Lavoratori somministrati: comunicazione annuale

Le aziende che hanno utilizzato – nel corso del 2024 – lavoratori somministrati, sono tenute ad effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2024.

La scadenza per l’invio della suddetta comunicazione è il 31 gennaio 2025.

I dati che la suddetta comunicazione deve contenere sono:

  • il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi,
  • la durata dei suddetti contratti,
  • il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

La comunicazione può essere inviata tramite posta raccomandata A/R oppure tramite posta elettronica certificata.

Si ricorda che, in caso di mancato assolvimento, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista ha un importo variabile tra € 250,00 e € 1.250,00.

Per completezza di trattazione si rinvia alla Circolare dello Studio n. 28/2012 sottolineando che il riferimento normativo aggiornato è l’art. 36, comma 3, del D.Lgs. 81/2015.

Si allega un fac-simile di comunicazione:

Comunicazione-annuale-somministrati-Fac-simile

Fissato il metodo di calcolo della prova per i rapporti a termine inferiori a 12 mesi

Il Collegato lavoro, approvato dal Senato, stabilisce i criteri numerici per determinare la durata del periodo di prova nei rapporti a tempo determinato.

Nello specifico, fatte salve più favorevoli disposizioni del contratto collettivo, la durata del periodo di prova nei contratti a termine è stabilita in un giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario.

Si sottolinea che il periodo di prova non può avere, in ogni caso, durata minima inferiore a 2 giorni e viene fissato anche un tetto alla durata massima, che non può essere superiore a 15 giorni per i contratti a termine fino a 6 mesi, né superiore a 30 giorni per i contratti di durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi.

Pagamento retribuzioni del mese di dicembre 2024

Le retribuzioni erogate al personale dipendente sono computate come costi – e per il lavoratore stesso come reddito – se erogate nel periodo d’imposta (01.01 – 31.12). Esiste, però, un’eccezione, il c.d. criterio di cassa allargato.

Infatti, per poter essere contabilizzate le retribuzioni relative al mese di dicembre 2024 tra i costi aziendali sostenuti nell’anno e includerle nel reddito percepito nello stesso periodo d’imposta dal lavoratore, le stesse devono essere pagate al lavoratore al massimo entro il 12 gennaio dell’anno successivo.

Settore Logistica, Trasporto Merci e Spedizione: sottoscritta l’ipotesi di accordi per il nuovo Ccnl

Il 6 dicembre 2024 la parti sociali hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl Logistica, Trasporto Merci, Spedizione, scaduto lo scorso 31 marzo.

Il testo copre il periodo 1° aprile 2024 – 31 dicembre 2027 che le Parti sociali avevano già coperto parzialmente con l’erogazione di un importo mensile a titolo di ICE (Indennità di Copertura Economica) pari a 69,99 euro lorde al livello B3 (importi diversi erano stati previsti per gli altri livelli della classificazione del personale viaggiante e non viaggiante). Tale elemento economico sarà presente nei cedolini paga con competenza fino al 31 dicembre 2024.

Tra le voci che compongono la retribuzione base viene introdotto l’Elemento Economico d’Area (EPA), che avrà importi differenziati sulla base dei livelli di inquadramento e avrà effetto su tutti gli istituti contrattuali e di legge.

Aumenti

Gli aumenti contrattuali avranno decorrenza dal 1° gennaio 2025 e porteranno – con riferimento al personale viaggiante inquadrato al livello B3 – a un incremento economico a regime pari a 260 euro così suddivisi:

  1. 140 euro sul tabellare;
  2. 120 euro a titolo di EPA.

Gli aumenti saranno erogati dalle seguenti decorrenze:

  • Dal 1° gennaio 2025 – 90 euro sul tabellare e 40 euro di EPA;
  • Dal 1° gennaio 2026 – 40 euro sul tabellare;
  • Dal 1° gennaio 2027 – 40 euro di EPA;
  • Dal 1° giugno 2027 – 10 euro sul tabellare e 40 euro a titolo di EPA.

