Smart Working per lavoratori “fragili”: proroghe al 31 dicembre 2023

Il Decreto Legge n. 132/2023 del Consiglio dei Ministri (pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023 ed entrato in vigore il 30 settembre 2023) contiene disposizioni urgenti in tema di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

Tra le varie disposizioni è presente la proroga – alla data del 31 dicembre 2023 – del diritto allo smart working per i lavoratori dipendenti c.d. fragili, dei settori pubblico e privato.

Per completezza, si ricorda che sono considerati “fragili” i lavoratori dipendenti affetti da una patologie e/o condizione individuata dal decreto Interministeriale del 04/02/2022 (Salute, Lavoro e Pubblica Amministrazione).

Nel caso in cui l’attività lavorativa fosse incompatibile con la prestazione da remoto, il lavoratore deve essere adibito a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Svolgimento di altra attività lavorativa durante la malattia: una recente pronuncia della Cassazione

Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede. E’ il principio contenuto nella Sentenza 12994/2023 della Cassazione Civile Sezione Lavoro.

Il principio è valido sia se lo svolgimento dell’attività può essere tale da far supporre l’inesistenza dello stato morboso, sia nel caso in cui lo stesso può – in ogni caso – pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio.

I Giudici aggiungono che, durante l’assenza per malattia del dipendente, è a carico del datore di lavoro la prova che essa sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente; questo perché, come previsto dall’art. 5 della Legge 604/1966, sono a suo carico tutti gli elementi di fatto integranti la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l’illecito disciplinare contestato.

Nel caso in esame, la Sentenza conferma la legittimità del licenziamento inflitto al lavoratore che, pur essendo in malattia a causa di un trauma contusivo distorsivo alla caviglia sinistra, aveva tenuto comportamenti integranti una condotta incauta.

TAR Lombardia: la scelta del Ccnl applicabile non può avvenire con provvedimento di disposizione ITL

Il TAR Lombardia con la sentenza n. 2046/2023 si pronuncia in tema di provvedimento emesso dall’Ispettorato del lavoro e applicazione del Ccnl.

Nello specifico, la sentenza afferma  che l’Ispettorato del lavoro non può imporre al datore di lavoro – tramite provvedimento di disposizione – l’applicazione di un Ccnl diverso (e migliorativo sotto il profilo retributivo) da quello applicato dal datore di lavoro.

In assenza di una previsione di legge sul salario minimo previsto, il Ccnl applicabile ai propri dipendenti rientra nella scelta discrezionale del datore di lavoro e, salvo il caso di contratti collettivi contenenti previsioni contrarie alla legge oppure riferibili a categorie del tutto disomogenee con quelle in cui opera l’impresa, tale determinazione non è sindacabile nel merito in sede amministrativa o giurisdizionale.

 

Segnalazioni whistleblowing: attiva la nuova piattaforma

All’interno del portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) è attiva la nuova versione della piattaforma di whistleblowing, migliorata rispetto all’architettura e alla sicurezza; inoltre, implementa i nuovi moduli di segnalazione (settore pubblico e privato) adeguati alle previsioni del D.Lgs. n. 24/2023.
All’interno della nuova piattaforma sono stati trasferiti i dati e i documenti presenti in quella precedente. L’accesso e la fruizione per l’utente hanno subito processi di semplificazione. Sono presenti anche schede riassuntive che spiegano le novità introdotte dalla legge e gli strumenti a disposizione per segnalare eventuali illeciti.
Procedure di segnalazione
La procedura consente di inserire la condizione che si suppone sia presente come base fondante la segnalazione all’A.N.AC.; per procedere è necessario indicare un’adeguata motivazione con riferimento alle seguenti fattispecie.
A) Il canale di segnalazione nell’ambito dell’ente di riferimento: pur essendo obbligatorio, non è attivo o – anche se attivo – non è conforme a quanto previsto dalla normativa in quanto non idoneo ad assicurare la riservatezza dell’identità del segnalante, degli altri soggetti tutelati, dei contenuti della segnalazione nonché della documentazione allegata.
B) Il canale interno: è stato utilizzato, ma il soggetto cui è affidata la gestione del canale non ha intrapreso – entro i termini previsti dal d.lgs. 24/2023 – alcuna attività circa l’ammissibilità della segnalazione o la verifica della sussistenza dei fatti segnalati o la comunicazione dell’esito dell’istruttoria svolta.
C) L’evidente probabilità che in caso di segnalazione interna:
  • Non sarebbe dato efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.
  • Si avrebbe fondato timore di subire una ritorsione in ragione di situazioni ed eventi che si sono già verificati nell’ amministrazione/ente.

Sportello virtuale Inps per il cittadino e le imprese su visite mediche di controllo: visualizzazione visite mediche e relativi esiti per il lavoratore

All’interno del nuovo servizio Inps “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”, è stata sviluppata una nuova funzionalità, denominata “Visualizza visite”, a uso dei lavoratori.

