Comunicazioni telematiche obbligatorie: aggiornati gli standard

Con la nota n° 16176 del 19.11.2012 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato i nuovi standard tecnici delle comunicazioni obbligatorie telematiche, che entreranno in vigore a partire dal 10 gennaio 2013 alle ore 19.00.

Indichiamo di seguito le principali novità:

– per quanto riguarda la prosecuzione di fatto dei rapporti di lavoro a tempo determinato è stata inserita, all’interno del quadro “Proroga”, la dicitura “prosecuzione di fatto” nel campo “data fine proroga”, al fine di consentire la comunicazione del nuovo termine del rapporto di lavoro;

– per il rapporto di apprendistato sono stati inseriti, all’interno dei diversi moduli, il campo “data fine periodo formativo” all’interno del quale indicare il termine di tale periodo e la dicitura “fine periodo formativo” da utilizzare in caso di fine anticipata del periodo formativo;

– per i casi di particolare necessità o situazioni pregiudizievoli per il datore di lavoro o per il lavoratore, i datori di lavoro potrano richiedere ai Centri per l’impiego di effettuare rettifiche di dati essenziali anche oltre il termine di 5 gironi dalla comunicazione. Tali rettifiche c.d. “rettifiche d’ufficio” saranno consentite per specifici casi: a) rettifica a seguito di verbale d’ispezione, b) rettifica per variazione di agevolazione, c) rettifica per variazione dei dati del permesso di soggiorno;

– sono state apportate modifiche al modello di comunicazione dei rapporti di somministrazione per una migliore gestione delle informazioni inserite e per recepire le novità normative;

– introdotta la possibilità di inserire molteplici codici di agevolazione, nel caso in cui i lavoratori siano portatori di diverse tipologie di agevolazioni;

– inserita la possibilità, in caso di assunzione contestuale di due o più lavoratori, di assolvere all’obbligo attraverso un’unica comunicazione con il modello “Unificato LAV”.

Lavoro intermittente, aggiornate le procedure di comunicazione preventiva

Con nota del 26 novembre 2012 il Ministero del Lavoro ha attivato, in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale, un ulteriore step di sperimentazione relativo alle comunicazioni preventive dei contratti di lavoro intermittente.

Riassumendo brevemente, il datore di lavoro potrà, ad oggi, utilizzare, alternativamente, i seguenti metodi di comunicazione preventiva:

  • E-mail alla D.T.L. competente o all’indirizzo intermittenti@lavoro.gov.it. In tal caso dovrà inviare il nuovo modulo “UNI_Intermittente” debitamente compilato. Si sottolinea che i campi “codice fiscale lavoratore” e “codice comunicazione” sono tra loro alternativi. Lo stesso modulo potrà essere utilizzato per annullare comunicazione già inoltrate. Si rammenta che l’annullamento potrà essere effettuato solo preventivamente rispetto all’inizio della prestazione a suo tempo comunicata. Ai fini della prova del corretto adempimento, il datore di lavoro dovrà consegnare agli organi ispettivi copia del modello compilato e allegato alla mail inviata;
  • Fax al numero 848800131, utilizzando il nuovo modulo “UNI_Intermittente” e seguendo le istruzioni di compilazione sopra richiamate. Si sottolinea che, mentre per il canale e-mail è possibile l’inoltro alternativo alla D.T.L. competente o all’indirizzo ministeriale, per la comunicazione via fax è prevista la sola possibilità di inoltro centralizzato. Si rammenta l’importanza di conservare il modello predisposto ed il rapporto di consegna;
  • Invio di un sms al numero 339-9942256. Tale tipologia di comunicazione potrà essere utilizzata solo dai datori di lavoro registrati al portale cliclavoro e per la comunicazione preventiva di una singola giornata per un solo lavoratore per volta. Si sconsiglia comunque l’utilizzo di tale procedura essendo l’unica senza prova di adempimento da parte del datore di lavoro;
  • On-line attraverso il portale cliclavoro. Per maggiori istruzioni si rimanda alla nota 26 novembre 2012.

