INL: il datore di lavoro è l’unico soggetto che può richiedere l’autorizzazione all’installazione di sistemi di videosorveglianza

Con la Nota 7020/2024 l’INL si esprime in merito alla titolarità del provvedimento autorizzativo all’installazione di sistemi di videosorveglianza affermando che la titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati acquisiti – attraverso sistemi di controllo da remoto – fanno capo esclusivamente al datore di lavoro. L’Ispettorato del lavoro non può, quindi, rilasciare il provvedimento autorizzativo, nelle ipotesi in cui il titolare dei dati acquisiti (immagini o tracciamenti) non coincida con il datore istante ma sia un soggetto terzo estraneo al rapporto di lavoro.

Nello specifico si fa riferimento – a titolo esemplificativo – alla società committente nell’ambito di un contratto di appalto o al franchising con il medesimo istante.

L’Ispettorato chiarisce che non può essere rilasciata l’autorizzazione all’installazione e utilizzo di strumenti di videosorveglianza, in quanto l’istante (datore di lavoro) è un soggetto diverso da chi effettivamente tratta i dati raccolti (committente nell’appalto o casa madre nel franchising).

Parimenti, non può essere il committente a presentare istanza, non essendo un soggetto direttamente coinvolto nel rapporto di lavoro.

Negli esempi citati (società committente o franchising), considerata la riconducibilità a un soggetto diverso dal datore di lavoro, di fatto vengono meno tutte le ragioni giustificatrici all’installazione di sistemi di controllo (tutela del patrimonio aziendale, alla sicurezza del lavoro o a ragioni di carattere organizzativo e produttivo) non essendo possibile operare alcuna corretta valutazione nell’ottica del bilanciamento di interessi con la tutela della dignità e della riservatezza dei lavoratori.

Agenzia delle entrate: Non assimilabili al rimborso welfare le spese sostenute dai dipendenti per attività sportiva dei figli

Nella risposta n. 144/E del 3 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate si pronuncia circa la possibilità di erogare – sottoforma di welfare – il rimborso delle spese per attività sportive svolte dai figli dei dipendenti all’interno di circoli sportivi e palestre o anche all’interno di istituti scolastici e se tale erogazione possa rientrare nell’ambito applicativo delle iniziative di welfare aziendale escluse da imposizione fiscale dal TUIR a titolo di prestazione di educazione e istruzione.

Con riguardo ai rimborsi delle spese sostenute per l’attività sportiva praticata dai familiari di cui all’articolo 12 del Tuir, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito in precedenza che gli stessi non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera f-­bis), del Tuir in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente i servizi di educazione e istruzione resi nell’ambito scolastico e formativo, compresi i relativi ”servizi integrativi”.

Pertanto, le spese per l’attività sportiva praticata dai familiari, possono rientrare tra le deroghe previste dal Tuir solo se svolte nell’ambito di ”iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica”.

Nella caso in esame, la Società ha dichiarato che «intende rimborsare le spese per attività sportive svolte dai figli dei dipendenti all’interno di circoli sportivi e palestre o anche all’interno di istituti scolastici ma il soggetto erogatore del servizio sarebbe sempre l’associazione sportiva che eroga corsi annuali (es. corso di tennis bisettimanale)».

In tale ipotesi, dunque, l’attività sportiva non risulta essere svolta nell’ambito di ”iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica” e, pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, le somme rimborsate dal datore di lavoro devono essere assoggettate a tassazione ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir.

Bonus Natale – Precisazioni per la compilazione della richiesta

Relativamente alla compilazione del modulo per la richiesta di erogazione del c.d. Bonus Natale, riportiamo quanto segue, ad integrazione di quanto già inviato e presente nell’informativa allegata al modulo.

I lavoratori hanno diritto all’erogazione del bonus se sono verificate contemporaneamente le prime tre ipotesi, ovvero:

  • di essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente;
  • di avere un reddito complessivo, nell’anno di imposta 2024, non superiore a 28.000 euro;
  • di avere un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo – di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR.

