento maggiorato di 2 punti (4,65%).