ATTENZIONE: Coloro che già utilizzavano i canali ministeriali (fax al n. 848800131 e/o e-mail all’indirizzo intermittenti@lavoro.gov.it) dovranno solamente utilizzare la nuova modulistica allegata, premurandosi di compilarla nel modo corretto.

Per ulteriori chiarimenti e delucidazioni sulle procedure da seguire si rimanda alle note ministeriali in calce.

Allegati:

Formazione del personale ex D.Lgs. 81/2008

Pubblicata la circolare n° 29 relativa agli obblighi in capo al datore di lavoro di garantire al proprio personale un’adeguata formazione circa i rischi presenti in azienda, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008. I corsi, per la generalità dei lavoratori dipendenti, dovranno prevedere un modulo base di 4 ore uguale per tutti, oltre ad un successivo modulo che varierà da 4 a 12 ore in base ai rischi specifici di ogni azienda.

Lo Studio Nicco organizza – in collaborazione con la GB Consult dell’ing. Giacomo Bugna – i sopra richiamati corsi presso il proprio studio o – per le aziende più strutturate – direttamente in loco.

Per ulteriori informazioni visitare la pagina dedicata o contattare lo Studio.

Chiarimenti sulle comunicazioni telematiche Co

Con lettera circolare del 12 ottobre 2012 il Ministero del Lavoro chiarisce alcuni dubbi operativi inerenti il dies a quo dal quale far decorrere i termini per le comunicazioni di cessazione da inoltrare ai nodi regionali per licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ed in caso di dimissioni o risoluzione consensuale.

Relativamente alla prima casistica, stante l’obbligo di attivazione della procedura di conciliazione presso le D.T.L., il dies a quo sarà il giorno di effettiva cessazione del rapporto di lavoro e non il giorno di comunicazione dell’attivazione della procedura stessa.

In caso di dimissioni o risoluzione consensuale, i 5 giorni utili per effettuare la comunicazione Co decorreranno dal giorno dal quale le parti (o la parte) sceglieranno di far decorrere giuridicamente la risoluzione stessa. In caso di revoca delle dimissioni, scatterà un nuovo obbligo comunicativo da parte del datore di lavoro, a tal fine verranno adeguati gli standard ministeriali.

Bisogna sottolineare come il Ministero abbia chiarito che la comunicazione di cessazione Co possa essere inviata al nodo regionale (o ministeriale) anche con largo anticipo, al fine di sfruttare in modo corretto la procedura di convalida che ha, tra le opzioni possibili, anche la sottoscrizione da parte del lavoratore di copia dell’Unilav di cessazione inviato dall’azienda.

Comunicazione dati dei beni dell’impresa concessi in godimento a soci e familiari – chiarimenti

In relazione alla comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari (vedi Pianeta Lavoro & Tributi n° 4 del 27.02.2012) l’Agenzia delle Entrate ha, con provvedimento n° 133184/2012 datato 17 settembre, disposto un’ulteriore proroga al 31 marzo 2013 del termine; il quale, peraltro, era già stato prorogato al 15 ottobre 2012.

Il direttore dell’Agenzia evidenzia come la necessità di tale proroga sia da ravvisare nelle “particolari difficoltà di attuazione e della assoluta novità dell’obbligo in parola”.

Professionisti, operatori e associazioni di categoria hanno, nelle ultime settimane, promosso numerose richieste di chiarimenti riguardanti la procedura e, in alcuni casi, anche una sostanziale revisione della stessa.

L’Istituto ha risposto alle criticità sollevate pubblicando, in data 24 settembre,  la circolare 36/E con la quale fornisce ulteriori chiarimenti a riguardo.

