Formazione lavoratori neo-assunti in edilizia

La Scuola Edile di Savona ha comunicato l’iter da seguire da parte delle aziende che assumono un lavoratore che presta la propria attività per la prima volta nel settore edile. Infatti, a norma del nuovo CCNL edilizia industria, l’azienda dovrà inviare presso la scuola edile di Savona i lavoratori neoassunti per svolgere le 16 ore di formazione obbligatoria.  Le aziende interessate potranno contattare direttamente la Scuola Edile di Savona.

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Decreto Milleproroghe

Con il decreto mille-proroghe il Governo ha spostato i termini di entrata in vigore di varie norme tra cui la denuncia di infortunio ai fini statistici per gli infortuni superiori ad un giorno, il divieto di visita preassuntiva, l’obbligo di allegare ai contratti di appalto in essere la valutazione dei rischi che vengono prorogati al 15.05.2008. Viene invece spostato al 30.06.2009 l’obbligo di integrare la valutazione dei rischi con tutte quelle valutazioni inserite dal D.Lgs. 81/08 (stress correlato,ecc).

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Nuova modulistica per la detassazione dei premi anno 2009

Nella sezione modulistica è stato inserito il nuovo modulo per la fruizione della detassazione per l’anno 2009. Unico appunto è la variazione di parametri per l’applicazione della suddetta agevolazione. Infatti per l’anno 2009 potranno fruirne i soggetti con reddito inferiore ai 35.000 € per un massimo di 6.000 € ma solo in caso di erogazione di premi di produzione o risultato e non più in caso di prestazione lavorativa straordinaria. Per tutti i lavoratori in forza da prima del 01.01.2008 non serve presentare la relativa modulistica a meno che gli stessi richiedano la non applicazione, per i soggetto assunti successivamente dovranno presentare il modulo per dichiarare la sussistenza dei requisiti richiesti, se no non sarà possibile applicare l’agevolazione.

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Formazione apprendistato professionalizzante

In attesa che la Provincia regoli la formazione degli apprendisti per le annualità successive alla prima tramite un’offerta formativa finanziata dalle aziende stesse, si sottolinea l’importanza per le stesse di attivarsi al fine di ottemperare alla normativa vigente. Infatti l’apprendistato professionalizzante prevede 120 ore di formazione annua, divise in 48 trasversali e 72 tecnico/professionali, che dovrebbero essere finanziate dalle regioni stesse. Purtroppo in Liguria l’offerta formativa pubblica si ferma al primo anno lasciando quindi le aziende scoperte per quanto riguarda le annualità successive. A norma della Circolare Ministeriale di ultima pubblicazione in caso di mancanza di offerta formativa pubblica, per le aziende che aderiscono a tale offerta non scatta nessun obbligo ulteriore. Obbligo che scatta invece per le aziende che optano per formare gli apprendisti all’interno della propria struttura. Si sottolinea come, però, questa visione del problema pur se corretta lascia le aziende esposte ad eventuali contestazione da parte degli organi di vigilanza, contro le quali si deve poi ricorrere per dimostrare la buona fede nella mancata erogazione di formazione. Si consiglia quindi di cercare di strutturarsi al fine di redigere i piani formativi per le annualità successive alla prima (reperibili sul sito della regione Liguria), e successivamente erogare la formazione di 120 ore come scritto sul piano formativo, annotando tutto su un registro della formazione, firmato dal tutor e controfirmato dal lavoratore. In caso di visita ispettiva sarà poi cura dell’azienda consegnare agli organi di vigilanza la documentazione comprovante la formazione realmente impartita all’apprendista, al fine di dimostrare la genuinità del rapporto di apprendistato. In caso di mancata formazione il rapporto di apprendistato decade dall’origine e con lui le agevolazioni contributive sfruttate dall’azienda saranno recuperate da parte dell’INPS e dell’INAIL, con sanzioni ed interessi.