E una delle due ipotesi successive sui carichi familiari, ovvero:

  • di avere il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
  • almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale, come individuato dall’articolo.

Precisazioni sulla verifica dei requisiti (Circolare 19/E Agenzia Entrate)

Con riferimento alla nozione di reddito complessivo, occorre considerare l’ammontare del c.d. reddito di riferimento, per l’anno 2024.

Più in particolare, nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento), ivi incluso il bonus in commento, si tiene conto anche:

  • dei redditi assoggettati a cedolare secca,
  • dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni,
  • della quota di agevolazione ACE,
  • delle somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (c.d. mance), assoggettate a imposta sostitutiva.

Inoltre, deve essere considerata la quota esente dei redditi agevolati di cui:

  • agli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero;
  • al regime speciale per lavoratori impatriati;
  • al regime speciale per lavoratori impatriati;
  • al nuovo regime speciale per lavoratori impatriati.

Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

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Con riferimento al requisito relativo ai carichi familiari, per espressa previsione normativa, il bonus spetta al lavoratore dipendente, con almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), se, alternativamente:

  • ha il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, fiscalmente a carico;
  • fa parte di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

In relazione a quest’ultima fattispecie, si precisa che un nucleo familiare c.d. monogenitoriale sussiste qualora, alternativamente:

  1. l’altro genitore è deceduto;
  2. l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio;
  3. il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).

In queste ultime tre ipotesi, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla norma in capo al lavoratore richiedente, il bonus spetta all’unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente.

In tali casi, che si connotano per la presenza di un unico genitore, si osserva, inoltre, che la situazione di convivenza more uxorio non preclude, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti, la spettanza del bonus.

Diversamente, nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori, che lo abbiano riconosciuto, l’indennità non spetta:

  • al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale;
  • al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale;
  • al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.

In tali ipotesi, il bonus non spetta poiché il convivente non può essere considerato un coniuge fiscalmente a carico, né la famiglia può definirsi monogenitoriale, in quanto il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori.

Ulteriori precisazioni sul Bonus

  • Successivamente all’erogazione, il sostituto d’imposta verifica in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità e, ove la stessa risulti non spettante, recupera il relativo importo.
  • L’indennità è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente ed è riconosciuta anche se non è stata erogata dal sostituto d’imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta.
  • L’indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell’IRPEF.
  • Ove l’indennità erogata dal sostituto d’imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.

Decreto flussi: il Consiglio dei Ministri approva lo schema

Nella seduta n. 98 del 2 ottobre 2024 del Consiglio dei Ministri è stato approvato lo schema di decreto legge recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali“. Nello specifico:
  • Semplificate e accelerate le procedure relative al Decreto flussi, rendendole nel contempo più sicure;
  • Prevista una speciale tutela per i lavoratori stranieri vittime di sfruttamento di caporalato e di tratta;
  • Introdotto uno speciale permesso di soggiorno per casi specifici, riconosciuto a chi denuncia casi di sfruttamento o collabora attivamente per mettere in evidenza e far giungere a condanna queste situazioni; la durata iniziale è di 6 mesi, rinnovabile per un ulteriore anno e fino a copertura delle esigenze di giustizia, quindi prorogabile ulteriormente.

Patente a crediti – pubblicate nuove Faq da parte dell’INL

Sul portale dell’INL (https://www.ispettorato.gov.it/2024/10/15/patente-a-crediti-faq/) sono state pubblicate 12 ulteriori Faq relative alla patente a crediti che riepiloghiamo a seguire:

5) Ho inviato l’autocertificazione via PEC per la patente a crediti. Volevo sapere se mi deve arrivare qualcosa o basta che presenti il modulo in cantiere? Poi dal primo di novembre devo fare richiesta di quella definitiva sul portale?

