Patente a crediti – pubblicate nuove Faq da parte dell’INL

Sul portale dell’INL (https://www.ispettorato.gov.it/2024/10/15/patente-a-crediti-faq/) sono state pubblicate 12 ulteriori Faq relative alla patente a crediti che riepiloghiamo a seguire:

5) Ho inviato l’autocertificazione via PEC per la patente a crediti. Volevo sapere se mi deve arrivare qualcosa o basta che presenti il modulo in cantiere? Poi dal primo di novembre devo fare richiesta di quella definitiva sul portale?

L’invio della PEC esenta dalla richiesta della patente tramite portale sino al 31 ottobre 2024 e tale invio non prevede il rilascio di una ricevuta, ferma restando l’ordinaria ricevuta di consegna e accettazione collegata all’invio di un messaggio di posta elettronica certificata, che costituisce prova dell’avvenuto invio della richiesta. Dal 1° novembre sarà possibile operare in cantiere solo qualora sia stata effettuata la richiesta della patente tramite il portale dell’INL. Dunque, se l’impresa o il lavoratore autonomo è attualmente operante in un cantiere temporaneo o mobile, entro il 31 ottobre dovrà rinnovare la richiesta tramite il portale INL, al fine di poter continuare ad operare senza soluzione di continuità. Difatti, a partire dal 1° novembre 2024 l’autocertificazione/autodichiarazione inviata via PEC non avrà più efficacia. In ogni caso, si raccomanda di non attendere il 31 ottobre ma di effettuare la richiesta di rilascio della patente il prima possibile.

 

6) Nella circ. n. 4/2024 viene precisato che l’accesso al portale avviene attraverso SPID personale o CIE. Nel caso di delega chi deve effettuare l’accesso? È necessario che si acceda con lo SPID personale del legale rappresentante della società?

Come chiarito dalla circ. n. 4/2024, è possibile presentare la domanda di rilascio della patente anche per il tramite di un soggetto (qualsiasi soggetto) munito di apposita delega in forma scritta. Nel caso di delega, è possibile accedere con lo SPID o CIE del delegato.

 

7) L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata tramite PEC prevede il rilascio in modo temporaneo della patente a crediti o il mero invio della PEC abilita all’entrata dei cantieri, senza il rilascio di alcun documento?

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC abilita di per sé ad operare nei cantieri e non prevede il rilascio di alcun documento. Entro il 1° novembre 2024, per operare nei cantieri, sarà invece necessario aver effettuato richiesta della patente tramite il portale INL. Si raccomanda pertanto di richiedere il prima possibile la patente tramite il portale INL senza attendere necessariamente la data ultima del 31ottobre.

 

8) Dal 1° ottobre le imprese possono richiedere la patente a crediti sulla piattaforma dell’INL ma si tratta di un click day o la richiesta può essere effettuata entro il 31 ottobre 2024? Le aziende sono tenute ad inviare l’autocertificazione tramite PEC e poi a fare la richiesta sulla piattaforma o possono fare solo la richiesta sulla piattaforma?

Dal 1° ottobre è operativo il portale INL per richiedere la patente e la richiesta può essere fatta in qualunque momento. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva da trasmettere via PEC è un adempimento sostitutivo alla richiesta della patente ed ha validità sino al31 ottobre 2024. Ciò vuol dire che, a partire dal 1° novembre, ogni impresa che opera in un cantiere temporaneo o mobile dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite portale INL poiché l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC non avrà più efficacia. Se una impresa in questo periodo non svolge alcun lavoro in cantiere non è tenuta ad avere la patente né ad inviare alcuna PEC, l’importante è che prima di iniziare i lavori abbia effettuato la richiesta della patente. Se quindi, ad esempio, l’impresa iniziasse i lavori il 15 novembre, entro il 14 novembre dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite il portale INL. In ogni caso, si raccomanda di effettuare tale adempimento in tempi congrui.

9) Quale intermediario chiedo se, ad oggi, esiste uno specifico modulo di delega da far sottoscrivere alla clientela di studio interessata alla richiesta della patente a crediti.

