A prescindere da quanto indicato nel Contratto collettivo nazionale di lavoro, il lavoro domenicale deve sempre essere retribuito con una maggiorazione volta a compensare per la maggiore gravosità della prestazione. Questo è il contenuto della Sentenza 31712/2024 della Corte di Cassazione.
In caso in esame riguarda un gruppo di lavoratori dipendenti che svolgevano mansioni di pulitori turnisti presso l’aeroporto di Malpensa, rivoltosi al tribunale di primo grado per chiedere il pagamento di una maggiorazione della retribuzione giornaliera ordinaria per il lavoro prestato di domenica. Il datore di lavoro è stato condannato al pagamento di una maggiorazione del 30 per cento e la sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello.
Secondo i giudici di merito, la maggiorazione doveva essere riconosciuta in quanto il Ccnl applicato (che riconosceva solo il diritto al riposo compensativo a fronte del turno domenicale) non indennizzava i sacrifici incidenti sulla serie di interessi umani e familiari compromessi dall’attività lavorativa svolta di domenica.
La Cassazione conferma la lettura, affermando che non è legittima una previsione contrattuale che si limita a spostare il riposo dalla domenica a un altro giorno, senza il riconoscimento di un ulteriore vantaggio economico o di indennizzo di altra natura per il lavoratore: il lavoro prestato nella giornata di domenica, anche nel caso di differimento del riposo settimanale in altro giorno, deve essere compensato con un trattamento aggiuntivo. Tale previsione può essere contenuta nella contrattazione collettiva, ma può anche essere determinata dal giudice se l’accordo siglato dalle parti sociali non stabilisce nulla.