Legge di bilancio 2025

Nel presente articolo vengono analizzate alcune delle novità introdotte dalla Legge di bilancio per il 2025 in materia di lavoro.

AGEVOLAZIONI ALLE ASSUNZIONI

“Nuova” decontribuzione Sud

Sul fronte delle agevolazioni alle assunzioni, la legge di Bilancio introduce, per gli anni 2025-2029, un nuovo sgravio contributivo per le imprese che occupano lavoratori nel Mezzogiorno, che va a sostituire l’agevolazione contributiva di cui dalla legge di Bilancio 2021.

L’agevolazione consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Lo sgravio contributivo spetta ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che occupano lavoratori a tempo indeterminato (ad esclusione dei rapporti di apprendistato) nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Nel caso di datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze più di 250 dipendenti, l’esonero è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero è riconosciuto e modulato come segue:

  • per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;
  • per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;
  • per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;
  • per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;
  • per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.

Per espressa previsione normativa, l’incentivo non si applica:

  • ai rapporti di apprendistato;
  • agli enti pubblici economici;
  • agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
  •  agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
  • alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • alle aziende speciali costituite anche in consorzio;
  • ai consorzi di bonifica; ai consorzi industriali;
  • agli enti morali;
  • agli enti ecclesiastici.

Fermi restando i principi generali per la fruizione degli incentivi, il diritto alla fruizione degli incentivi è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione per le assunzioni obbligatorie, con quote riservate, di soggetti disabili;

L’esonero non è cumulabile con il bonus per le imprese operanti nell’ambito dei settori strategici, il bonus giovani, donne e Zes;

Per i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, l’esonero è concesso in “de minimis” ai sensi del Regolamento (Ue) 2023/2831;

Per i datori di lavoro che non rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, l’efficacia dell’esonero è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea.

 Rifinanziamento bonus giovani, donne e Zes

Il comma 404 prevede invece il rifinanziamento dei bonus giovani, donne e Zes.

Bonus giovani

La misura riconosce ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale under 35 (mai occupato a tempo indeterminato) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (con esclusione dei premi e contributi INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore. Nel caso di assunzioni presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’esonero è riconosciuto per un massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato (mentre spetta in caso di precedente assunzione con apprendistato non proseguito in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

Bonus donne

La misura riconosce l’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascuna dipendente donna, assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, che rientri nelle seguenti categorie:

  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;
  • donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato;

Bonus ZES (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno)

La misura prevede l’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascun dipendente assunto quale lavoratore subordinato non dirigente, a tempo indeterminato, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025. L’esonero è garantito esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione del dipendente per il quale è richiesto l’esonero. Inoltre, il dipendente deve:

– aver compiuto 35 anni di età;

– essere disoccupato da almeno 24 mesi;

– essere assunto presso una sede o un’unità produttiva ubicata nella ZES.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Decontribuzione per le lavoratrici madri

Riconosciuto, a decorrere dall’anno 2025, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti, escluse quelle domestiche, nonché delle lavoratrici autonome titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa (sia in contabilità semplificata sia ordinaria) o di partecipazione, che non hanno optato per il regime forfetario:

– madri di due o più figli;

– che abbiano una retribuzione o un reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro su base annua.

L’esonero:

– è riconosciuto fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall’anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;

– non spetta, per gli anni 2025 e 2026, alle lavoratrici beneficiarie dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024.

Per le lavoratrici autonome iscritte all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS nonché alla gestione separata, l’esonero contributivo sarà parametrato al valore del livello minimo di reddito.

Detassazione dei premi di risultato

Per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, il comma 385 riduce dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività.

Fringe benefit

Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, i commi 390 e 391, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, elevano da 258,23 a 1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico) il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile (e dalla tassazione sostitutiva agevolata) del lavoratore dipendente:

  1. a) del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo;
  2. b) delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:

– delle utenze domestiche del servizio idrico integrato;

– dell’energia elettrica e del gas naturale;

– delle spese per l’affitto della prima casa;

– degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere

Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, si riconosce, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi, ai seguenti lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2024, a 40.000 euro:

  • lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  • lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali.

Il trattamento integrativo speciale viene riconosciuto dal sostituto d’imposta su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2024.

Le somme erogate dovranno essere indicate nella certificazione unica.

Il sostituto d’imposta recupera il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Nuovi requisiti per accedere alla NASpI

La legge di Bilancio 2025 introduce un nuovo requisito per il riconoscimento della NASpI: dal 1° gennaio 2025, ai fini del diritto dell’indennità, deve intercorrere un lasso di tempo minimo tra le dimissioni volontarie da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la cessazione involontaria del contratto successivo che dà diritto alla NASpI.