L’invio della PEC esenta dalla richiesta della patente tramite portale sino al 31 ottobre 2024 e tale invio non prevede il rilascio di una ricevuta, ferma restando l’ordinaria ricevuta di consegna e accettazione collegata all’invio di un messaggio di posta elettronica certificata, che costituisce prova dell’avvenuto invio della richiesta. Dal 1° novembre sarà possibile operare in cantiere solo qualora sia stata effettuata la richiesta della patente tramite il portale dell’INL. Dunque, se l’impresa o il lavoratore autonomo è attualmente operante in un cantiere temporaneo o mobile, entro il 31 ottobre dovrà rinnovare la richiesta tramite il portale INL, al fine di poter continuare ad operare senza soluzione di continuità. Difatti, a partire dal 1° novembre 2024 l’autocertificazione/autodichiarazione inviata via PEC non avrà più efficacia. In ogni caso, si raccomanda di non attendere il 31 ottobre ma di effettuare la richiesta di rilascio della patente il prima possibile.

 

6) Nella circ. n. 4/2024 viene precisato che l’accesso al portale avviene attraverso SPID personale o CIE. Nel caso di delega chi deve effettuare l’accesso? È necessario che si acceda con lo SPID personale del legale rappresentante della società?

Come chiarito dalla circ. n. 4/2024, è possibile presentare la domanda di rilascio della patente anche per il tramite di un soggetto (qualsiasi soggetto) munito di apposita delega in forma scritta. Nel caso di delega, è possibile accedere con lo SPID o CIE del delegato.

 

7) L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata tramite PEC prevede il rilascio in modo temporaneo della patente a crediti o il mero invio della PEC abilita all’entrata dei cantieri, senza il rilascio di alcun documento?

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC abilita di per sé ad operare nei cantieri e non prevede il rilascio di alcun documento. Entro il 1° novembre 2024, per operare nei cantieri, sarà invece necessario aver effettuato richiesta della patente tramite il portale INL. Si raccomanda pertanto di richiedere il prima possibile la patente tramite il portale INL senza attendere necessariamente la data ultima del 31ottobre.

 

8) Dal 1° ottobre le imprese possono richiedere la patente a crediti sulla piattaforma dell’INL ma si tratta di un click day o la richiesta può essere effettuata entro il 31 ottobre 2024? Le aziende sono tenute ad inviare l’autocertificazione tramite PEC e poi a fare la richiesta sulla piattaforma o possono fare solo la richiesta sulla piattaforma?

Dal 1° ottobre è operativo il portale INL per richiedere la patente e la richiesta può essere fatta in qualunque momento. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva da trasmettere via PEC è un adempimento sostitutivo alla richiesta della patente ed ha validità sino al31 ottobre 2024. Ciò vuol dire che, a partire dal 1° novembre, ogni impresa che opera in un cantiere temporaneo o mobile dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite portale INL poiché l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC non avrà più efficacia. Se una impresa in questo periodo non svolge alcun lavoro in cantiere non è tenuta ad avere la patente né ad inviare alcuna PEC, l’importante è che prima di iniziare i lavori abbia effettuato la richiesta della patente. Se quindi, ad esempio, l’impresa iniziasse i lavori il 15 novembre, entro il 14 novembre dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite il portale INL. In ogni caso, si raccomanda di effettuare tale adempimento in tempi congrui.

9) Quale intermediario chiedo se, ad oggi, esiste uno specifico modulo di delega da far sottoscrivere alla clientela di studio interessata alla richiesta della patente a crediti.

La presentazione della domanda di rilascio della patente, accedendo al portale dell’INL, può essere effettuata per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, dovrà a sua volta dichiarare di essere in possesso della delega nonché delle dichiarazioni del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti per il rilascio della patente. Dunque, è sufficiente dotarsi di una delega scritta.

10) Le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde (da parte di imprese non agricole), potature, piantumazioni ecc. sono soggette alla normativa sulla patente a crediti? Se oltre alle citate attività si effettuano lavori quali posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, si rientra nel regime della patente a crediti?

Sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett.a), del D.Lgs. n. 81/2008. L’art. 89 in parola definisce cantiere temporaneo o mobile “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X”. Pertanto, laddove le imprese indicate in domanda si trovino ad operare all’interno di un cantiere che rientri nell’elenco di cui al citato Allegato X, esse saranno tenute al possesso della patente. Ove le stesse effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, non potranno non detenere la patente a crediti.

11) I codici Ateco (74.90.99 e 72.20.00) configurano il lavoro di archeologo come intellettuale sebbene sia una figura operativa in cantiere, soprattutto in casi di rinvenimenti. Lo scavo archeologico è infatti classificato come lavoro ed è regolamentato dall’Allegato II.18 del D.Lgs. n. 36/2023. Si chiede pertanto se la loro attività possa essere considerata come “prestazioni di natura intellettuale” ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e quindi esonerata dal possesso della patente a crediti. Qualora, invece, vi sia l’obbligo della patente a crediti, dal momento che per ottenere la patente è necessaria l’iscrizione alla CCIA e dal momento che gli archeologi non hanno l’obbligo di iscrizione alla CCIA, come possono ottenere la patente a crediti per accedere al cantiere?

Gli archeologi “operano” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, le imprese o i lavoratori autonomi che operano in cantiere devono essere in possesso della patente a crediti. Per quanto concerne la richiesta della patente, considerato che l’attività di archeologo è un’attività libero professionale che prevede l’iscrizione al relativo Albo, l’interessato dichiarerà di essere in possesso dell’iscrizione alla CCIA da intendersi, da parte dell’Amministrazione, come iscrizione all’albo.

12) Il committente, nell’ambito degli appalti, è tenuto a richiedere il possesso della patente a crediti nell’elenco della documentazione trasmessa dagli appaltatori e subappaltatori?

Secondo quanto disciplinato dall’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27, dell’attestazione di qualificazione SOA. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91.

13) I Cantieri navali (di costruzione e manutenzione di imbarcazioni) sono soggetti alla normativa sulla patente a crediti?

Il cantiere navale è uno stabilimento dove si costruiscono, si riparano o si demoliscono navi. Inoltre, il D.Lgs. n. 272/1999 disciplina le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori “nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”. Pertanto, in generale i cantieri navali non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti

14) Le aziende che operano nei cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet (fibraottica) sono soggette alla normativa sulla patente a crediti?

L’art. 88, comma 2, lett. g-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’esclusione del Titolo IV “ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’ALLEGATO X”. Pertanto, in generale i cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.

15) Il comma 1 dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 esclude il possesso della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture. Si chiede se le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro (es. benne, forche, pinze, etc.) rientri nel concetto di “mera fornitura”

Le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella “mera fornitura” in quanto l’uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti.

16) Si chiede di chiarire se è tenuta al possesso della patente a crediti la società, anche consortile, di cui all’art. 31 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, laddove costituita da imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del predetto D.Lgs. n. 36/2023.

Le società consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III. Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, anche in linea con quanto disposto dal decreto legislativo n.36 del 2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.

Omissione ed evasione contributiva

Il 1° settembre scorso sono entrate in vigore le disposizioni del Dl P.N.R.R. riguardanti le misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo.

Nello specifico l’articolo  30 del Decreto:

  1. modifica il regime delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), previste per le fattispecie di omissione ed evasione contributiva;
  2. introduce nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’INPS;
  3. rafforza l’attività di accertamento e di controllo dell’INPS.

Analizziamo, di seguito, le modifiche apportate alla disciplina delle sanzioni civili.

L’obiettivo delle modifiche è quello di novellare il sistema delle sanzioni civili, sia con riferimento ai casi di omissione, sia con riferimento ai casi di evasione contributiva, al fine di incentivare il processo di regolarizzazione contributiva e l’emersione delle basi imponibili, modulando la misura delle sanzioni in ragione dei tempi di pagamento della contribuzione omessa o accertata e non versata, rispetto alla scadenza legale prevista o notificata per il pagamento.

