Garante privacy: il controllo dei lavoratori deve attenersi alle prescrizioni dell’ITL

Un’azienda di autotrasporti che controllava i propri dipendenti durante lo svolgimento dell’attività lavorativa tramite un sistema Gps installato sui veicoli aziendali è stata sanzionata dal Garante Privacy che ha ritenuto illeciti tali controlli (Newsletter Garante Privacy n. 533 del 21 marzo 2025).

L’attività ispettiva messa in atto ha rilevato che il sistema Gps utilizzato dall’azienda tracciava in modo continuativo i dati di localizzazione, velocità, chilometraggio e stato dei veicoli (ad es. accensione/spegnimento), senza rispettare la normativa privacy e in modo difforme da quanto previsto dal provvedimento autorizzativo rilasciato dall’Ispettorato territoriale del lavoro.

Nello specifico, sono emerse gravi carenze nell’informativa fornita ai lavoratori, tra cui la mancata indicazione delle specifiche modalità con cui il trattamento veniva realizzato e l’informazione relativa alla diretta identificabilità dei conducenti dei veicoli geolocalizzati.

I trattamenti posti in essere, inoltre, sono risultati contrari anche alle specifiche misure di garanzia indicate dall’Ispettorato del lavoro nel provvedimento di autorizzazione che era stato rilasciato all’azienda, che infatti prevedeva l’anonimizzazione dei dati raccolti e l’adozione di soluzioni tecnologiche in grado di limitare la raccolta di dati personali non necessari o eccedenti rispetto alle finalità di sicurezza e organizzazione aziendale.

Con riferimento alla conservazione dei dati raccolti, questi venivano conservati per più di 5 mesi, in contrasto con i c.d. principi di minimizzazione e limitazione della conservazione dei dati stabiliti dal Regolamento UE.

Considerato il numero e la gravità delle violazioni riscontrate, il Garante ha disposto il pagamento di una sanzione di 50.000 euro e ha ordinato all’azienda di fornire un’idonea informativa ai dipendenti e di adeguare i trattamenti effettuati attraverso il sistema Gps alle garanzie prescritte nel provvedimento autorizzativo rilasciato, a suo tempo, dall’Ispettorato territoriale del lavoro all’azienda.

Cassazione: la retribuzione durante le ferie

La retribuzione dovuta durante il periodo feriale deve ricomprendere qualsiasi importo collegato all’esecuzione delle mansioni, non potendo costituire un deterrente alla fruizione delle ferie. Questo quanto disposto dalla Sentenza n. 2347/2025 della Cassazione Civile – Sezione Lavoro.

La medesima sentenza prevede che il lavoratore abbia diritto al percepimento dell’indennità per il sesto giorno, anche in assenza di specifico accordo collettivo in merito.

Certificazioni Uniche Inps: la Circolare con le istruzioni operative per il rilascio

L’Inps, in qualità di sostituto d’imposta:

  • Effettua il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno d’imposta, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
  • Determina, sul reddito prodotto nell’anno d’imposta di riferimento, le addizionali regionale e comunale, a saldo e in acconto, i cui importi sono trattenuti in forma rateale sui pagamenti delle singole prestazioni, a partire dal mese di gennaio (per l’addizionale comunale in acconto a partire dal mese di marzo) e fino al mese di novembre dell’anno successivo.

La Circolare Inps n. 61/2025 fornisce le istruzioni sulle modalità di rilascio della Certificazione Unica 2025.

Alleghiamo, di seguito, il documento contenente le istruzioni operative per le diverse modalità di rilascio previste.

Leggi la Circolare Inps n. 61/2025

Cassazione: attività vietate durante la convalescenza a seguito di infortunio

Nell’ordinanza n. 28255/2024 la Corte di Cassazione afferma che non possono essere motivo di licenziamento le attività di un lavoratore durante l’assenza per infortunio, nel caso in cui i medici non abbiano fornito indicazioni circa un pregiudizio relativo al recupero fisico.

A nulla rileva la circostanza che – in un secondo momento – i medici abbiano prescritto al dipendente alcune limitazioni nei movimenti.

Inps: sul sito una sezione con le informazioni sulla malattia e le visite di controllo

L’Inps pubblica sul proprio sito una sezione contenente tutte le informazioni riguardanti l’indennità di malattia riconosciuta ai lavoratori dipendenti per incapacità temporanea al lavoro e le visite mediche di controllo.

Al fondo della sezione è possibile scaricare le seguenti guide:

Tra le varie indicazioni riportate nelle guide, è presente quella sulla decorrenza dei certificati di malattia; nello specifico:

La data indicata come inizio della malattia nel certificato ha valore puramente anamnestico e l’Inps riconosce la prestazione di malattia, ai lavoratori assicurati per la specifica tutela previdenziale, a decorrere dal giorno di rilascio del certificato.
Solo qualora il certificato sia stato redatto a seguito di visita domiciliare, è ammessa la possibilità di riconoscere ai fini erogativi la sussistenza dello stato morboso anche per il giorno precedente alla redazione, purché debitamente attestato dal medico.