Per il personale non viaggiante inquadrato al livello 3 Super l’incremento economico a regime sarà pari a 230 euro, così suddivisi:

  1. 140 euro sul tabellare;
  2. 90 euro a titolo di EPA.

Gli aumenti avranno le seguenti decorrenze:

  • Dal 1° gennaio 2025 90 euro sul tabellare e 30 euro di EPA;
  • Dal 1° gennaio 2026 40 euro sul tabellare;
  • Dal 1° gennaio 2027 30 euro di EPA;
  • Dal 1° giugno 2027 10 euro sul tabellare e 30 euro a titolo di EPA.

Gli importi degli incrementi sono stati riparametrati per tutti gli altri livelli di inquadramento.

Adeguamento degli importi delle indennità di trasferta

Dal 1° gennaio 2025 gli importi saranno distinti in base alle categorie di servizi e alle fasce orarie di impegno extra-urbano:

1) per i servizi in territorio nazionale dalle 6 alle 12 ore 23,80 euro, dalle 12 alle 18 ore 35,02 euro, dalle 18 alle 24 ore 43,16 euro;

2) per i servizi in territorio estero: dalle 6 alle 12 ore 31,94 euro, dalle 12 alle 18 ore 45,05 euro, dalle 18 alle 24 ore 62,49 euro.

Il campo di applicazione del Ccnl

Viene esteso alle seguenti attività:

  • corrieri espresso,
  • imprese svolgenti attività soggette all’autorizzazione postale generale,
  • dalle aziende di trasloco,
  • dalle aziende svolgenti attività di consegna e montaggio arredi;
  • altre attività di logistica al di fuori della filiera del trasporto e della movimentazione merci.

Diritto alla disconnessione

Sancito per la prima volta il diritto alla disconnessione del personale durante le pause e i giorni di assenza, con eccezione del “personale con funzioni direttive da identificarsi con i quadri e con quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa, nonché il personale viaggiante per le comunicazioni necessarie al regolare svolgimento dell’attività lavorativa del conducente o per garantire la sicurezza del conducente stesso, del veicolo, della merce e/o del patrimonio aziendale”.

Preavviso

Viene ampliato il periodo di preavviso in caso di dimissioni e licenziamento del personale viaggiante di cui ai livelli A3, B3, C3, che passa dagli attuali 15 a 20 giorni di calendario, e l’eliminazione del livello 6J a partire dal 31 dicembre 2025.

Patente a crediti: precisazioni dall’Inl sul calcolo della sanzione amministrativa

L’INL fornisce – con la nota 9326/2024 – nuove indicazioni sulla patente a crediti; nello specifico sulla procedura per il calcolo delle sanzioni amministrativa in caso di soggetti privi di patente.

La normativa vigente prevede che “la patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili (…)”. Stessa previsione si applica all’impresa o al lavoratore autonomo che operano privi di patente o alle imprese e ai lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia, privi di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine o, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

La nota evidenzia che il valore dei lavori sul quale calcolare l’importo della sanzione amministrativa, cui vanno incontro imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri privi di patente a crediti (o di un documento equivalente) o con una patente con meno di 15 crediti, è quello riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore. Tale valore è da considerarsi al netto dell’Iva.

Ne consegue che, in sede di verifica ispettiva, gli ispettori del lavoro potranno chiedere tanto all’impresa o al lavoratore autonomo, quanto al committente, l’esibizione del contratto o del capitolato. Inoltre, sarà possibile prendere a riferimento anche eventuali preventivi formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo sottoscritti per accettazione dal committente.

Se le parti non hanno formalizzato e indicato il valore dei lavori, così come nel caso in cui il 10% del valore dei lavori risulti di importo inferiore a 6mila euro, la sanzione verrà determinata prendendo a riferimento detta soglia minima.