La presentazione della domanda di rilascio della patente, accedendo al portale dell’INL, può essere effettuata per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, dovrà a sua volta dichiarare di essere in possesso della delega nonché delle dichiarazioni del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti per il rilascio della patente. Dunque, è sufficiente dotarsi di una delega scritta.

10) Le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde (da parte di imprese non agricole), potature, piantumazioni ecc. sono soggette alla normativa sulla patente a crediti? Se oltre alle citate attività si effettuano lavori quali posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, si rientra nel regime della patente a crediti?

Sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett.a), del D.Lgs. n. 81/2008. L’art. 89 in parola definisce cantiere temporaneo o mobile “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X”. Pertanto, laddove le imprese indicate in domanda si trovino ad operare all’interno di un cantiere che rientri nell’elenco di cui al citato Allegato X, esse saranno tenute al possesso della patente. Ove le stesse effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, non potranno non detenere la patente a crediti.

11) I codici Ateco (74.90.99 e 72.20.00) configurano il lavoro di archeologo come intellettuale sebbene sia una figura operativa in cantiere, soprattutto in casi di rinvenimenti. Lo scavo archeologico è infatti classificato come lavoro ed è regolamentato dall’Allegato II.18 del D.Lgs. n. 36/2023. Si chiede pertanto se la loro attività possa essere considerata come “prestazioni di natura intellettuale” ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e quindi esonerata dal possesso della patente a crediti. Qualora, invece, vi sia l’obbligo della patente a crediti, dal momento che per ottenere la patente è necessaria l’iscrizione alla CCIA e dal momento che gli archeologi non hanno l’obbligo di iscrizione alla CCIA, come possono ottenere la patente a crediti per accedere al cantiere?

Gli archeologi “operano” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, le imprese o i lavoratori autonomi che operano in cantiere devono essere in possesso della patente a crediti. Per quanto concerne la richiesta della patente, considerato che l’attività di archeologo è un’attività libero professionale che prevede l’iscrizione al relativo Albo, l’interessato dichiarerà di essere in possesso dell’iscrizione alla CCIA da intendersi, da parte dell’Amministrazione, come iscrizione all’albo.

12) Il committente, nell’ambito degli appalti, è tenuto a richiedere il possesso della patente a crediti nell’elenco della documentazione trasmessa dagli appaltatori e subappaltatori?

Secondo quanto disciplinato dall’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27, dell’attestazione di qualificazione SOA. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91.

13) I Cantieri navali (di costruzione e manutenzione di imbarcazioni) sono soggetti alla normativa sulla patente a crediti?

Il cantiere navale è uno stabilimento dove si costruiscono, si riparano o si demoliscono navi. Inoltre, il D.Lgs. n. 272/1999 disciplina le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori “nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”. Pertanto, in generale i cantieri navali non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti

14) Le aziende che operano nei cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet (fibraottica) sono soggette alla normativa sulla patente a crediti?

L’art. 88, comma 2, lett. g-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’esclusione del Titolo IV “ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’ALLEGATO X”. Pertanto, in generale i cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.

15) Il comma 1 dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 esclude il possesso della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture. Si chiede se le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro (es. benne, forche, pinze, etc.) rientri nel concetto di “mera fornitura”

Le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella “mera fornitura” in quanto l’uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti.

16) Si chiede di chiarire se è tenuta al possesso della patente a crediti la società, anche consortile, di cui all’art. 31 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, laddove costituita da imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del predetto D.Lgs. n. 36/2023.

Le società consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III. Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, anche in linea con quanto disposto dal decreto legislativo n.36 del 2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.

Omissione ed evasione contributiva

Il 1° settembre scorso sono entrate in vigore le disposizioni del Dl P.N.R.R. riguardanti le misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo.

Nello specifico l’articolo  30 del Decreto:

  1. modifica il regime delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), previste per le fattispecie di omissione ed evasione contributiva;
  2. introduce nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’INPS;
  3. rafforza l’attività di accertamento e di controllo dell’INPS.

