Apprendistato, formazione obbligatoria

Oggi abbiamo pubblicato la circolare n° 5 con alcune note sulla formazione obbligatoria per gli apprendisti. Si sottolinea l’importanza di questo aspetto per tutti coloro che hanno instaurato rapporti di questa tipologia di rapporto. Per eventuali dubbi si prega di contattare lo studio. Buon lavoro.

Circolare n° 5

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Precisazioni sul libro unico del lavoro

Alcune precisazioni di carattere pratico sulle novità introdotte dal D.L. 112/08 convertito con L. 133/08.

Per prima cosa, per gestire correttamente il Libro Unico del Lavoro, si dovranno inserire sullo stesso (e quindi in via transitoria sul libro paga fino al 31.12.08) le assenze dal lavoro che hanno riflessi su istituti legali o prestazioni previdenziali (quindi malattie, infortuni, ecc) per quanto riguarda collaboratori e associati in partecipazioni con apporto di lavoro o misto. Al fine di adempiere nel corretto modo si invita quindi le aziende a richiedere un certificato del medico curante in caso di malattia (per gli infortuni vigono gli stessi obblighi dei lavoratori dipendenti) da far pervenire allo studio e di compilare sul registro presenze i giorni di presenza e di assenza.

Per quanto riguarda i lavoratori somministrati, che a partire dal 18.08.2008 devono essere inseriti sul libro unico del lavoro, l’azienda dovrà con l’anno nuovo far compilare agli stessi l’autorizzazione alla gestione dei loro dati personali da parte dello studio. Questo obbligo, anche se non palesato da nessuna norma, nasce comunque al fine di gestire nel modo corretto la privacy all’interno dello studio, come previsto dal D.Lgs. 196/2003.

La nuova normativa prevede inoltre che sul L.U.L. (libro unico del lavoro) vengano inserite tutte le dazioni in denaro o natura corrisposte al lavoratore, andando quindi a comprendere anche le somme erogate a titolo di rimborso spese. Si sottolinea quindi l’importanza per le aziende di non utilizzare più prassi ormai vietate come l’erogazione dei rimborsi con ricevuta a quietanza ma che gli stessi transitino dal L.U.L. e in via transitoria sul libro paga. Le stesse dovranno quindi dare notizia allo studio utilizzando modelli di rimborso spese al fine di una corretta elaborazione.

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Regime transitorio e novità sul libro unico del lavoro

Dopo le circolari del Ministero del lavoro e dell’INAIL, urge chiarire alcuni punti.

Prima di tutto, d’ora in poi gli ispettori della DPL e degli enti assicuratori per verificare la regolare instaurazione dei rapporti di lavoro potranno richiedere all’azienda, all’atto dell’accesso, l’esibizione delle comunicazione di Unilav inviata alla regione. Risulta quindi ovvio che d’ora in poi all’atto dell’assunzione del lavoratore lo studio fornirà tutte le aziende della comunicazione Unilav da esibire in caso di accesso.

In secondo luogo, come già specificato in precedenza, il libro unico del lavoro entrerà a pieno regine dal mese di gennaio 2009 ma certi aspetti sono già in vigore sin da ora. Infatti l’INAIL ha chiarito che sul libro paga (sezione paga e presenze) devono già figurare tutti i lavoratori che andranno poi sul libro unico del lavoro(l.u.l.): subordinati, collaboratori (anche a progetto), associati in partecipazione, lavoratori in somministrazione. Questo punto pare abbastanza controverso, ma a titolo cautelare sarebbe bene iscrivere tutti i lavoratori onde non incorrere in una possibile sanzione in caso di accesso.

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Regione Liguria, approvati nuovi profili formativi

La regione Liguria nei giorni scorsi ha approvato tre nuovi profili formativi per l’apprendistato professionalizzante:

– Operatore commerciale – Addetto al punto vendita

– Operatore dei servizi d’impresa – Addetto alle attività amministrative ad indirizzo marittimo portuale

– Operatore elettrico ed elettronico – Addetto agli impianti elevatori ed ascensoristici.

Questo nuovi profili si andranno ad affiancare a quelli già esistenti, cercando quindi di andare a completare l’offerta formativa della regione, utile per rilanciare un istituto come l’apprendistato che, dopo la riforma del 2003, fatica a decollare in attesa che regioni e CCNL si muovano per la parte di loro competenza.

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Durc, obbligatorio il CCNL

Con l’ultimo aggiornamento da parte degli istituti del software per la richiesta del DURC le aziende dovranno dichiarare il CCNL applicato, in modo da permettere una corretta valutazione della regolarità contributiva. L’INAIL chiarisce che in caso di dichiarazione di un CCNL non coerente con i rischi dichiarati bloccherà l’istruttoria. Questo al fine di evitare elusioni della norma.

