Omissione ed evasione contributiva

Il 1° settembre scorso sono entrate in vigore le disposizioni del Dl P.N.R.R. riguardanti le misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo.

Nello specifico l’articolo  30 del Decreto:

  1. modifica il regime delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), previste per le fattispecie di omissione ed evasione contributiva;
  2. introduce nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’INPS;
  3. rafforza l’attività di accertamento e di controllo dell’INPS.

Analizziamo, di seguito, le modifiche apportate alla disciplina delle sanzioni civili.

L’obiettivo delle modifiche è quello di novellare il sistema delle sanzioni civili, sia con riferimento ai casi di omissione, sia con riferimento ai casi di evasione contributiva, al fine di incentivare il processo di regolarizzazione contributiva e l’emersione delle basi imponibili, modulando la misura delle sanzioni in ragione dei tempi di pagamento della contribuzione omessa o accertata e non versata, rispetto alla scadenza legale prevista o notificata per il pagamento.

L’omissione contributiva

Inquadramento

Questa fattispecie si realizza nel caso di mancato pagamento o ritardato pagamento dei contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che questa fattispecie si realizza «quando tutti gli adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il pagamento».

Le sanzioni civili

L’omissione contributiva è sanzionata con l’applicazione di una sanzione civile, in ragion d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

Il tasso ufficiale di riferimento corrisponde all’attuale tasso di interesse sulle operazioni di riferimento principali dell’Eurosistema fissato dalla BCE. Ad oggi è pari al 3,65% (Cfr. Circolare INPS numero 89 del 16-09-2024 e Comunicato Stampa BCE del 12 settembre 2024).

La sanzione è pari al 9,15% in ragione d’anno.

La novità introdotta dal decreto-legge

Il decreto-legge ha previsto che, nel caso in cui il pagamento dei contributi o premi sia effettuato entro 120 giorni, in un’unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, non si applica la maggiorazione. Quindi la sanzione civile sarà pari soltanto al tasso di interesse sulle operazioni di riferimento principali (già tasso ufficiale di riferimento).

Resta confermato che la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

L’evasione contributiva

Inquadramento

Il DL riscrive interamente il testo della fattispecie della evasione contributiva nel seguente modo: «evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l’occultamento di rapporti di lavoro in essere, di retribuzioni erogate ovvero di redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo».

Questa fattispecie si realizza nel caso in cui il datore di lavoro, oltre al mancato pagamento dei contributi, ometta di denunciare agli enti previdenziali i rapporti di lavoro in essere e/o le relative retribuzioni.

È sufficiente, infatti, che la denuncia obbligatoria, la registrazione o la dichiarazione sia mancata o incompleta o non conforme al vero, dal momento che, così facendo viene nascosta all’ente previdenziale l’effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell’imposizione contributiva.

Le sanzioni civili

E’ prevista una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Le riduzioni della sanzione civile introdotte dal DL

La prima riduzione è prevista nel caso in cui la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima delle contestazioni o delle richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi.

In questo caso, la sanzione civile è pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Ad oggi la sanzione è del 9,15%.

La seconda riduzione è prevista nel caso in cui il versamento in unica soluzione dei contributi o premi venga effettuato entro novanta giorni dalla denuncia.

In tale ipotesi, si applica una maggiorazione sul tasso ufficiale di riferimento di 7,5 punti. Ad oggi la sanzione è pari al 11,15%.

In ogni caso, la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

In caso di pagamento rateale, si applicano le due riduzioni della sanzione civile a condizione che venga versata la prima rata.

Nel caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura intera, pari al 30% dei contributi nel limite massimo del 60%.

Nel caso in cui non siano state pagate le sanzioni civili per l’omissione e l’evasione contributiva, sul debito contributivo si applicano gli interessi di mora previsti dall’articolo 30 del d.P.R. n. 602/1973 (Testo unico sul reddito).

Situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli Enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive

L’introduzione di una nuova fattispecie ha una finalità deflattiva del contenzioso, con lo scopo di incentivare il pagamento tempestivo a seguito dell’accertamento, sia documentale che ispettivo.

Per questa fattispecie, si applicano le sanzioni civili previste nella misura piena per l’omissione (tasso ufficiale di riferimento aumentato di 5,5 punti) e per l’evasione contributiva (30% e massimo 60 % dei contributi o premi non corrisposti), nella misura del 50%, qualora il pagamento dei contributi e premi venga effettuato, in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione.

In caso di pagamento rateale, si applica questa sanzione al versamento della prima rata.

In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura piena della sanzione civile prevista per l’omissione e l’evasione contributiva.

Mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuta in sede giudiziale o amministrativa

In questo caso è previsto il pagamento degli interessi legali di cui all’articolo 1284 c.c. al posto della precedente sanzione civile (con limite massimo del 40% dei contributi) pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

Il versamento dei contributi o premi deve essere effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.