Una volta individuato il dato economico di rifermento – 10% del valore dei lavori ovvero, se tale importo risulti inferiore o non noto, la soglia minima di 6mila euro prevista dal legislatore – la quantificazione in concreto della sanzione avverrà applicando l’articolo 16 della legge 689/1981. Ne consegue che per lavori di valore fino a 60mila euro la sanzione amministrativa sarà sempre pari a 2mila euro, ovvero, ai sensi del citato articolo 16, pari alla terza parte della sanzione prevista.

Ai fini dell’accertamento dell’illecito e dell’irrogazione della relativa sanzione, è competente – oltre agli ispettori del lavoro – anche il personale delle aziende sanitarie locali, ex articolo 13 del Dlgs 81/2008. In caso di mancato pagamento della sanzione, l’Ispettorato del lavoro competente a emanare la relativa ordinanza-ingiunzione sarà quello nel cui ambito territoriale opera il funzionario che ha accertato l’illecito.

Da ultimo,  nella nota viene evidenziato che il personale ispettivo allontanerà l’impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento, informando gli stessi dell’impossibilità di operare all’interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), del Dlgs 81/2008 in assenza di patente o di documento equivalente ovvero con una patente con punteggio inferiore ai 15 crediti.

Ccnl Grafici, editoriali artigianato: sottoscritto l’accordo di rinnovo

Il 18 novembre 2024 le parti sociali hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo per il comparto artigiano del settore grafici ed editoriali.

Il testo decorre dal 01/01/2023 e sarà valido fino al 31/12/2026 e si applica alle imprese artigiane così come definite dalle normative vigenti ed ai consorzi imprese artigiane, alle micro-imprese non artigiane così come definite dalle normative vigenti ed ai consorzi di queste e alle piccole e medie imprese ed ai consorzi di imprese operanti nei seguenti settori:

  • arti grafiche;
  • prestampa;
  • stampa (tradizionale e digitale);
  • legatoria;
  • serigrafia;
  • editoria;
  • cartotecnica;
  • grafica pubblicitaria;
  • grafinformatica;
  • studi di progettazione tecnico-grafica;
  • fotografia, videofotografia ed affini;
  • eliografie;
  • copisterie;
  • servizi di informatica, telematica, progettazione, realizzazione e sviluppo di software, implementazione e manutenzione di hardware (rientrano in tale attività quelle nelle quali l’implementazione e manutenzione di hardware risulta strumentale all’erogazione di servizi
    informatici);
  • la progettazione, produzione, distribuzione, manutenzione ed assistenza di software di qualunque tipo e natura (gestionale, multimediale, di comunicazione, web ed affini);
  • l’assemblaggio, la commercializzazione, il noleggio, la manutenzione di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione, ICT (rientrano in tale attività quelle nelle quali la commercializzazione dei prodotti risulta strumentale all’erogazione di servizi informatici e
    digitali);
  • imprese digitali e dei servizi digitali di nuova generazione (Intelligenza artificiale);
  • Alle Imprese che svolgono attività di social media management
    i servizi, anche innovativi, rientranti nell’ambito di attività di consulenza (informatica, organizzativa, alle imprese, direzionale, qualità ed affini).
  • le ricerche di mercato economiche, i sondaggi di opinione e telemarketing, call center, agenzie certificati e disbrigo pratiche, organizzazione eventi, interpretariato;
  • la produzione e gestione di servizi multimediali e di rete e della relativa apparecchiatura, commercio elettronico.

Aumenti retributivi e “una tantum”

Le Parti hanno convenuto, per le Imprese artigiane gli incrementi retributivi parametrati sul livello di seguito indicato a partire dall’1.12.2024, dall’1.7.2025, dall’1.3.2026 e dall’1.11.2026.