Più precisamente, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, i lavoratori che si sono dimessi e vengono assunti, nell’arco dei 12 mesi successivi, da un altro datore di lavoro e successivamente da questi licenziati, non potranno percepire l’indennità se il nuovo rapporto di lavoro non è durato almeno 13 settimane.

Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati

Esclusa l’erogazione del trattamento di disoccupazione previsto dalla legge n. 402/1975 in favore dei lavoratori rimpatriati per le cessazioni del rapporto di lavoro all’estero intervenute a partire dal 1° gennaio 2025.

Proroga ammortizzatori sociali

Disposta la proroga e il finanziamento di alcune misure di sostegno al reddito, quali:

  • l’indennità per i lavoratori della pesca prevista in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio;
  • l’indennità per i lavoratori dei call-center;
  • il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese che operano in aree di crisi industriale complessa, che cessano l’attività o in caso di riorganizzazione o crisi aziendale;
  • l’integrazione al reddito per i dipendenti ex-Ilva.

In via eccezionale, viene riconosciuto un ulteriore periodo di Cassa integrazione salariale straordinaria, fino al 31 dicembre 2025, in favore delle imprese di interesse strategico nazionale con almeno 1.000 lavoratori dipendenti, che abbiano in corso dei piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi. Il trattamento è autorizzato, dietro presentazione di apposita domanda all’INPS:

– con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;

– in deroga agli artt. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015;

– in continuità con le tutele già autorizzate;

– nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l’anno 2025.

A tale ulteriore periodo non si applicano le procedure e i termini riguardanti, rispettivamente, la consultazione sindacale e la domanda di concessione.

Infine, si prevede che le risorse assegnate alle Regioni nell’ambito del programma GOL possono essere destinate anche a finanziare le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dal PNRR, Riforma M5C1 R1.1, in conformità al regime degli aiuti di Stato.

Tesserino di riconoscimento e disposizioni del Collegato lavoro: chiarimenti dall’INL

La Nota 656/2025 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti, resi necessari a seguito dei recenti interventi legislativi, in merito all’obbligo, in capo ai datori di lavoro, di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento e l’obbligo da parte dei lavoratori di esporla.

Nello specifico, la normativa vigente prevede quanto segue:

  • Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
  • I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto;
  • I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono […] munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Sono sanzionati:

  • il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce ai propri lavoratori un’apposita tessera di riconoscimento;
  • il lavoratore dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non espone la medesima tessera.

Nel caso in cui la propria prestazione sia resa in un luogo di lavoro nel quale si svolgono attività in regime di appalto o subappalto, i medesimi obblighi gravano in capo al lavoratore autonomo, il quale è sanzionato se:

  • non si munisce di un’apposita tessera di riconoscimento;
  • non espone la medesima tessera.

Contratti a termine: prorogata la scadenza per le proroghe oltre 12 mesi in assenza di previsione del Ccnl

Il decreto legge Milleproroghe (202/2024) proroga al 31 dicembre 2025 la scadenza entro la quale i datori di lavoro privati, in mancanza di apposita disciplina dei contratti collettivi, possono continuare a fare ricorso ai rapporti a termine di durata superiore a dodici mesi indicando nel contratto individuale di lavoro le specifiche ragioni aziendali che giustificano la prosecuzione a termine.

La norma attualmente in vigore prevede che, fermo il ricorso al contratto a termine libero di durata non superiore a 12 mesi, è possibile stipulare contratti di durata superiore (nel limite massimo di 24 mesi) oltre che per esigenze sostitutive di altri lavoratori, in presenza delle causali previste dai contratti collettivi, sia quelli nazionali che quelli di secondo livello territoriali e aziendali.

La norma prevede che, in assenza di disciplina contrattuale collettiva, le parti del rapporto individuale di lavoro possano prevedere una durata del contratto a termine superiore a 12 mesi per «esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva». Tale facoltà era limitata al 31 dicembre 2024 ed è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025 dal citato decreto Milleproroghe.

In attesa dell’adeguamento della contrattazione collettiva, la proroga a fine 2025 consente ai datori di lavoro di poter continuare ad usare il contratto a termine fino ad esaurimento dei 24 mesi di legge, anche per i rapporti a termine in corso.

