INL: patente a crediti e lavoro autonomo fittizio

La nota n. 964/2025 dell’INL fornisce indicazioni in merito all’applicabilità della sanzione prevista dall’articolo 27, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 nell’ipotesi di disconoscimento – in sede ispettiva – della natura autonoma del rapporto di lavoro tra una ditta artigiana e un’impresa committente, accertando invece una vera e propria subordinazione.

Nello specifico, si tratta del regime sanzionatorio applicabile a imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri privi di patente, o di un documento equivalente, e di coloro che possiedono una patente con meno di 15 crediti che prevede:

  • l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del T.U. 81/2008;
  • l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici per un periodo di 6 mesi.

Nell’ipotesi prospettata, il rapporto di lavoro autonomo intercorrente tra il titolare firmatario di ditta artigiana e l’impresa affidataria dei lavori viene disconosciuto in ragione del riscontro – in sede di accertamento ispettivo – degli elementi caratteristici della subordinazione, che inducono a riqualificare il lavoratore “pseudo- autonomo” quale dipendente dell’impresa affidataria.

In ragione di quanto riscontrato in sede ispettiva, l’INL ritiene che sia necessario:

  • procedere nei confronti dell’impresa committente con l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste nei casi di riqualificazione del rapporto di lavoro, nonché delle sanzioni connesse agli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • qualora si accerti che l’impresa affidataria (committente dell’artigiano fittizio) abbia operato nel cantiere sprovvista della patente a crediti, si dovrà procedere all’applicazione, nei confronti della medesima, dell’impianto sanzionatorio previsto dall’art. 27, comma 11, cit.

Per converso, l’Ispettorato ritiene che tale sanzione non possa essere irrogata nei confronti del lavoratore “pseudo-autonomo” poiché non è possibile contestare il mancato assolvimento dell’obbligo di munirsi della patente a crediti da parte di un lavoratore che, a prescindere dallo schema contrattuale formalmente adottato, abbia espletato la propria prestazione secondo i canoni della subordinazione e che sia stato imputato, all’esito della riqualificazione contrattuale operata, all’impresa affidataria dei lavori come lavoratore dipendente.

A tale proposito l’INL evidenzia che, se è vero che gli effetti degli atti ispettivi derivanti dal disconoscimento del lavoro autonomo sono di per sé impugnabili, è anche vero che il quadro delineato in sede ispettiva, e il conseguente impianto sanzionatorio applicato, deve avere una sua coerenza, da fare valere anche in sede giudiziaria; coerenza che sarebbe indebolita dalla contestazione di due fattispecie potenzialmente contraddittorie fra loro (il mancato possesso della patente da parte della ditta artigiana e al contempo il disconoscimento del lavoro autonomo).

Per le medesime ragioni, con riferimento all’obbligo del committente/responsabile dei lavori di verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ai sensi dell’art. 90, comma 9, lett. b-bis), del D. Lgs. 81/2008, l’Ispettorato ritiene di non poter contestare al committente dei lavori l’omessa verifica nei confronti di un soggetto che, all’esito degli accertamenti, sia stato inquadrato come lavoratore dipendente della ditta affidataria e, in quanto tale, non tenuto all’obbligo di dotarsi della patente.

Spese di trasferta: tracciabilità solo per quelle sostenute nel territorio nazionale

Nella Gazzetta Ufficiale n. 138/2025 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 84/2025 del Consiglio dei Ministri, il quale introduce alcune disposizioni urgenti in materia fiscale.

In merito alla materia lavoro, una  novità riguarda la modifica relativa all’obbligo del pagamento delle spese di trasferta, da parte del lavoratore, esclusivamente con una modalità tracciabile. Tale obbligo è stato previsto dalla Legge di Bilancio per l’anno 2025 (articolo 1, commi 81-83, della Legge n. 207/2025).

Con le modifiche apportate dal Decreto Legge n. 84/2025, l’obbligo di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, riguarderà solo le trasferte effettuate nel territorio dello Stato italiano.

Tribunale di Messina: La contestazione disciplinare è conosciuta al momento del recapito

La comunicazione di un atto negoziale recettizio, quale la contestazione disciplinare, si presume conosciuta dal destinatario nel momento in cui esse è recapitata al suo indirizzo, indipendentemente dalla sua effettiva conoscenza, con la conseguenza che il termine di cinque giorni previsto dallo Statuto dei lavoratori decorre dalla data di recapito della contestazione disciplinare e non da quella di effettivo ritiro da parte del lavoratore.