Analizziamo, di seguito, le modifiche apportate alla disciplina delle sanzioni civili.

L’obiettivo delle modifiche è quello di novellare il sistema delle sanzioni civili, sia con riferimento ai casi di omissione, sia con riferimento ai casi di evasione contributiva, al fine di incentivare il processo di regolarizzazione contributiva e l’emersione delle basi imponibili, modulando la misura delle sanzioni in ragione dei tempi di pagamento della contribuzione omessa o accertata e non versata, rispetto alla scadenza legale prevista o notificata per il pagamento.

L’omissione contributiva

Inquadramento

Questa fattispecie si realizza nel caso di mancato pagamento o ritardato pagamento dei contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che questa fattispecie si realizza «quando tutti gli adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il pagamento».

Le sanzioni civili

L’omissione contributiva è sanzionata con l’applicazione di una sanzione civile, in ragion d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

Il tasso ufficiale di riferimento corrisponde all’attuale tasso di interesse sulle operazioni di riferimento principali dell’Eurosistema fissato dalla BCE. Ad oggi è pari al 3,65% (Cfr. Circolare INPS numero 89 del 16-09-2024 e Comunicato Stampa BCE del 12 settembre 2024).

La sanzione è pari al 9,15% in ragione d’anno.

La novità introdotta dal decreto-legge

Il decreto-legge ha previsto che, nel caso in cui il pagamento dei contributi o premi sia effettuato entro 120 giorni, in un’unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, non si applica la maggiorazione. Quindi la sanzione civile sarà pari soltanto al tasso di interesse sulle operazioni di riferimento principali (già tasso ufficiale di riferimento).

Resta confermato che la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

L’evasione contributiva

Inquadramento

Il DL riscrive interamente il testo della fattispecie della evasione contributiva nel seguente modo: «evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l’occultamento di rapporti di lavoro in essere, di retribuzioni erogate ovvero di redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo».

Questa fattispecie si realizza nel caso in cui il datore di lavoro, oltre al mancato pagamento dei contributi, ometta di denunciare agli enti previdenziali i rapporti di lavoro in essere e/o le relative retribuzioni.

È sufficiente, infatti, che la denuncia obbligatoria, la registrazione o la dichiarazione sia mancata o incompleta o non conforme al vero, dal momento che, così facendo viene nascosta all’ente previdenziale l’effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell’imposizione contributiva.

Le sanzioni civili

E’ prevista una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Le riduzioni della sanzione civile introdotte dal DL

La prima riduzione è prevista nel caso in cui la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima delle contestazioni o delle richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi.

In questo caso, la sanzione civile è pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Ad oggi la sanzione è del 9,15%.

La seconda riduzione è prevista nel caso in cui il versamento in unica soluzione dei contributi o premi venga effettuato entro novanta giorni dalla denuncia.

In tale ipotesi, si applica una maggiorazione sul tasso ufficiale di riferimento di 7,5 punti. Ad oggi la sanzione è pari al 11,15%.

In ogni caso, la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

In caso di pagamento rateale, si applicano le due riduzioni della sanzione civile a condizione che venga versata la prima rata.

Nel caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura intera, pari al 30% dei contributi nel limite massimo del 60%.

Nel caso in cui non siano state pagate le sanzioni civili per l’omissione e l’evasione contributiva, sul debito contributivo si applicano gli interessi di mora previsti dall’articolo 30 del d.P.R. n. 602/1973 (Testo unico sul reddito).

Situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli Enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive

L’introduzione di una nuova fattispecie ha una finalità deflattiva del contenzioso, con lo scopo di incentivare il pagamento tempestivo a seguito dell’accertamento, sia documentale che ispettivo.

Per questa fattispecie, si applicano le sanzioni civili previste nella misura piena per l’omissione (tasso ufficiale di riferimento aumentato di 5,5 punti) e per l’evasione contributiva (30% e massimo 60 % dei contributi o premi non corrisposti), nella misura del 50%, qualora il pagamento dei contributi e premi venga effettuato, in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione.

