La legge 13 dicembre 2024, n. 203 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024) modifica le disposizioni che regolano la risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni c.d. implicite.
La nuova disposizione – pur mantenendo invariato l’impianto normativo relativo all’inefficacia delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro in mancanza della procedura prevista – prevede che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende, quindi, risolto per volontà del lavoratore.
Il lavoratore può, in ogni caso, dimostrare l’impossibilità di comunicare i motivi che giustificavano l’assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.
Come approccio, il datore di lavoro, in caso di assenza dal lavoro del lavoratore, dovrebbe sempre – preferibilmente – avviare il procedimento disciplinare per contestare l’assenza; ma quando l’assenza dovesse proseguire e superare la durata prevista dai Ccnl, potrà ritenere il rapporto di lavoro risolto per volontà del lavoratore.
E’ importante evidenziare che il datore di lavoro, prima di risolvere il rapporto di lavoro, deve obbligatoriamente dare comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Non è necessaria alcuna autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro né sarà necessario attendere che trascorra un determinato periodo in quanto si tratta di una facoltà dell’organo di vigilanza di verificare la veridicità di quanto comunicato dal datore di lavoro.