E’ il contenuto della sentenza 1253/2025 del Tribunale di Messina che riguarda il ricorso presentato da un dipendente che, essendosi reso responsabile di aggressione nei confronti di un superiore gerarchico, è stato oggetto di procedimento disciplinare, concluso con l’intimazione del licenziamento per giusta causa.

Il lavoratore ha impugnato in giudizio il licenziamento contestando la legittimità sia sul piano formale che sostanziale. Nello specifico, lamentando che la contestazione disciplinare fosse stata inviata al suo domicilio in data 13 gennaio 2024 e il licenziamento seguito il 23 gennaio, senza che, nelle more, egli abbia avuto modo di difendersi, avendo ritirato la raccomandata contenente la contestazione soltanto il 22 gennaio, non potendo concretamente avvalersi del termine minimo di 5 giorni previsto dallo Statuto dei lavoratori.

Il Tribunale – inserendosi nel solco tracciato dalle precedenti sentenze di Cassazione – ha respinto il ricorso presentato dal lavoratore sostenendo che “la comunicazione di un atto negoziale recettizio, qual è il licenziamento, si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza, con la conseguenza che, ove l’atto recettizio venga comunicato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al destinatario per l’assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l’avviso di giacenza e l’eventuale ritiro da parte del destinatario”.

Sempre secondo una precedente pronuncia della Cassazione (23396/2017) viene ribadito il principio secondo cui l’operatività della presunzione di conoscenza coincide con il momento in cui l’agente postale rilascia il relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, considerandolo titolo idoneo al ritiro del plico stesso e non può essere identificato con altri momenti successivi (come, ad esempio, il momento in cui la lettera sia stata ritirata o dal compiersi della giacenza). Secondo il giudice di primo grado tale  principio, applicato ad un caso di licenziamento, può essere – per evidente analogia – pacificamente esteso alla contestazione disciplinare per cui è causa che rientra a pieno titolo tra gli atti recettizi di cui all’articolo 1335 del Codice civile che si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario.

FIPE Confcommercio: siglato l’integrativo provinciale per i lavoratori dei Pubblici Esercizi

In data 26 maggio 2025 la FIPE Confcommercio e le OO.SS. (Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Liguria) hanno sottoscritto l’accordo integrativo provinciale per i dipendenti delle aziende del settore dei Pubblici Esercizi della provincia di Savona.

Tra i vari istituti trattati figurano le pari opportunità, la banca ore, il welfare e la determinazione di un premio di risultato consistente in un bonus variabile da 180 a 1.000 euro, collegato direttamente al miglioramento del fatturato dell’azienda.

Nello specifico, l’erogazione del premio sarà connessa al esclusivamente al raggiungimento di uno dei seguenti obiettivi:

Premio Ipotesi A

Nel caso vi sia un incremento del fatturato aziendale dal 1,00% al 2,00% durante il periodo di alta stagione (01/06/2025 – 30/09/2025) rispetto al periodo 01/06/2024 – 30/09/2024;

Premio Ipotesi B

Nel caso vi sia un incremento del fatturato aziendale dal 2,01% al 3,49% durante il periodo di alta stagione (01/06/2025 – 30/09/2025) rispetto al periodo 01/06/2024 – 30/09/2024;

Premio Ipotesi C

Nel caso vi sia un incremento del fatturato aziendale dal 3,50% al 5,49% durante il periodo di alta stagione (01/06/2025 – 30/09/2025) rispetto al periodo 01/06/2024 – 30/09/2024;

Premio Ipotesi D

Nel caso vi sia un incremento del fatturato aziendale oltre il 5,50% durante il periodo di alta stagione (01/06/2025 – 30/09/2025) rispetto al periodo 01/06/2024 – 30/09/2024.

La stessa dinamica prevista per il calcolo verrà seguita per gli anni successivi raffrontando i periodi dal 01/06/2026 al 30/09/2026 rispetto al periodo 01/06/2025 – 30/09/2025 e i periodi dal 01/06/2027 al 30/09/2027 rispetto al periodo 01/06/2026 – 30/09/2026.

Il premio compete ai lavoratori qualificati in forza al 1° ottobre 2025, che risultino iscritti nel libro unico del lavoro da almeno tre mesi e così via per gli anni successivi.

