Sopravvenuta inidoneità: prima del licenziamento, il datore di lavoro deve valutare formazione alternativa

Quando un lavoratore – per sopravvenuta invalidità permanente – diviene inidoneo allo svolgimento di una mansione, è necessario che il datore di lavoro si attivi per verificare la fattibilità di un percorso di formazione che abiliti tale lavoratore  allo svolgimento di altre mansioni.

Solo se, a seguito di questo processo, si ha un esito negativo, sarà possibile procedere con un licenziamento per inidoneità sopravvenuta.

Il Tribunale di Bari – nella sentenza del 17 dicembre 2024 – conferma l’orientamento consolidato secondo il quale, per procedere al licenziamento, non è sufficiente che il datore di lavoro alleghi l’incapacità del dipendente rispetto ad altre mansioni disponibili, ma occorre che egli dimostri come tale incapacità permanga nonostante una c.d. adeguata formazione.

La formazione diventa, quindi, un elemento qualificante degli accomodamenti ragionevoli a cui il datore si deve adeguare, in presenza di teoriche mansioni alternative, prima di poter licenziare per sopravvenuta inidoneità il dipendente afflitto da una condizione di disabilità. Solo dopo la fase formativa, se permane l’incapacità anche rispetto alle altre mansioni disponibili in azienda, risulta soddisfatto il tentativo di una applicazione ragionevole degli accomodamenti organizzativi.