In caso di pagamento rateale, si applica questa sanzione al versamento della prima rata.

In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura piena della sanzione civile prevista per l’omissione e l’evasione contributiva.

Mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuta in sede giudiziale o amministrativa

In questo caso è previsto il pagamento degli interessi legali di cui all’articolo 1284 c.c. al posto della precedente sanzione civile (con limite massimo del 40% dei contributi) pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

Il versamento dei contributi o premi deve essere effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Pubblicata in G.U. la Legge che introduce il “Bonus Natale”

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 236/2024 è stata pubblicata la Legge n. 143/2024, di conversione, con modificazioni, del DL n. 113/2024, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

Elenchiamo, di seguito, le principali novità che riguardano le aziende e i lavoratori:

  • Art. 1 – Disposizioni in materia di credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica;
  • Art. 2 – Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia;
  • Art. 2-bis – Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti;
  • Art. 2-ter – Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono;
  • Art. 3 – Disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche;
  • Art. 4 – Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche;
  • Art. 6 – Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri.

L’articolo 2-bis prevede il cd. bonus Natale, ovvero un’indennità pari a 100 euro da riconoscere ai lavoratori dipendenti.

Tale gratifica (che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore) verrà erogata con la busta paga di dicembre solo nel caso in cui il dipendente soddisfi, contemporaneamente, i seguenti requisiti:

  1. Abbia un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
  2. Abbia il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR, oppure abbia almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;
  3. L’imposta lorda determinata sui redditi di cui all’articolo 49 del TUIR, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato TUIR.

Sarà cura dello studio, nel corso delle prossime settimane, inviare ai clienti apposita informativa per il personale e modulistica.

Patente a crediti – le prime FAQ dell’INL

In data 4 ottobre 2024 sono state pubblicate da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro le prime FAQ inerenti alla nuova patente a crediti (reperibili al seguente link) :

1) La circ. n. 4/2024 stabilisce la possibilità di trasmettere, in una prima fase, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente e che “la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data”. Fino a quando è possibile presentare l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva?
L’invio tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili. Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all’invio della PEC. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre – data a partire dalla quale entra in funzione il portale realizzato per il rilascio della patente a crediti – le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale. In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l’operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale.

2) La norma non indica la categoria di SOA di cui dev’essere in possesso l’azienda per essere esclusa dall’obbligo di possedere la patente a crediti. Si chiede di conoscere se la categoria della SOA resta irrilevante, avendo la norma precisato esclusivamente la classificazione.
Come indicato nella circolare 4/2024 dell’INL, il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.

3) La norma indica al singolare sia il possesso del DVR sia la nomina del RSPP: per una azienda che abbia più unità operative e, quindi, potenzialmente più DVR e più RSPP, come deve interpretarsi la disposizione?
Il rilascio della patente è soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo, dei requisiti indicati dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora un’azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.

4) Il nuovo obbligo formativo (ad es. per il datore di lavoro) sconta sia l’entrata in vigore del nuovo accordo Stato Regioni, sia la scadenza del periodo entro il quale è obbligatorio iniziare ad applicare la nuova normativa. Occorrono, quindi, chiarimenti in merito all’oggetto della autocertificazione.
La dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.

Periodo di comporto: se il lavoratore è disabile, il datore di lavoro deve acquisire informazioni specifiche

Con la sentenza n. 14402/2024 della Cassazione Civile, Sezione Lavoro, i Giudici affermano che, prima di adottare un provvedimento di licenziamento per superamento del periodo di comporto da parte di un lavoratore con disabilità, sorge per il datore di lavoro l’onere di acquisire informazioni sull’eventualità che le assenze siano connesse a uno stato di disabilità, per poter valutare gli elementi utili per approntare accorgimenti ragionevoli che evitino il recesso dal rapporto di lavoro.

Contratti a termine: nuova valutazione per il risarcimento del danno

A seguito dell’entrata in vigore del DL n. 131/2024 (che modifica l’art. 28 del D. Lgs. 81/2015), subisce una modifica la valutazione del risarcimento del danno in caso di contratti a termine ritenuti illegittimi dal giudice.