Entro febbraio 2025 il welfare del Ccnl Unionmeccanica Confapi

A seguito della disdetta da parte delle OO.SS. del Ccnl Metalmeccanica Piccola Industria lo scorso 17 giugno, in base a quanto previsto dall’articolo 90, il Ccnl resterà in vigore fino a che non sarà sostituito da un successivo nuovo testo.

Entro la fine del mese di febbraio 2025 l’azienda deve mettere a disposizione dei lavoratori, strumenti di welfare del valore pari a 200 euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2025.

Hanno diritto i lavoratori che hanno superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio 2025 o successivamente assunti entro il 31 dicembre:

  • con contratto a tempo indeterminato;
  • con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso dell’anno (1° gennaio – 31 dicembre)

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata di servizio nell’anno di riferimento.

Il valore degli strumenti di welfare non è riproporzionabile per i lavoratori part-time ed è comprensivo esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.

L’azienda si confronterà con la RSU per individuare una gamma di beni e servizi, considerando le esigenze delle lavoratrici, dei lavoratori e del rapporto con il territorio.

Dimissioni per fatti concludenti: le nuove regole

La legge 13 dicembre 2024, n. 203 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024) modifica le disposizioni che regolano la risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni c.d. implicite.
La nuova disposizione – pur mantenendo invariato l’impianto normativo relativo all’inefficacia delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro in mancanza della procedura prevista – prevede che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende, quindi, risolto per volontà del lavoratore.
Il lavoratore può, in ogni caso, dimostrare l’impossibilità di comunicare i motivi che giustificavano l’assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.
Come approccio, il datore di lavoro, in caso di assenza dal lavoro del lavoratore, dovrebbe sempre – preferibilmente – avviare il procedimento disciplinare per contestare l’assenza; ma quando l’assenza dovesse proseguire e superare la durata prevista dai Ccnl, potrà ritenere il rapporto di lavoro risolto per volontà del lavoratore.

E’ importante evidenziare che il datore di lavoro, prima di risolvere il rapporto di lavoro, deve obbligatoriamente dare comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Non è necessaria alcuna autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro né sarà necessario attendere che trascorra un determinato periodo in quanto si tratta di una facoltà dell’organo di vigilanza di verificare la veridicità di quanto comunicato dal datore di lavoro.

Auto in uso promiscuo ai dipendenti. nuovi coefficienti dal 2025

Il nuovo regime di tassazione per le auto concesse in uso promiscuo ai lavoratori, in vigore dal 2025, agevola in particolare le auto elettriche e le supercar, mentre le altre tipologie di veicoli risultano più tassate.

Le auto concesse al dipendente possono essere tassate secondo il “valore normale” per le auto concesse solo a utilizzo privato o secondo un “valore convenzionale” per le auto concesse a utilizzo promiscuo. Sulle auto concesse a solo uso lavorativo non sono dovute imposte e contributi.

Relativamente alla tassazione delle auto a uso promiscuo, la lettera a) del comma 4 dell’articolo 51 del Tuir determina forfettariamente l’imponibile fiscale sulla base di due componenti:

  • il costo chilometrico definito annualmente dall’Aci per il modello specifico di veicolo, su una percorrenza convenzionale annua di 15mila km;
  • un coefficiente fiscale determinato dal Legislatore.

Il risultato dell’applicazione del coefficiente al costo chilometrico determina l’imponibile fiscale al netto di eventuali trattenute in capo al dipendente. Il valore fiscale dell’auto rientra nei fringe benefit, anche per il 2025, esenti fino a mille euro o 2mila per i lavoratori con figli a carico.

La legge di Bilancio modifica il coefficiente fiscale prendendo a riferimento non più il consumo di Co2 ma il tipo di alimentazione usato. Nello specifico, per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, i coefficienti fiscali utilizzabili saranno i seguenti:

  • 10% in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria;
  • 20% in caso di assegnazione di veicoli elettrici plug-in ibridi;
  • 50% in tutti gli altri casi (veicoli a metano, gpl, idrogeno, benzina, gasolio e gli ibridi Hev).

Con specifico riferimento alla nuova norma, i nuovi coefficienti si applicano ai veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025.

Da quanto sopra sembrerebbe discendere che, qualora l’assegnazione dell’auto riguardi un veicolo già immatricolato nel 2024 o in anni precedenti anche se l’assegnazione avverrà dopo il 1° gennaio 2025, troveranno applicazione le “vecchie” regole ovvero la valorizzazione secondo la classe di emissione CO2.

Rinnovato il Ccnl delle agenzie di assicurazione in gestione libera

Il 13 gennaio la parti sociali (Anapa, First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna e Uilca) è stato sottoscritto il rinnovo del Ccnl per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera.