L’azienda calcolerà l’importo spettante a ciascuna lavoratore, in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze, nel periodo tra il 1° ottobre 2024 e il 30 settembre 2025 e per gli anni successivi dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2026 e dal 1° ottobre 2026 al 30settembre 2027.

Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all’entità della prestazione lavorativa.

Leggi l’Accordo integrativo provinciale

Congedo parentale: la Circolare Inps con le novità

La circolare Inps n. 95 del 26 maggio 2025 tratta delle novità riguardanti l’indennità di congedo parentale, come previsto dalla Legge di Bilancio 2025.

A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 217 della legge, l’indennità per il secondo mese di congedo parentale è stata elevata dall’attuale 60% all’80% della retribuzione. Inoltre, l’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese sarà anch’essa portata all’80%.

Le principali novità includono:

  • Primo mese: indennizzato all’80% (già previsto dalla Legge di Bilancio 2023).
  • Secondo mese: elevato all’80% (precedentemente al 60%).
  • Terzo mese: innalzato al’80% (prima al 30%).

In questo modo, ogni coppia genitoriale avrà a disposizione tre mesi indennizzati all’80%, da utilizzare singolarmente o in condivisione, anche in forma alternata o simultanea.

I successivi mesi di congedo rimangono indennizzati al 30%, mentre l’ultimo mese può non essere retribuito, salvo per situazioni di reddito particolarmente basso.

Le nuove disposizioni si applicano ai genitori lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024 e che fruiscono del congedo parentale dal 1° gennaio 2025 in poi. La misura è estesa anche ai casi di adozione o affidamento.

Per accedere ai tre mesi con indennità all’80% è necessario che:

  • Il genitore sia un lavoratore dipendente.
  • Il congedo di maternità o paternità sia terminato dopo il 31 dicembre 2024.
  • Il congedo parentale sia fruito dal 1° gennaio 2025 in poi.

Si ricorda che, per poter fruire della maggiorazione dell’indennità all’80%, i periodi di congedo parentale devono essere utilizzati entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia per adozione o affidamento, e comunque non oltre il compimento della maggiore età).

Infine, la domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale istituzionale www.inps.it (http://www.inps.it), il Contact center Multicanale al numero verde 803.164, o presso gli Istituti di patronato.

Donatori sangue: novità per i rimborsi ai datori di lavoro privati

La circolare Inps 26 maggio 2025, n. 96 fornisce indicazioni per il rimborso ai datori di lavoro privati delle retribuzioni corrisposte per le giornate o le ore di riposo fruite dai lavoratori dipendenti donatori di sangue o giudicati non idonei alla donazione stessa.

Il datore di lavoro, entro e non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoratore ha donato il sangue, o è risultato non idoneo alla donazione, può ottenere il rimborso dell’importo della retribuzione pagata direttamente al lavoratore, avendo cura di conservare per dieci anni la seguente documentazione:

  • certificati medici e dichiarazioni dei donatori per i lavoratori che hanno effettuato la donazione di sangue;
  • certificati di inidoneità per i lavoratori giudicati inidonei alla donazione di sangue.

La normativa prevede che i datori di lavoro che anticipano le retribuzioni ai donatori di sangue possono procedere al conguaglio con i contributi o altre somme dovute all’Inps.

INL: indicazioni per il rilascio di provvedimenti autorizzativi per la video-sorveglianza

La nota prot. n. 4757 del 26 maggio 2025 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce, ai propri ispettori, indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi per gli impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo.

Il documento conferma quanto chiarito con la Circolare INL prot. n. 2572 del 14/04/2023: “Le imprese con più unità produttive ubicate nell’ambito di competenza della medesima sede territoriale dell’INL– in caso di mancato accordo con la RSA/RSU o in assenza delle rappresentanze sindacali – in presenza di medesime ragioni legittimanti e avuto riguardo allo stesso sistema, possono presentare una sola istanza di autorizzazione all’ispettorato territorialmente competente il quale, previa verifica delle condizioni formali e sostanziali previste, emanerà un unico provvedimento valido per tutte le unità produttive interessate dall’istanza medesima”.

Pertanto, per gli uffici che accorpano più province, per “ambito di competenza della medesima sede territoriale” si deve intendere tutto il territorio di riferimento su cui insiste il medesimo Ufficio.