L’omissione contributiva

Inquadramento

Questa fattispecie si realizza nel caso di mancato pagamento o ritardato pagamento dei contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che questa fattispecie si realizza «quando tutti gli adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il pagamento».

Le sanzioni civili

L’omissione contributiva è sanzionata con l’applicazione di una sanzione civile, in ragion d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

Il tasso ufficiale di riferimento corrisponde all’attuale tasso di interesse sulle operazioni di riferimento principali dell’Eurosistema fissato dalla BCE. Ad oggi è pari al 3,65% (Cfr. Circolare INPS numero 89 del 16-09-2024 e Comunicato Stampa BCE del 12 settembre 2024).

La sanzione è pari al 9,15% in ragione d’anno.

La novità introdotta dal decreto-legge

Il decreto-legge ha previsto che, nel caso in cui il pagamento dei contributi o premi sia effettuato entro 120 giorni, in un’unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, non si applica la maggiorazione. Quindi la sanzione civile sarà pari soltanto al tasso di interesse sulle operazioni di riferimento principali (già tasso ufficiale di riferimento).

Resta confermato che la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

L’evasione contributiva

Inquadramento

Il DL riscrive interamente il testo della fattispecie della evasione contributiva nel seguente modo: «evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l’occultamento di rapporti di lavoro in essere, di retribuzioni erogate ovvero di redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo».

Questa fattispecie si realizza nel caso in cui il datore di lavoro, oltre al mancato pagamento dei contributi, ometta di denunciare agli enti previdenziali i rapporti di lavoro in essere e/o le relative retribuzioni.

È sufficiente, infatti, che la denuncia obbligatoria, la registrazione o la dichiarazione sia mancata o incompleta o non conforme al vero, dal momento che, così facendo viene nascosta all’ente previdenziale l’effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell’imposizione contributiva.

Le sanzioni civili

E’ prevista una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Le riduzioni della sanzione civile introdotte dal DL

La prima riduzione è prevista nel caso in cui la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima delle contestazioni o delle richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi.

In questo caso, la sanzione civile è pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Ad oggi la sanzione è del 9,15%.

La seconda riduzione è prevista nel caso in cui il versamento in unica soluzione dei contributi o premi venga effettuato entro novanta giorni dalla denuncia.

In tale ipotesi, si applica una maggiorazione sul tasso ufficiale di riferimento di 7,5 punti. Ad oggi la sanzione è pari al 11,15%.

In ogni caso, la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

In caso di pagamento rateale, si applicano le due riduzioni della sanzione civile a condizione che venga versata la prima rata.

Nel caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura intera, pari al 30% dei contributi nel limite massimo del 60%.

Nel caso in cui non siano state pagate le sanzioni civili per l’omissione e l’evasione contributiva, sul debito contributivo si applicano gli interessi di mora previsti dall’articolo 30 del d.P.R. n. 602/1973 (Testo unico sul reddito).

Situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli Enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive

L’introduzione di una nuova fattispecie ha una finalità deflattiva del contenzioso, con lo scopo di incentivare il pagamento tempestivo a seguito dell’accertamento, sia documentale che ispettivo.

Per questa fattispecie, si applicano le sanzioni civili previste nella misura piena per l’omissione (tasso ufficiale di riferimento aumentato di 5,5 punti) e per l’evasione contributiva (30% e massimo 60 % dei contributi o premi non corrisposti), nella misura del 50%, qualora il pagamento dei contributi e premi venga effettuato, in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione.

In caso di pagamento rateale, si applica questa sanzione al versamento della prima rata.

In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura piena della sanzione civile prevista per l’omissione e l’evasione contributiva.

Mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuta in sede giudiziale o amministrativa

In questo caso è previsto il pagamento degli interessi legali di cui all’articolo 1284 c.c. al posto della precedente sanzione civile (con limite massimo del 40% dei contributi) pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

Il versamento dei contributi o premi deve essere effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Pubblicata in G.U. la Legge che introduce il “Bonus Natale”

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 236/2024 è stata pubblicata la Legge n. 143/2024, di conversione, con modificazioni, del DL n. 113/2024, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

Elenchiamo, di seguito, le principali novità che riguardano le aziende e i lavoratori:

  • Art. 1 – Disposizioni in materia di credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica;
  • Art. 2 – Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia;
  • Art. 2-bis – Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti;
  • Art. 2-ter – Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono;
  • Art. 3 – Disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche;
  • Art. 4 – Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche;
  • Art. 6 – Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri.

L’articolo 2-bis prevede il cd. bonus Natale, ovvero un’indennità pari a 100 euro da riconoscere ai lavoratori dipendenti.

Tale gratifica (che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore) verrà erogata con la busta paga di dicembre solo nel caso in cui il dipendente soddisfi, contemporaneamente, i seguenti requisiti:

  1. Abbia un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
  2. Abbia il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR, oppure abbia almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;
  3. L’imposta lorda determinata sui redditi di cui all’articolo 49 del TUIR, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato TUIR.

Sarà cura dello studio, nel corso delle prossime settimane, inviare ai clienti apposita informativa per il personale e modulistica.

Patente a crediti – le prime FAQ dell’INL

In data 4 ottobre 2024 sono state pubblicate da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro le prime FAQ inerenti alla nuova patente a crediti (reperibili al seguente link) :

1) La circ. n. 4/2024 stabilisce la possibilità di trasmettere, in una prima fase, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente e che “la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data”. Fino a quando è possibile presentare l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva?
L’invio tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili. Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all’invio della PEC. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre – data a partire dalla quale entra in funzione il portale realizzato per il rilascio della patente a crediti – le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale. In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l’operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale.

2) La norma non indica la categoria di SOA di cui dev’essere in possesso l’azienda per essere esclusa dall’obbligo di possedere la patente a crediti. Si chiede di conoscere se la categoria della SOA resta irrilevante, avendo la norma precisato esclusivamente la classificazione.
Come indicato nella circolare 4/2024 dell’INL, il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.

3) La norma indica al singolare sia il possesso del DVR sia la nomina del RSPP: per una azienda che abbia più unità operative e, quindi, potenzialmente più DVR e più RSPP, come deve interpretarsi la disposizione?
Il rilascio della patente è soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo, dei requisiti indicati dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora un’azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.

4) Il nuovo obbligo formativo (ad es. per il datore di lavoro) sconta sia l’entrata in vigore del nuovo accordo Stato Regioni, sia la scadenza del periodo entro il quale è obbligatorio iniziare ad applicare la nuova normativa. Occorrono, quindi, chiarimenti in merito all’oggetto della autocertificazione.
La dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.

Periodo di comporto: se il lavoratore è disabile, il datore di lavoro deve acquisire informazioni specifiche

Con la sentenza n. 14402/2024 della Cassazione Civile, Sezione Lavoro, i Giudici affermano che, prima di adottare un provvedimento di licenziamento per superamento del periodo di comporto da parte di un lavoratore con disabilità, sorge per il datore di lavoro l’onere di acquisire informazioni sull’eventualità che le assenze siano connesse a uno stato di disabilità, per poter valutare gli elementi utili per approntare accorgimenti ragionevoli che evitino il recesso dal rapporto di lavoro.

Contratti a termine: nuova valutazione per il risarcimento del danno

A seguito dell’entrata in vigore del DL n. 131/2024 (che modifica l’art. 28 del D. Lgs. 81/2015), subisce una modifica la valutazione del risarcimento del danno in caso di contratti a termine ritenuti illegittimi dal giudice.

Nello specifico, il nuovo testo, risulta così formulato:

  1. L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6.
  2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge n. 604 del 1966. Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.