La parte economica prevederà un aumento a regime di 200 euro al IV livello per le imprese artigiane:

  • 1ª tranche 70,00 euro dal 1° dicembre 2024,
  • 2ª tranche 45,00 euro dal 1° luglio 2025,
  • 3ª tranche 45,00 euro dal 1° marzo 2026,
  • 4ª tranche di 40,00 euro dal 1° novembre 2026

Per quelle non artigiane è previsto un aumento a regime di 207 euro:

  • 1ª tranche 70,00 euro dal 1° dicembre 2024,
  • 2ª tranche 45,00 euro dal 1° luglio 2025,
  • 3ª tranche di 45,00 euro dal 1° marzo 2026,
  • 4ª tranche di 47,00 euro dal 1° novembre 2026.

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo
interessato, pari a 150 euro.

L’importo verrà erogato in due soluzioni:

  • la prima pari a 100 euro con la retribuzione del mese di febbraio 2025,
  • la seconda pari a 50 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2026.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L’importo dell'”una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del T.F.R.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di dicembre 2024.

L’importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.

Inoltre, il testo tratta i seguenti argomenti principali:

  • Il contratto a tempo determinato, introducendo le ipotesi di stagionalità e ulteriori causali per la stipula;
  • Il contratto di apprendistato, con una specifica revisione sugli scatti di anzianità;
  • Istituzione di un’ulteriore commissione dedicata alle tematiche relative alle certificazioni ESG;
  • Miglioramento relativo al trattamento di malattia relativamente alla carenza e al comporto di ulteriori 90 gg per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della legge 68/99;
  • Nuovo congedo retribuito per le donne vittime di violenza di genere.

Impiego di lavoratore extra comunitario senza permesso di soggiorno: la pronuncia della Cassazione

La sentenza di Cassazione n. 37866/2024 riporta l’attenzione sul tema dell’assunzione di cittadini extra comunitari privi del permesso di soggiorno.

Ricordiamo che l’art. 22 del D.L.vo n. 286/1998 punisce il datore di lavoro che impieghi per sé o recluti lavoratori per farli lavorare presso altri, comprendendo non solo l’imprenditore che pone in essere una attività organizzata, ma anche il semplice cittadino che assume alle proprie dipendenze una lavoratrice destinata a svolgere una qualsiasi attività subordinata attraverso un rapporto a termine o a tempo indeterminato come nel caso del lavoratore domestico.

La norma, che si applica anche in presenza di un permesso scaduto o non rinnovato, stabilisce per il datore la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa di 5.000 euro per ogni cittadino extracomunitario irregolare impiegato.

Il caso in esame, riguardava un datore di lavoro condannato in primo grado per aver assunto con contratto di lavoro domestico per la cura dei proprio genitori, una cittadina di origine moldava, priva del permesso di soggiorno.

Secondo i Giudici della Corte d’Appello l’imputato non aveva commesso il fatto; la decisione si fonda sula fatto che la persona non avesse assunto la qualità di datore di lavoro “essendosi accertato che il padre, sebbene anziano, era un soggetto autosufficiente in grado di gestire i propri interessi, ivi compreso il pagamento della retribuzione mensile”.

La pronuncia definitiva dalla Corte di Cassazione annulla la sentenza di Appello, affermando che si identifica datore di lavoro anche il semplice cittadino che assume – per sé o per conto di altri – lavoratori privi del permesso di soggiorno. Nello specifico, la persona ha avuto un comportamento attivo, perché ha contattato la badante e l’ha assunta, a causa delle precarie condizioni di salute dei propri genitori, riservandosi di regolarizzarla in un momento successivo; circostanza che non si è mai verificata.

La sentenza ripercorre il sentiero già intrapreso nella precedente sentenza n. 12686/2023, nella quale si afferma che la previsione della legge identifica in un c.d. “reato proprio” quello che può essere commesso solo dal datore di lavoro e che si verifica ogni volta che la prestazione lavorativa del dipendente extra comunitario si svolga nell’interesse e sotto la direzione di un soggetto terzo come il figlio di genitori anziani.