Nello specifico, il nuovo testo, risulta così formulato:

  1. L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6.
  2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge n. 604 del 1966. Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.

Patente a crediti per l’accesso ai cantieri – al via l’operatività dal 1° ottobre

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 221 del 20.09.2024) del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 settembre 2024 n. 132 e della successiva pubblicazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro della circolare n. 4 del 23.09.2024, prende definitivamente avvio la patente a crediti.

Con la circolare di studio n. 63 – reperibile al seguente link – abbiamo analizzato i soggetti interessati, i requisiti per il rilascio, le modalità operative e le tempistiche e, soprattutto, la fase transitoria in vigore fino al 31 ottobre, demandando l’analisi degli ulteriori punti alla circolare dell’INL.

Merita ricordare che:

  • Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre p.v..
  • In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato alla circolare, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
  • Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

Allegati alla circolare di studio, sono presenti anche:

  • il Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 132 del 18.09.2024;
  • la Circolare INL n. 4/2024;
  • l’Autocertificazione/dichiarazione sostitutiva per il rilascio della patente a crediti.

In base all’art.1, comma 2, del DM n. 132/2024, la patente a crediti è obbligatoria per “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”, intendendo, quindi, l’elenco di cui all’allegato X del D.Lgs. n. 81/2008:

  1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
  2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Cassazione: il datore di lavoro non può trattenere i costi di gestione connessi alla cessione del quinto

La Corte di Cassazione – nella sentenza 22362/2024 – ha affermato che il datore di lavoro non può trattenere dalla busta paga del dipendente un importo a copertura dei costi di gestione amministrativi della cessione del quinto dello stipendio attivata dal lavoratore, a meno che sia dimostrata l’eccessiva gravosità dell’adempimento amministrativo, condannando il datore di lavoro a restituire ai dipendenti le somme trattenute in busta paga quale ristoro del costo di gestione amministrativa della cessione del quinto dello stipendio.

La società ricorrente ha evidenziato il sorgere di una c.d. doppia obbligazione (il pagamento della retribuzione e quello della cessione del quinto) comporta un aumento dei costi che non possono considerarsi quali normali operazioni connesse al rapporto di lavoro; pertanto, non di competenza esclusiva datoriale, ma connesse a una libera scelta del lavoratore per esigenze personali.

Secondo i giudici di legittimità, la cessione del quinto non richiede il consenso dell’azienda (debitore ceduto) per la quale «è normalmente irrilevante chi sia il soggetto destinatario del pagamento». Tuttavia, la decisione dello sdoppiamento del creditore non deve risultare «in concreto, eccessivamente gravosa […] ossia deve rispettare i limiti di correttezza e buona fede», limiti che riguardano «soltanto il profilo del pagamento, ossia dell’adempimento».

Inoltre – sempre secondo la Cassazione – la cessione del credito consente di soddisfare esigenze del dipendente che «non sono assolutamente estranee al rapporto di lavoro […] ma sono radicate in esso […] e ciò per effetto del riconoscimento normativo di un diritto potestativo del lavoratore ad ottenere finanziamenti mediate la cessione fino a un quinto dello stipendio».

L’onere amministrativo a carico del datore di lavoro deve essere valutato tenendo conto delle dimensioni dell’impresa che, in base al numero di dipendenti, è tenuta ad avere una struttura amministrativa corrispondente alla sua dimensione, anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2086 del Codice civile, secondo cui l’imprenditore operante in forma societaria o collettiva ha «il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa».

Ne consegue che, se l’onere risultasse effettivamente insopportabile per l’azienda, sarebbe possibile prevedere un accordo a tre, in base al quale i costi vengono sopportati dalla società che eroga il finanziamento.

Affitto non regolare ai lavoratori immigrati stagionali: le sanzioni arrivano fino a 5.500 euro

Se il datore di lavoro affitta un alloggio senza idoneità o a canone eccessivo a lavoratori immigrati stagionali, rischia una sanzione fino a 5.500 euro.