La decorrenza coincide con la data di sottoscrizione, mentre la data di scadenza è il 30 giugno 2026.

Strumenti contrattuali e gestione del contratto

Il nuovo contratto, oltre ad ampliare l’ambito operativo dell’ente bilaterale, modifica gli importi e le percentuali di finanziamento dello stesso che ora risultano le seguenti:

  • 2,00 euro a carico di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, e 6,50 euro a carico dei datori di lavoro per 12 mensilità per l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattuale sanitaria;
  • 0,55% dell’imponibile previdenziale di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, a carico del datore di lavoro per il finanziamento del rimborso dell’integrazione di malattia riconosciuto su richiesta dall’ente bilaterale (0,80% per i datori di lavori non iscritti ad Anapa);
  • 0,30% dell’imponibile previdenziale di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, a carico del datore di lavoro per il finanziamento di alcuni strumenti contrattuali.

Periodo di prova, preavviso e classificazione

Viene rivista la durata del periodo di prova:

  • 6 mesi di effettivo lavoro per i lavoratori di livello quadro e per i capi ufficio di livello 5;
  • 3 mesi di effettivo lavoro per i lavoratori di tutti i restanti livelli.

Modificata anche la durata del periodo di preavviso:

  • 1 mese per i lavoratori che non hanno superato 1 anno di servizio e per i lavoratori dimissionari;
  • 2 mesi per i lavoratori che hanno compiuto da 1 anno a 5 anni di servizio;
  • 3 mesi per i lavoratori che hanno compiuto più di 5 anni di servizio.

Le parti inoltre prevedono la costituzione, entro il 31 marzo 2025, di un’apposita commissione al fine di definire una nuova figura professionale denominata “impiegato commerciale” chiamata ad operare nel settore dell’intermediazione.

Festività

Il testo rivede l’’elenco delle giornate festive e semifestive. Diventano giornate festive (vengono cancellate dall’elenco delle giornate semifestive) il 24 dicembre (vigilia di Natale) e il venerdì Santo.

Anche la giornata del 2 novembre viene tolta dall’elenco delle semifestività, ma non viene inserita tra le giornate festive.

L’orario di lavoro nelle giornate semifestive prevede il fine turno alle 13.00 (invece delle ore 12.00).

Premio aziendale di produttività

L’articolo 36 prevede ora che il premio aziendale di produttività venga correlato al raggiungimento di un obiettivo aziendale (unico per tutti i lavoratori) e un obiettivo individuale da definirsi annualmente entro il mese di febbraio.

Gli importi del premio, da erogarsi a partire dal mese di maggio di ogni anno esclusivamente in forma di welfare e da riproporzionare in caso di contratto di lavoro a tempo parziale, variano da 454,55 euro per il personale dipendente appartenente al livello 1 a 681,82 euro per il personale dipendente inquadrato nel livello 6.

Al dipendente è concessa la facoltà di rinunciare al premio in welfare e richiedere l’erogazione dello stesso in busta paga: in questo caso gli importi che verranno riconosciuti saranno determinati secondo specifiche modalità contenute nel contratto.

Nel caso in cui il datore di lavoro non adempia alla fissazione degli obiettivi ovvero in assenza di documentazione comprovante il raggiungimento degli stessi il premio viene erogato considerando gli importi più alti valorizzati in una tabella appositamente inserita nel testo del Ccnl.

Legge di bilancio 2025: il cuneo fiscale

La legge di Bilancio 2025 introduce diverse novità; tra le principali, quella relativa al cuneo fiscale.

Il nuovo meccanismo interamente fiscale 

Viene introdotto un meccanismo di sconto fiscale che sostituisce l’esonero contributivo per i lavoratori dipendenti del 6% o 7% applicato nel 2024.

Le nuove disposizioni prevedono, da una parte, l’introduzione di un’indennità fiscale per i titolari di reddito complessivo fino a 20.000 euro e, dall’altra, l’introduzione di una detrazione aggiuntiva per i redditi più elevati.

L’indennità, non concorrente alla formazione del reddito, verrà calcolata in percentuale sul reddito di lavoro dipendente, con percentuali decrescenti al crescere del reddito. L’indennità erogata al lavoratore verrà poi recuperata dal sostituto d’imposta in compensazione nel modello F24.

Nello specifico, la somma sarà pari:

  • al 7,1% per i redditi da lavoro dipendente non superiori a 8.500 euro;
  • al 5,3% per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 8.500 e 15.000 euro;
  • al 4,8% per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 15.000 euro e 20.000 euro.