A titolo esemplificativo, se l’impresa istante ha le sedi ubicate nell’ambito di due province diverse, ma queste ultime afferiscono ad un solo ufficio territoriale dell’Ispettorato (con competenza su più province), l’impresa potrà presentare una sola istanza, per tutte le unità produttive interessate dalla richiesta installazione, indifferentemente presso una delle due sedi dell’ufficio.

Garante privacy: vietata la geolocalizzazione dei dipendenti in smart working

Il datore di lavoro non può geolocalizzare i dipendenti in smart working, anche se ha sottoscritto un proprio atto amministrativo generale e un accordo con le rappresentanze sindacali; è quanto affermato dal Garante per la protezione dei dati personali nel Provvedimento del 13 marzo 2025 n. 10128005 (Newsletter n. 534 dell’8 maggio 2025).

Nel caso in esame, il datore di lavoro rilevava la posizione geografica dei propri dipendenti durante l’attività lavorativa svolta in modalità agile, con l’intento di verificare la corrispondenza tra la posizione geografica in cui si trovavano e l’indirizzo dichiarato nell’accordo individuale di smart working. Tale comportamento è stato giudicato in contrasto sia con la disciplina in materia di protezione dei dati personali che con quella speciale in materia di lavoro agile.

Tribunale di Treviso: se la prova non è pattuita, il licenziamento non è valido

Con la sentenza n. 333/2025 il Tribunale di Treviso ha ritenuto illegittimo, perché ingiustificato, il licenziamento irrogato a un dipendente che aveva quale unica motivazione il mancato superamento della prova, giudicando insussistente e, comunque invalido, l’invocato patto di prova e, in conseguenza di ciò, ha ritenuto applicabile la sola tutela indennitaria.

Il caso in esame si basa sul ricorso presentato da un lavoratore che ha impugnato il licenziamento intimatogli per mancato superamento del periodo di prova, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro. Nello specifico, il ricorrente sosteneva che nel contratto di assunzione a tempo indeterminato che aveva sottoscritto non era contenuto alcun patto di prova e che, in ogni caso, la clausola contenente il patto di prova, riportata nella precedente lettera di impegno all’assunzione, non era valida. Per contro, la società resistente sosteneva che non fosse valida ed efficace la clausola contenuta nel contratto di assunzione che escludeva il patto di prova e che, invece, doveva essere ritenuta perfettamente valida ed efficace quella contenuta nell’impegno all’assunzione che lo prevedeva.

Il Tribunale ha ritenuto invalido il recesso poiché nel contratto di lavoro non era presente alcuna pattuizione che manifestasse la volontà delle parti di prevedere un periodo di prova ma, al contrario, era presente una manifestazione di volontà di voler derogare al contenuto dell’articolo 51 del Ccnl Commercio applicabile, che ne prevede la possibilità. In conseguenza di ciò, si deduce che il patto di prova non è un elemento necessario del contratto ma, piuttosto, ne rappresenta un elemento accessorio cui le parti possono liberamente rinunciare, anche solo non facendone menzione.

In aggiunta, i Giudici affermano che non poteva attribuirsi alcuna validità ed efficacia al patto contenuto nella lettera di impegno all’assunzione, perché nello stesso non erano minimamente specificate le mansioni che il dipendente avrebbe dovuto svolgere durante la prova, mentre nel patto di prova devono essere indicate con precisione le mansioni affidate al lavoratore, il ruolo che questi andrà a ricoprire, nonché la durata del periodo di prova stesso e, ovviamente, perché sia valido, è necessaria la sua sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Accertata dunque l’insussistenza e, comunque l’invalidità, dell’invocato patto di prova, il conseguente recesso, basato esclusivamente sul mancato superamento della prova, è stato giudicato illegittimo perché ingiustificato. Sulla base del contenuto di precedenti sentenze di Cassazione, la tutela spettante nell’ipotesi di licenziamento ingiustificato, poiché comminato in assenza di un valido patto di prova, è un’indennità risarcitoria in favore del lavoratore.

ANF: L’Inps pubblica i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026

La Circolare Inps n. 92/2025 fissa i nuovi livelli di reddito familiare per i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti.

La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolata dall’ISTAT tra l’anno 2024 e l’anno 2023, è risultata pari a + 0,8%. Pertanto, sono stati rivalutati con il predetto indice i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.

L’allegato alla circolare contiene le tabelle dei nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Scarica l’Allegato 1 alla Circolare n. 92/2025