E’ la previsione dell’articolo 24, comma 3 del Testo Unico sull’Immigrazione (Dlgs 286/1998), il quale afferma che il canone non può essere eccessivo rispetto alla qualità dell’alloggio e alla retribuzione e comunque non può essere superiore a un terzo di quest’ultima.

L’Italia, insieme ad altri Stati membri dell’unione, è stato destinataria di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea nella aprile 2023 perché non aveva recepito pienamente la direttiva 2014/36/Ue sui lavoratori stagionali che mira a garantire condizioni di lavoro e di vita dignitose, pari diritti e una sufficiente protezione dallo sfruttamento, per l’ammissione nell’Ue dei lavoratori stagionali stranieri.

In conseguenza di ciò, è stata inserita una specifica previsione secondo la quale «il datore di lavoro che, in violazione del comma 3, mette a disposizione del lavoratore straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o a un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell’alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l’importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 5.500 euro per ciascun lavoratore straniero. Il canone è sempre eccessivo quando è superiore ad un terzo della retribuzione.».

La direttiva 2014/36/Ue è stata recepita nel nostro ordinamento con il Dlgs 203/2016 che ha riscritto integralmente l’articolo 24 del Testo unico immigrazione, già indicando gli obblighi che il datore di lavoro deve rispettare. Nell’articolo 24, comma 3, viene previsto l’obbligo del datore di lavoro che fornisca l’alloggio al lavoratore, di esibire al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno il titolo atto a dimostrare l’effettiva disponibilità dell’abitazione, le condizioni a cui è sottoposto il lavoratore per usufruirne e la sussistenza dei requisiti di idoneità alloggiativa. Qualora sia previsto un canone di locazione esso dovrà essere proporzionato sia alla qualità della sistemazione alloggiativa, sia ai trattamenti retributivi riservati al lavoratore: l’importo del canone di locazione non potrà, comunque, superare un terzo dell’importo della retribuzione, né essere detratto automaticamente dai compensi dovuti al lavoratore.

Rinnovato il Ccnl per il settore Moda Tessile/Chimica – Ceramica Concia artigiano

In data 16 luglio 2024 è stato sottoscritto dalle parti sociali (CNA Federmoda, CNA Produzione, Cna artistico e tradizionale, Cna servizi alla comunità, Confartigianato moda, Confartigianato chimica, Confartigianato ceramica, Casartigiani, Claai con Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil ) il nuovo testo del Ccnl per i dipendenti dalle aziende artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, pulitinto lavanderia e occhialeria e dalle aziende artigiane dei settori della chimica, gomma, plastica, vetro e ceramica, nonché il relativo accordo integrativo 22 luglio 2024 per il rinnovo del CCNL. L’accordo decorre dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2026.

Vediamo, di seguito, le principali novità:

  • Il campo di applicazione è stato esteso al settore conciario;
  • L’accordo riguarda i dipendenti dalle aziende artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderia e occhialeria e dalle aziende artigiane dei settori della chimica;
  • È prevista un’erogazione di un importo una tantum per i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, a copertura del periodo di carenza contrattuale;
  • L’accordo fissa, a decorrere dal 1° luglio 2024, i minimi retributivi previsti per i settori chimica, gomma plastica e vetro e per le aziende della concia;
  • Il testo definisce gli importi degli scatti per i settori chimica, concia, gomma plastica e vetro;
  • Viene introdotta la classificazione per il settore conciario;
  • Viene riformulata la durata massima del periodo di prova per i vari settori e livelli;
  • La maggiorazione per le ore prestate oltre l’orario contrattuale viene aumentata;
  • Malattia: viene Modificata la disciplina del comporto per malattia, con estensioni per lavoratori con disabilità e patologie oncologiche;
  • Sono stati modificati i periodi di preavviso per licenziamento e dimissioni nei vari settori;
  • Anche la disciplina dell’apprendistato subisce delle modifiche (ad esempio sulla durata, sospensioni, retribuzione e scatti di anzianità);
  • Viene introdotta la disciplina del lavoro agile.