La detrazione aggiuntiva sarà invece pari:

  • a 1.000 euro per redditi complessivi tra 20.001 e 32.000 euro;
  • al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

Da sottolineare che la nuova norma introduce il concetto di Reddito complessivo al fine della determinazione dell’indennità spettante o della detrazione aggiuntiva mentre con l’esonero contributivo il reddito preso a riferimento era solo quello relativo al rapporto di lavoro dipendente.

Aliquote IRPEF

La legge di bilancio 2025 conferma e rende strutturale anche la revisione delle aliquote IRPEF a tre scaglioni, di seguito riportate:

  • aliquota del 23% per i redditi fino a 28 mila euro;
  • aliquota del 35% per quelli superiori a 28 mila euro ma non superiori a 50 mila euro;
  • aliquota del 43% per i redditi oltre i 50 mila euro.

Revisione della disciplina delle detrazioni

Subirà variazioni anche la disciplina delle detrazioni d’imposta, in particolare per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro. A partire dal 2025, sarà introdotto un tetto agli oneri detraibili, calcolato moltiplicando un importo base, decrescente all’aumentare del reddito, per un coefficiente determinato dalla composizione del nucleo familiare. Gli importi base saranno pari a 14.000 euro per i redditi tra 75.000 e 100.000 euro e a 8.000 euro per i redditi superiori a 100.000 euro. I coefficienti da moltiplicare per gli importi base variano a seconda della presenza di figli a carico:

  • 0,50 se non sono presenti figli;
  • 0,70 in presenza di un figlio;
  • 0,85 in presenza di due figli;
  • 1 in presenza di più di due figli o un di un figlio con disabilità.

Sono esclusi dalla revisione le spese sanitarie detraibili, gli oneri relativi a prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 e le spese per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica.

Infine, sono esclusi dall’applicazione delle detrazioni per familiari a carico i contribuenti non cittadini italiani o di uno Stato UE o aderente all’accordo sullo spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.

Subiranno alcune modifiche anche le detrazioni per carichi di famiglia. La detrazione di 950 euro per figli di 21 anni o più si applicherà fino al limite di età di 30 anni, fatte salve le ipotesi di figli disabili. La detrazione di 750 euro per altri familiari conviventi verrà invece estesa anche agli ascendenti conviventi con il contribuente.

Spese di trasferta: dal 2025 esenti solo se effettuate con pagamenti tracciabili

La legge di Bilancio 2025 introduce importanti disposizioni di carattere strutturale sulle spese di trasferta e rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, compresi taxi e Ncc.

Nello specifico, richiede che il pagamento degli stessi avvenga mediante metodi tracciabili per poter fruire della relativa deducibilità ai fini Ires/Irpef e dell’Irap, nonché evitare l’imponibilità ai fini dei redditi di lavoro per il dipendente. Sono escluse le spese relative ai trasporti effettuate mediante autoservizi pubblici di linea, per le quali non si applicano le nuove restrizioni.

La finalità è quella di introdurre un contrasto di interessi tra fornitori e acquirenti con particolare riferimento ai fornitori di servizi (alberghi, ristoranti, taxi e noleggi con conducente, …) che potrebbero preferire i pagamenti in contanti per non dichiarare i relativi ricavi.

Con le nuove disposizioni, imprese, lavoratori autonomi e dipendenti acquirenti dei servizi sono obbligati a effettuare pagamenti tracciabili, necessari per dedurre i costi ed evitare la tassazione delle somme rimborsate per quanto attiene ai dipendenti e co.co.co.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e dunque dal 1° gennaio 2025.

Sarà, quindi, fondamentale che tali spese siano effettuate tramite versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciati (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Si evidenzia che l’articolo 51, comma 5, del Tuir in tema di rimborsi analitici, permette che le «altre spese», quali le spese di lavanderia, parcheggio, eccetera, anche non documentabili, sostenute dal dipendente in occasione delle trasferte o missioni, possono essere attestate fino all’importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevate a 25,82 euro per le trasferte all’estero, senza necessità che siano documentate. In attesa di chiarimenti ufficiali, queste spese parrebbero fuori dal campo di applicazione della nuova normativa e relative penalizzazioni.

Con le nuove norme, il dipendente, in caso di pagamento non tracciato, otterrà, comunque, il rimborso delle spese sostenute in trasferta, in quanto obbligo derivate dall’applicazione della contrattazione collettiva; tuttavia, tali spese saranno rimborsate assoggettandole a imposte e contributi.