La nuova funzionalità consente al lavoratore la visualizzazione dell’elenco degli accertamenti domiciliari e ambulatoriali a lui riferiti con i relativi esiti. Inoltre, è presente la funzione denominata “Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo”, attraverso la quale i lavoratori possono comunicare l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità per eventi di malattia in corso di prognosi.

Funzionalità “Visualizza visite”

La nuova funzionalità “Visualizza visite” è accessibile, per i cittadini, direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Lavoro” > “Malattia” > “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” > “Utilizza il servizio”, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

La funzionalità permette al lavoratore di visualizzare la griglia contenente l’elenco delle visite e degli accessi, ordinati per data decrescente, e di consultare i relativi esiti. Per ciascuna visita e accesso è riportato il numero identificativo, la data, l’ora di effettuazione e il tipo di accertamento effettuato (domiciliare/ambulatoriale).

Selezionando l’icona di visualizzazione di ogni singola visita, viene mostrata la finestra con le informazioni di dettaglio relative all’accertamento medico, tra le quali l’indirizzo comunicato per la reperibilità, elementi o informazioni aggiuntive, se presenti, utili per reperire il lavoratore, nonché l’esito della visita con le eventuali motivazioni.

Nella consultazione di dettaglio, in funzione del tipo di visita effettuata e del corrispondente esito, vengono proposti tre pulsanti che, una volta selezionati, permettono di visualizzare, scaricare e stampare il verbale di visita, di accesso o di giustificabilità.

Funzionalità “Indirizzo di reperibilità”

Partendo dal presupposto che:

  • E’ onere del lavoratore verificare che l’indirizzo di reperibilità comunicato all’Istituto, mediante il certificato di malattia, sia corretto e completo in tutte le sue parti;
  • Il lavoratore deve comunicare con la massima tempestività l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità.

Per effettuare la modifica, il lavoratore può operare mediante la citata funzionalità “Indirizzo di reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo” presente nel servizio “Sportello al cittadino per le visite mediche di controllo”, in modo tale da consentire il regolare svolgimento della visita medica di controllo (VMC).

All’interno del sito Inps sono state apportate implementazioni procedurali, laddove, per indisponibilità del servizio telematico, l’utente ricorra alla comunicazione del nuovo indirizzo tramite Contact center.

Per poter utilizzare tale modalità, è necessario che il recapito del telefono mobile e/o l’indirizzo di posta elettronica del lavoratore, precedentemente registrati nell’Archivio Unico dei Contatti Telematici, risultino aggiornati. Nell’eventualità in cui non fosse presente alcun contatto nel citato Archivio, è prevista la possibilità di comunicare un “contatto di scopo”, valido solo per la specifica comunicazione.

Solo in caso di indisponibilità all’uso del servizio, è consentita la comunicazione mediante la casella istituzionale dell’Ufficio Medico Legale della Struttura territorialmente competente.

Inps: nuova funzionalità di variazione dati per le domande L. 104/92

Il Messaggio Inps n. 3141/2023 contiene le istruzioni per utilizzare la nuova funzionalità presente nel portale Inps per la domanda di fruizione di permessi ai sensi della Legge n. 104/92.

Nello specifico, si tratta della funzionalità di “Variazione dati domanda”, simile a quella già presente per le richieste di congedo straordinario per assistenza di familiari disabili in situazione di gravità.

Anche in questo caso, è possibile accedere all’area dedicata mediante il portale Inps, attraverso l’area Congedi, permessi e certificati.

Le variazioni possono interessare domande che siano in tutto, ovvero in parte, in corso al momento della presentazione della richiesta di variazione; restano escluse quindi le domande che interessano periodi già completamente fruiti, ovvero non ancora iniziati, alla data di inoltro della richiesta di correzione.

La materiale correzione dei dati passa attraverso due fasi operative distinte e tra loro consequenziali:

  • l’annullamento della domanda contenente informazioni da rettificare;
  • il re inoltro, previa correzione, della domanda indicante i dati corretti.

Il portale Inps mantiene in ogni caso lo storico di tutte le domande trasmesse, sia quelle corrette, sia quelle annullate, consultabili in menù distinti.

Il trattamento fiscale delle spese sostenute dal lavoratore per la ricarica dei veicoli elettrici: chiarimenti dalla AdE

La Risposta n. 421 del 25 agosto 2023 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento del rimborso delle spese per l’energia elettrica sostenute dai lavoratori per la ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo.

In particolare, viene spiegato se tali rimborsi debbano essere assoggettati a tassazione in qualità reddito di lavoro dipendente o se gli stessi possano essere ricondotti nella categoria di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir.

La risposta fornita dall’AdE parte ricordando il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente, ricordando che il l’articolo 51 elenca anche le deroghe rispetto al criterio generale, tra cui rientrano gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti e per i quali è stabilito uno specifico criterio per ottenere il valore dei beni da assoggettare a tassazione.