Ritirato il Decreto attuativo Bonus giovani

Il Decreto che doveva definire i criteri e le modalità attuative dell’esonero contributivo “Bonus giovani” (riduzione contributiva per i soggetti che alla data di assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano stati mai occupati a tempo indeterminato) è stato ritirato.

Pertanto, le tempistiche per la pubblicazione della circolare Inps sulle modalità operative per l’effettiva fruizione dell’agevolazione contributiva, slittano ulteriormente in avanti.

Tra gli altri decreti in attesa di pubblicazione, oltre a quello sul il Bonus Giovani under 35, mancano quelli relativi al Bonus Donne e all’incentivo per i settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

Sopravvenuta inidoneità: prima del licenziamento, il datore di lavoro deve valutare formazione alternativa

Quando un lavoratore – per sopravvenuta invalidità permanente – diviene inidoneo allo svolgimento di una mansione, è necessario che il datore di lavoro si attivi per verificare la fattibilità di un percorso di formazione che abiliti tale lavoratore  allo svolgimento di altre mansioni.

Solo se, a seguito di questo processo, si ha un esito negativo, sarà possibile procedere con un licenziamento per inidoneità sopravvenuta.

Il Tribunale di Bari – nella sentenza del 17 dicembre 2024 – conferma l’orientamento consolidato secondo il quale, per procedere al licenziamento, non è sufficiente che il datore di lavoro alleghi l’incapacità del dipendente rispetto ad altre mansioni disponibili, ma occorre che egli dimostri come tale incapacità permanga nonostante una c.d. adeguata formazione.

La formazione diventa, quindi, un elemento qualificante degli accomodamenti ragionevoli a cui il datore si deve adeguare, in presenza di teoriche mansioni alternative, prima di poter licenziare per sopravvenuta inidoneità il dipendente afflitto da una condizione di disabilità. Solo dopo la fase formativa, se permane l’incapacità anche rispetto alle altre mansioni disponibili in azienda, risulta soddisfatto il tentativo di una applicazione ragionevole degli accomodamenti organizzativi.

Bonus giovani under35: pubblicato il decreto attuativo

Pubblicato il decreto ministeriale attuativo del bonus giovani, previsto per le assunzioni di under 35. Il documento contiene le precisazioni per l’applicazione dell’incentivo, proponendo alcune differenze rispetto alla prassi applicata in passato.

Innanzitutto, si riduce il periodo di riferimento dello sgravio contributivo ridefinendo l’arco di tempo in cui le assunzioni danno diritto a chiedere l’agevolazione: l’aiuto può essere fruito solo per le assunzioni intervenute dal 31 gennaio 2025, giorno in cui la Commissione Ue ha autorizzato lo sgravio.

In secondo luogo, l’istanza per il bonus da inoltrare all’Inps – con modalità che saranno stabilite dall’ente previdenziale – dovrà essere presentata prima di assumere i soggetti destinatari dell’esonero contributivo.

Ricordiamo che la misura riconosce ai datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale under 35 (mai occupato a tempo indeterminato) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (con esclusione dei premi e contributi INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore. Nel caso di assunzioni presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’esonero è riconosciuto per un massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

Cassazione: gli obblighi in materia di sicurezza nelle S.p.A.

Nella sentenza n. 40682/2024, la  Corte di Cassazione penale – quarta sezione, ha affermato che con riferimento ad una S.p.A. gli obblighi di sicurezza sul lavoro gravano su tutti i componenti del Consiglio di amministrazione. Fa eccezione il caso di delega gestoria della posizione di garanzia- conferita in base all’art. 2381 c.c. – da non confondersi con la delega di funzioni ex art. 16 del decreto legislativo n. 81/2008.

Ccnl edilizia: siglata l’ipotesi di accordo

Il 21 febbraio 2025 è stata approvata l’ipotesi di accordo riguardante il rinnovo del CCNL dell’Edilizia, da parte delle organizzazioni Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, FenealUil, Filca Cisl e Fillea-Cgil.

Il nuovo testo riguarda i seguenti temi: aumento salariale, catalogo formativo nazionale, sorveglianza sanitaria, premialità, nonché la denuncia unica edile ed F24 che dovrebbe consentire alle imprese – tramite l’implementazione di un apposito applicativo – di ridurre il numero degli adempimenti, i quali saranno svolti soltanto nei confronti della cassa edile del territorio presso il quale ha sede l’azienda, garantendo maggiore funzionalità del sistema e maggiore capacità di controllo della corretta applicazione contrattuale nei confronti dei lavoratori.

L’ipotesi di accordo verrà validata dalle assemblee dei lavoratori entro il 20 marzo 2025.