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Denuncia nominativa soci, collaboratori – coadiutori artigiani e non artigiani

Con l’entrata in vigore della Legge 133 cambia l’obbligo di comunicazione degli assicurati all’INAIL. Mentre per i soggetti per i quali l’azienda deve comunicare l’instaurazione del rapporto attraverso l’UNILAV, cioè la comunicazione unica telematica in vigore da marzo, l’obbligo di comunicazione all’istituto è soppresso sostituito dalla stessa comunicazione unica, per i soggetti esclusi da quest’obbligo, vedasi collaboratori e coadiutori familiari, coadiuvanti delle imprese commerciali, soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria, ma anche titolare o socio artigiano, collaboratori e coadiutori artigiani, si torna alla vecchia comunicazione del nominativo via fax, solo che in questo caso sarà preventiva, al fine di evitare comportamenti elusivi.

 

Modulo da utilizzare per l’invio tramite fax all’INAIL

 

 

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Lavoratori disabili, le novità

Novità sugli obblighi riguardanti la quota di lavoratori disabili. In base alla Legge 133/2008, di conversione del D.L. 112/2008, l’obbligo di comunicazione ai competenti centri per l’impiego deve essere effettuata sempre annualmente, entro il 31.01 dell’anno successivo, ma d’ora in poi solo se l’azienda ha avuto un aumento di personale tale da modificare le quote di lavoratori disabili da occupare in azienda. Questo al fine di alleggerire le aziende da obblighi inutili come possono essere comunicazione tutti gli anni uguali per aziende il cui livello occupazionale non varia.

Viene inoltre inserito il canale telematico per l’invio della modulistica che d’ora in poi dovrà essere unificata a livello nazionale.

Il legislatore prevede inoltre che d’ora in poi le aziende potranno, in caso di appalto pubblico, autocertificare l’ottemperanza in materia di collocamento dei disabili.

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Libro unico del lavoro, circolare del ministero del lavoro

Con la circolare n° 20 del 21.08.2008 il Ministero del Lavoro ha dato i primi chiarimenti interpretativi sulla gestione del libro unico del lavoro. A decorrere dal 18.08.2008 sono stati soppressi il libro matricola, il libro paga ed il registro lavoratori mobili per le imprese di trasporto. Ovviamente per quanto riguarda il libro paga (cedolini e libro presenze) gli stessi rimangono in vigore fino al passaggio al libro unico, che dovrà avvenire entro il 31.12.2008. Invece il libro matricola ed il registro lavoratori mobili sono già fin d’ora abrogati. Si ritiene comunque, in via prudenziale, di continuare ad aggiornare gli stessi fino a fine anno, per completare il passaggio dal vecchio sistema a quello nuovo.

Sul libro unico troveranno posto tutti i lavoratori: subordinati, parasubordinati e associati in partecipazione. Non verranno invece più registrati i collaboratori e i coadiutori familiari, i coadiuvanti delle imprese commerciali, i soci lavoratori di attività commerciale o di impresa in forma societaria.

Come già detto, il libro unico dovrà essere tenuto o su fogli mobili a ciclo continuo, a mezzo stampa laser o su supporti magnetici. Scompare quindi la possibilità di gestione manuale degli obblighi riguardanti il personale, cosa peraltro pressoché ormai inesistente.

Sotto il profilo sanzionatorio, va in pensione la maxi-sanzione inserita con la finanziaria per il 2007 e viene invece inserito un regime sanzionatorio più mite, visto il diverso compito che il libro unico deve espletare rispetto ai vecchi libro matricola e paga. Tutto questo grazie alla comunicazione preventiva di assunzione del lavoratore, che va quindi a svuotare di significato il libro matricola come prova di una corretta instaurazione del rapporto di lavoro. Ora il libro unico è solo lo strumento attraverso cui l’organo di vigilanza potrà verificare una corretta gestione del rapporto di lavoro ed una corretta remunerazione del lavoratore.

Il luogo di tenuta è la sede legale dell’impresa o a scelta lo studio del consulente del lavoro. Scompare l’obbligo di istituire copie conformi da tenere sui vari luoghi di lavoro e cantieri mobili.

Un nuovo obbligo invece sarà quello di far comparire sul libro unico del lavoro dell’utilizzatore anche i lavoratori somministrati. Saranno necessari solo i dati identificativi del lavoratore, mentre invece i dati retributivi e le presenze andranno annotati sul libro unico del somministratore.

Con l’introduzione del nuovo sistema viene inserita la data del 16 del mese come spartiacque: infatti in caso di accesso in azienda da parte dell’organo ispettivo prima di tale data potrà essere richiesta l’esibizione del libro unico fino a due mesi precedenti. In caso di accesso successivo, l’organo ispettivo potrà richiedere l’esibizione del libro unico aggiornato fino al mese precedente.

La stessa normativa prevede anche una differenze nella tempistica di esibizione del libro unico: mentre il datore di lavoro deve adempiere in modo tempestivo, il consulente ha 15 giorni di tempo.

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Chiusura studio per periodo feriale 2008

Si comunica che l’ufficio rimarrà chiuso per ferie dal giorno 15/08/2008 al 31/08/2008 (riapertura 01/09/2008).

Per comunicazioni urgenti si prega di contattare lo studio al numero: 331-9790639.

 

Grazie e buone vacanze.

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Altri rinnovi contrattuali

In data 18.07.2008 è stato rinnovato il CCNL commercio – confcommercio con decorrenza 01.01.2007 e scadente il 31.12.2010, mentre in data 23.07.2008 il CCNL edilizia artigianato.

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