La Circolare n. 326, pubblicata dalla Agenzia il 23 dicembre 1997, prevedere che il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi, ad esempio, l’immobile per custodire il veicolo, etc., beni e servizi che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.

I tale casistica ricade, secondo l’Agenzia, l’installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l’abitazione del dipendente; tali beni andranno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente come reddito di lavoro dipendente.

Da ultimo, viene affrontato il tema dell’energia elettrica utilizzata per la ricarica del veicolo: il consumo, si legge nel testo, non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (cd. fringe benefit), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore.

Ne consegue che, il suo trattamento è il medesimo di tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle spese rimborsate nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa, costituendo reddito di lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione.

Leggi la Risposta n. 421 del 25 agosto 2023 dell’Agenzia delle Entrate

Fringe benefit fino a 3.000 per i lavoratori con figli a carico: i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Il decreto-legge 48/2023 ha previsto, solo per quest’anno ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit. In aggiunta, solo per questi soggetti, tra i benefit da includere nella soglia di esenzione, rientrano anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Ai lavoratori senza figli a carico continuerà, invece, ad applicarsi la soglia di esenzione di 258,23 euro.

L’Agenzia delle Entrate pubblica la Circolare 23/E con la quale fornisce indicazioni sul benefit fino a 3.000 euro per i lavoratori con figli a carico nella quale specifica che il limite di esenzione dei benefit a 3.000 euro riguarda anche chi ha un solo figlio a carico e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Riassumiamo le ulteriori indicazioni fornite dall’AdE in materia:

  • Il limite di 3.000 euro non viene ridotto se il figlio è a carico al 50%: entrambi i genitori lavoratori potranno usufruire di un limite complessivo di 6.000 euro. Il beneficio è applicabile a imposte e contributi.
  • Il limite di 3.000 euro è valido anche per i benefit che, per scelta del lavoratore, sono stati (in tutto o in parte) concessi in luogo dei premi di risultato detassabili. Il superamento della soglia comporta il pagamento di tasse e contributi sull’intero ammontare e non soltanto sulla quota parte eccedente. L’agevolazione è cumulabile con l’esenzione di 200 euro prevista per i buoni benzina.
  • L’agevolazione viene riconosciuta in misura intera per ciascun genitore, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi, e spetta altresì nel caso in cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione poiché per i figli percepisce l’assegno unico e universale. Qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione del figlio a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, il limite di 3.000 euro è applicabile a entrambi, in quanto il figlio resta a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore.
  • Il limite di 3.000 euro si applica previa dichiarazione da parte del lavoratore al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli a carico. Senza dichiarazione il beneficio non è fruibile. Non è prevista una forma specifica: la dichiarazione potrà essere sottoscritta anche digitalmente e fornita secondo le modalità indicate dal datore di lavoro. Ad ogni modo è opportuno che quest’ultimo conservi la dichiarazione ai fini probatori.
  • La condizione di figlio a carico deve essere verificata al 31 dicembre: pertanto, qualora dovesse venire meno tale presupposto (ad esempio per superamento della soglia reddituale), il lavoratore sarà tenuto a comunicarlo prontamente al datore.

Da ultimo, si ricorda che, nelle aziende in cui sono presenti le rappresentanze sindacali unitarie, è possibile applicare la nuova soglia di 3.000 euro previa informativa alle rappresentanze stesse. La Circolare evidenzia che l’agevolazione potrà essere riconosciuta anche prima che si provveda all’informativa, a condizione che la stessa sia fornita entro l’anno.

Dal Ministero della Salute aggiornamento sulle modalità di gestione dei casi covid-19

La Circolare n. 0025613 dell’11 agosto 2023 del Ministero della Salute contiene l’aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19; la sua pubblicazione si è resa necessaria viste le nuove disposizione del Decreto Legge n. 105/2023, il quale –  all’articolo 9 – stabilisce l’abolizione degli obblighi in materia di isolamento e auto-sorveglianza e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.

In maniera specifica, le persone che dovessero risultare positive a un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 non sono più sottoposte alla misura dell’isolamento.

Le raccomandazioni impartite dal Ministero prevedono – prudenzialmente – di osservare le medesime precauzioni valide al fine di prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie.

In particolare è consigliato:

  • Indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone;
  • Se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi;
  • Applicare una corretta igiene delle mani;
  • Evitare ambienti affollati;
  • Evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA. Questa raccomandazione assume particolare rilievo per tutti gli operatori addetti all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, che devono quindi evitare il contatto con pazienti a rischio;
  • Informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse;
  • Contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano.

Anche alle persone venute a contatto con casi di COVID-19, non si applica nessuna misura restrittiva. In ogni caso, è consigliabile che le stesse pongano attenzione all’eventuale comparsa di sintomi suggestivi di Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto.

Leggi la Circolare 25613 dell’11/08/2023 dal Ministero della Salute