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Nuove disposizioni per i conducenti di veicoli con cronotachigrafo

Con decreto legge 144 del 04/08/2008, pubblicato in G.U. del 17/09/2008, il governo ha dato attuazione alla direttiva 2006/22/CE.  Questa normativa concerne i controlli sui conducenti dei veicoli che ricadono nell’obbligo di cronotachigrafo (come da regolamento 561/2006, per esempio i veicoli di massa massima superiore a 3,5 tonnellate). Per questi soggetti, la normativa prevede l’istituzione di un modulo da compilare a cura dell’azienda e dell’autista, nel quale devono essere annotati i periodi nel quale il dipendente non ha guidato il mezzo per assenza per malattia, assenza per ferie o guida di un veicolo non ricadente nella normativa in oggetto (per esempio veicoli di massa inferiore alle 3,5 tonnellate). Questo obbligo, di cui peraltro risulta difficile capire l’utilità, sembra atto a dimostrare il motivo per cui l’autista in un determinato periodo non ha guidato, dimenticando però tutti quei casi di autisti saltuari, cioè quei soggetti che non sono sempre adibiti alla guida di veicoli ma che per gran parte del tempo di lavoro non guidano ma svolgono mansioni differenti. Infatti in questi casi, stando al modulo pubblicato, non si dovrebbe compilare alcunché, non ricadendo in nessun caso previsto. Infatti il lavoratore è presente al lavoro e non guida un veicolo senza cronotachigrafo. Il problema sarà riuscire a giustificare l’assenza del modulo in caso di verifica da parte dei soggetti preposti (polizia stradale). Infatti lo stesso deve essere custodito dall’autista per 28 giorni e successivamente per un anno presso la sede dall’azienda. Il consiglio è comunque di contattare l’agenzia di pratiche auto con la quale l’azienda normalmente collabora per maggiori delucidazioni e di consegnare ai dipendenti che sono autisti saltuari dichiarazione del legale rappresentante circa la mansione promiscua e la non compilazione del modulo previsto.

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D.Lgs. 81/2008, sicurezza nei luoghi di lavoro

Si rammenta alle aziende l’obbligo di revisione della valutazione dei rischi in base ai nuovi criteri dettati dal D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla Sicurezza” entro il 31/12/2008. Le novità riguardano sia i contenuti di tale documento che le modalità di effettuazione della valutazione. E’ stato inoltre normato in modo più dettagliato il ruolo del RSPP, del medico competente e del rappresentate per i lavoratori. Sono stati inseriti nuovi rischi che le aziende dovranno valutare come lo stress lavoro-correlato, i campi elettromagnetici, le differenze di genere, età e provenienza da altri Paesi. Si consiglia pertanto di contattare i consulenti per la sicurezza entro il più breve tempo possibile al fine di poter ottemperare a tali obblighi e non rischiare sanzioni amministrative o penali che possono portare alla sospensione dell’attività lavorativa o anche all’arresto del datore di lavoro.

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Restyling del sito

Si è provveduto a rinnovare lo stile del sito e ad aggiornare la modulistica presente in base ai nuovi moduli presentati dall’INPS.

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Libro unico, ancora dubbi

Restano ancora perplessità sul nuovo libro unico del lavoro. Un punto ancora da chiarire è sicuramente l’unicità dello stesso, nulla è stato ancora detto per le aziende con più sedi gestite da differenti consulenti o per quei casi in cui la stessa azienda viene gestita da differenti professionisti in base alla tipologia contrattuale. Resta quindi confermato, per ora, il dettame legislativo per cui si potrà avere un solo libro per ogni azienda.

Per quanto riguarda i lavoratori inviati dalle aziende di somministrazione, la norma non prevede nulla, a istituire questo obbligo ci ha pensato la circolare del Ministero: restano quindi i dubbi sulla possibilità della circolare di prevedere tale obbligo, peraltro escluso da sanzione in quanto la Legge, dove prevede il sistema sanzionatorio, non prevede che tale tipologia contrattuale debba essere annotata nel libro unico.

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Maternità, l’Inps aggiorna la modulistica

L’Inps ha comunicato di aver aggiornato la modulistica per l’astensione di maternità/paternità e congedi parentali per lavoratori dipendenti, autonomi e iscritti alla gestione separata. Nella nuova versione vengono richieste informazioni aggiuntive e sarà presente una copertina con le istruzioni per la compilazione.

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