Il trattamento fiscale delle spese sostenute dal lavoratore per la ricarica dei veicoli elettrici: chiarimenti dalla AdE

La Risposta n. 421 del 25 agosto 2023 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento del rimborso delle spese per l’energia elettrica sostenute dai lavoratori per la ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo.

In particolare, viene spiegato se tali rimborsi debbano essere assoggettati a tassazione in qualità reddito di lavoro dipendente o se gli stessi possano essere ricondotti nella categoria di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir.

La risposta fornita dall’AdE parte ricordando il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente, ricordando che il l’articolo 51 elenca anche le deroghe rispetto al criterio generale, tra cui rientrano gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti e per i quali è stabilito uno specifico criterio per ottenere il valore dei beni da assoggettare a tassazione.

La Circolare n. 326, pubblicata dalla Agenzia il 23 dicembre 1997, prevedere che il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi, ad esempio, l’immobile per custodire il veicolo, etc., beni e servizi che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.

I tale casistica ricade, secondo l’Agenzia, l’installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l’abitazione del dipendente; tali beni andranno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente come reddito di lavoro dipendente.

Da ultimo, viene affrontato il tema dell’energia elettrica utilizzata per la ricarica del veicolo: il consumo, si legge nel testo, non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (cd. fringe benefit), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore.

Ne consegue che, il suo trattamento è il medesimo di tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle spese rimborsate nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa, costituendo reddito di lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione.

Leggi la Risposta n. 421 del 25 agosto 2023 dell’Agenzia delle Entrate

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