Cassazione: mobbing e straining

La Cassazione Civile – Sezione Lavoro nella Sentenza 15957/2024 opera le seguenti classificazioni i termini di mobbing e straining:

  • Si configura la fattispecie di mobbing lavorativo quando ricorre l’elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro, e quello soggettivo dell’intendimento persecutorio nei confronti della vittima, a prescindere dall’illegittimità intrinseca di ciascun comportamento;
  • Si configura lo straining quando vi siano comportamenti “stressogeni” scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie.

Cassazione: come rileva la tipizzazione del Ccnl nel licenziamento disciplinare

La Sentenza n. 5588/2024 della Cassazione Civile – Sezione Lavoro – stabilisce che, in materia di licenziamento per giusta causa, non è vincolante la tipizzazione contenuta nel Ccnl, poiché il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta rientra nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti della fattispecie.

Tuttavia, è bene ricordare che la scala dei valori di riferimento fissata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri utilizzati per integrare la clausola generale dell’art. 2119 c.c. (recesso per giusta causa), poiché al datore di lavoro è preclusa la possibilità di irrogare un licenziamento disciplinare se lo stesso configura una sanzione più grave di quella prevista dal Ccnl in relazione ad una determinata infrazione.

Metalmeccanica artigianato: firmato l’accordo per il rinnovo

Il 19 novembre 2024 è stato sottoscritto dalle parti sociali (Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai, e i sindacati dei lavoratori Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil) l’accordo per il rinnovo del Ccnl dell’Area Meccanica – Artigianato.

La sfera di applicazione del nuovo testo, oltre alle imprese artigiane della metalmeccanica, installazione di impianti, autoriparatori, orafi, argentieri e affini, nonché alle aziende del settore odontotecnica e del restauro, viene estesa alle imprese artigiane che svolgono attività di progettazione industriale e di macchine e alle imprese che operano nei settori della metalmeccanica e installazione di impianti specializzate nei servizi svolti nell’ambito di attività subacquee.

L’accordo copre il periodo 2023-2026, già in parte coperto con l’erogazione di un importo mensile a titolo di Afac (Acconto su futuri aumenti contrattuali). Questo elemento economico sarà presente nei cedolini paga fino al 30 novembre 2024, dopodiché cesserà di essere erogato a titolo di acconto e diverrà, a tutti gli effetti, parte della retribuzione tabellare a partire dal 1° dicembre 2024.

In aggiunta all’importo di cui sopra, è stato previsto un nuovo incremento retributivo. L’incremento sarà erogato 4 tranches; a regime, le retribuzioni saranno in incrementate dei seguenti importi:

– Metalmeccanica e Installazione di Impianti: 120 euro al 4° livello;

– Orafi, Argentieri e Affini: 120 euro al 4° livello;

– Restauro: 144 euro al 4° livello;

– Odontotecnici: 109 euro al 4 livello.

Gli importi retribuitivi relativi agli altri livelli di inquadramento saranno oggetto di uno specifico accordo sottoscritto tra le organizzazioni datoriali e sindacali.

Tra le altre novità contenute nel testo troviamo:

  • l’introduzione degli scatti di anzianità per tutti i lavoratori in apprendistato nella misura di 10 euro, la cui maturazione decorre per tutti (neo assunti e rapporti in corso) a partire dal 1° gennaio 2024;
  • l’allungamento del periodo di preavviso in caso di licenziamento e dimissioni;
  • previsione di 16 ore di formazione individuale da svolgersi durante l’orario di lavoro.

E’ introdotta anche una modifica alla normativa dell’orario di lavoro, secondo la quale sarà possibile stipulare accordi per la distribuzione non uniforme dell’orario giornaliero, oggi pari a 8 ore. La distribuzione non uniforme può essere realizzata nel limite di 9 ore giornaliere di lavoro ordinario e a condizione che non si tratti di una modifica meramente transitoria, ma riguardi esigenze organizzative strutturali.

Nell’ambito della sua applicazione restano fermi i limiti di cui all’articolo 22 comma terzo che prevedono: massimo 2 ore giornaliere di lavoro straordinario e 10 ore settimanali.