La Sentenza n. 17004/2024 della Cassazione Civile – Sezione Lavoro stabilisce che, in tema di contratti di lavoro, il controllo di terzi (siano questi guardie particolari giurate o addetti di un’agenzia investigativa) non può riguardare, in nessun caso, né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l’inadempimento stesso riconducibile, come l’adempimento, all’attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza.
In conseguenza di ciò, la sentenza d’appello che conferma il licenziamento per giusta causa basato sull’assunto secondo il quale l’attività lavorativa del dipendente poteva essere controllata dall’agenzia investigativa al fine di verificare il corretto adempimento delle prestazioni cui questi era tenuto, viene cassata con rinvio.