Riforma dei Regolamenti UE di Sicurezza Sociale: Nuove Regole su Mobilità, Distacchi e Prevenzione delle Frodi

Lo scorso 7 luglio il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le modifiche ai regolamenti comunitari di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: il Regolamento di base (CE) n. 883/2004 e il relativo Regolamento attuativo (CE) n. 987/2009.

Si tratta di un intervento strutturale di revisione normativa inteso ad adeguare il corpus giurisprudenziale ed amministrativo unionale stratificatosi negli anni al mutato contesto economico e sociale. Le finalità principali dell’intervento riguardano:

  • La semplificazione e l’agevolazione nell’individuazione della legislazione applicabile ai lavoratori in mobilità internazionale;

  • Il rafforzamento della cooperazione tra Stati membri per la prevenzione di frodi e pratiche abusive;

  • Il riordino della disciplina delle prestazioni di disoccupazione, delle prestazioni familiari (ora distinte tra quelle a sostegno del reddito e altre prestazioni familiari) e delle prestazioni di assistenza a lungo termine, di cui viene fornita un’esplicita definizione normativa.

Novità in materia di mobilità dei lavoratori (Art. 12, Reg. 883/2004)

Gli accordi e i regolamenti di sicurezza sociale dell’Unione Europea si fondano sul principio di unicità della legislazione applicabile, che deroga al criterio generale della lex loci laboris (obbligo contributivo nel luogo di svolgimento dell’attività). Ciò consente al lavoratore che si sposta temporaneamente in un altro Stato membro di mantenere la copertura previdenziale del Paese d’origine.

L’articolo 12 del Regolamento (CE) n. 883/2004, che disciplina il mantenimento della contribuzione nel Paese di partenza per i primi 24 mesi, viene interamente riscritto:

  1. Nuova terminologia: Il termine «persona distaccata» viene sostituito dalla dicitura «persona inviata» in un altro Stato membro. La formulazione, di carattere più generale, è idonea a comprendere un novero più ampio di fattispecie operative.

  2. Requisito di non sostituzione: Il divieto di inviare un lavoratore in sostituzione di un altro nell’arco dei 24 mesi viene esteso ed esplicitato anche per le ipotesi incrociate tra lavoro subordinato e lavoro autonomo (assegnazione di un autonomo in sostituzione di un dipendente e viceversa).

  3. Deroga per attività incomplete: Se il lavoratore sostituito non ha completato l’attività o il lavoro previsto nell’altro Stato, è consentito l’invio di un sostituto, a condizione che la durata complessiva dell’attività svolta da tutte le persone interessate non superi il limite massimo dei 24 mesi.

Condizioni applicative e vincoli operativi (Art. 14, Reg. 987/2009)

Sul piano procedurale, il modificato articolo 14 del Regolamento attuativo introduce requisiti specifici per l’applicazione delle deroghe:

  • Previa soggezione alla legislazione dello Stato di origine (3 mesi): In caso di assunzione finalizzata all’invio all’estero, il lavoratore dipendente deve essere stato soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui ha sede il datore di lavoro nei tre mesi immediatamente precedenti l’inizio del rapporto. Una disposizione analoga è prevista per i lavoratori autonomi.

  • Periodo di stacco tra assegnazioni (2 mesi): Tra un’assegnazione della durata complessiva di 24 mesi in uno Stato membro e la successiva nel medesimo Stato, deve intercorrere un intervallo minimo di almeno due mesi, fatte salve eventuali deroghe concordate ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento base.

Notifica preventiva e semplificazione per i viaggi di lavoro

La riforma istituzionalizza l’obbligo di notifica preventiva dell’assegnazione e la contestuale richiesta del documento attestante la legislazione applicabile (modello A1). Qualora il documento non possa essere emesso tempestivamente, l’Istituzione competente rilascerà un avviso di ricevimento della richiesta, valido ai fini della dimostrazione del rispetto dell’obbligo di notifica.

  • Semplificazione per trasferte brevi: Viene introdotta un’esimente dall’obbligo di notifica per i viaggi di lavoro e le attività di durata non superiore a tre giorni lavorativi consecutivi nell’arco di un periodo di 30 giorni consecutivi.

  • Esclusione del settore edile: Tale semplificazione per le brevi trasferte non si applica alle attività svolte nel settore delle costruzioni.

Come esplicitato nel nuovo considerando 13-bis del Regolamento applicativo, la notifica preventiva consente alle Autorità di valutare in anticipo le posizioni assicurative, garantendo la corretta applicazione della legge e una maggiore certezza del diritto a tutela dei lavoratori e delle imprese.

Tempistiche di attuazione

Le modifiche approvate diventeranno applicabili 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del Regolamento modificativo. Sebbene la normativa non sia ancora operativa, è opportuno che le aziende e gli operatori valutino con congruo anticipo l’impatto delle nuove disposizioni sulla gestione dei flussi di mobilità internazionale e sulle relative procedure interne.