Cassazione: se la riorganizzazione è effettiva, il licenziamento è legittimo

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per esigenze di risparmio, deve essere suffragato indicando il motivo per il quale la scelta ricada su un determinato dipendente; nel compiere la scelta, inoltre, il datore di lavoro deve considerare tulle le posizioni con ruoli comparabili. È quanto ha affermato la Cassazione nell’ordinanza 31660/2023.

Nel  caso in esame, la Corte ha rilevato che la decisione di Appello si era limitata ad asserire che, accertato il passivo di bilancio, il licenziamento del lavoratore fosse necessariamente connesso alla necessità di conseguire un risparmio in un determinato settore lavorativo, senza spiegare da quali elementi di giudizio la Corte d’Appello abbia ricavato che l’esigenza di contrazione dei costi dovesse limitarsi a un determinato settore lavorativo invece che a un altro. Pertanto, non è possibile accertare che i costi da ridurre fossero quelli di una specifica categoria e riguardare quindi la posizione del lavoratore licenziato e non altre.

In sede di appello erano state rigettate anche le osservazioni del lavoratore sulla possibile mancata soppressione di un differente e più costoso posto di lavoro, poiché si sarebbe trattato di scelte datoriali insindacabili.

Secondo i Giudici di Cassazione, la pronuncia d’Appello ha violato le regole sull’accertamento del nesso causale tra ragione organizzativa addotta e soppressione del posto di lavoro.

Poiché è stata ipotizzata una generale necessità di contenimento dei costi, appare indispensabile approfondire le ragioni per le quali la scelta cade su un determinato lavoratore, prendendo in considerazione anche altre posizioni di lavoro, in particolare quelle comparabili a quella soppressa. Tale attività è necessaria per suffragare l’esistenza del giustificato motivo.

La ragione organizzativa o produttiva collegata a una politica di riduzione dei costi deve essere valutata nella sua esistenza ed entità per accertare la correttezza e legittimità della scelta della soppressione di un certo posto di lavoro, senza che con questo si verifichino indebite interferenze sulle scelte datoriali.

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