L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 159/2026, ha chiarito un punto fondamentale in materia di defiscalizzazione dei piani di welfare: il rimborso delle spese di educazione e istruzione per i familiari è esente da imposizione fiscale anche se il pagamento è stato materialmente effettuato dal coniuge del dipendente.
La normativa e la documentazione richiesta
L’articolo 51, comma 2, lettera f-bis) del TUIR prevede l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente per le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti destinate ai servizi di educazione, istruzione, mensa, ludoteche, centri estivi/invernali e borse di studio a favore dei familiari indicati dall’articolo 12 del TUIR. Tali prestazioni possono essere fornite direttamente o tramite il rimborso di spese già sostenute.
Per accedere alla defiscalizzazione, la documentazione giustificativa deve rispettare precise condizioni:
- Intestazione flessibile: Il documento di spesa può essere intestato sia al dipendente sia al familiare che ha fruito del servizio,
- Identificazione del beneficiario: È indispensabile che dai giustificativi risultino in modo chiaro l’indicazione del fruitore e la tipologia della prestazione, così da verificare l’effettiva appartenenza del beneficiario ai familiari previsti dall’articolo 12 del TUIR.
L’estensione al coniuge e gli adempimenti probatori
La risposta n. 159/2026 stabilisce che l’esenzione si applica anche quando la tracciabilità del pagamento non riconduce direttamente al dipendente, ovvero se la spesa è stata sostenuta dal coniuge.
Rimangono fermi i seguenti vincoli fiscali e probatori:
- Incompatibilità con detrazioni e deduzioni: Trattandosi di somme esenti dal reddito, le spese rimborsate non possono essere utilizzate dal dipendente o dal coniuge per ottenere detrazioni o deduzioni d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi,
- Dichiarazione sostitutiva: Il datore di lavoro deve acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che le medesime fatture non sono state (e non saranno) oggetto di ulteriori richieste di rimborso, totali o parziali, presso lo stesso o altri soggetti. Il dipendente è tenuto a conservare la documentazione per eventuali controlli dell’amministrazione finanziaria.