Vediamo, sinteticamente, i punti toccati dalla circolare:

  1. Certificazione: Per la determinazione del reddito diverso derivante dagli accordi tra le parti per la concessione in godimento del bene relativo all’impresa, il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali devono risultare da una certificazione scritta e con data antecedente rispetto a quella di utilizzazione del bene;
  2.  Beni aziendali dati in godimento all’imprenditore individuale e a soci di società di persone e di società trasparenti per opzione: Per evitare il fenomeno di doppia tassazione, che si può verificare nel caso in cui il soggetto utilizzatore coincida con l’imprenditore individuale o con il socio di società di persone e società trasparenti per opzione, al reddito diverso assoggettabile a tassazione deve essere apportata un riduzione pari al maggior reddito di impresa imputato all’utilizzatore a causa dell’indeducibilità dei costi del bene concesso in godimento, generatore del reddito diverso;
  3. Godimento di autoveicoli: In questo caso si deve porre a confronto il valore normale del diritto di godimento del bene (ex art. 51 c. 4 del TUIR), al netto dell’eventuale corrispettivo pagato, con il reddito imputato all’imprenditore individuale o attribuito al socio utilizzatore per trasparenza. L’eccedenza del valore normale rispetto al reddito sopra individuato, che può derivare da questa operazione, dovrà essere assoggettata a tassazione in qualità di reddito diverso.

Lavoro a chiamata – ulteriori chiarimenti

Con nota del 14.09.2012 il Ministero del Lavoro torna ulteriormente a dare il proprio indirizzo operativo relativamente alle comunicazioni preventive di chiamata per i lavoratori intermittenti.

I datori di lavoro potranno, fino all’emanazione dei successivi interventi di semplificazione previsti dal Ministero, procedere ad effettuare alternativamente le comunicazioni preventive sui canali previsti dalla nota del 09.08.2012 o agli indirizzi istituzionali degli uffici territoriali del Ministero.

Nota 14.09.2012

Anf: chiarimenti per il reddito del socio di srl

Con messaggio Inps n. 10225 del 18 giugno 2012 viene specificato che per quantificare il reddito da prendere in considerazione ai fini dell’erogazione dell’assegno al nucleo familiare al socio di s.r.l. deve essere fatto riferimento al regime di tassazione adottato dalla società stessa.

Nello specifico, per il socio qualificato di s.r.l. soggetta a tassazione ordinaria con distribuzione degli utili l’imponibile anf è il 49,72% degli utili percepiti in proporzione alla quota di partecipazione; mentre per il socio non qualificato è l’utile percepito in proporzione alla quota di partecipazione (con un limite minimo di 1032.91 €, sommato ad altri redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva).
Per il socio di s.r.l. soggetta a tassazione ordinaria senza distribuzione degli utili l’imponibile risulta pari a zero e nelle s.r.l. che optano per il regime di trasparenza, indipendentemente dalla distribuzione degli utili l’importo da considerare è il reddito imputato al singolo socio in base alla sua quota di partecipazione.

Lavoro a chiamata – nuove procedure in vigore dal 13.08.2012

Con nota del 09.08.2012 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali impartisce le proprie direttive operative sulle comunicazioni preventive per i contratti di lavoro intermittente o c.d. “a chiamata”.

Tutte le modalità precedentemente comunicate non saranno più utilizzabili a decorrere da lunedì 13 agosto 2012.

Le nuove procedure entreranno in vigore progressivamente, secondo le schema di seguito riportato:

–          FAX a partire dal 13.08.2012;

–          SMS a partire dal 17.08.2012;

–          E-mail a partire dal 17.08.2012;

–          ON LINE a partire dal 01.10.2012.

Pertanto per i giorni dal 13 al 16 agosto, le aziende potranno utilizzare solamente il canale FAX. A decorrere dal 17.08.2012 diventerà operativa anche la possibilità di comunicazione tramite SMS ed E-mail. 

Per l’utilizzo delle corrette procedure si rimanda alla nota ministeriale allegata. Merita solo sottolineare come, a titolo puramente precauzionale, sia consigliabile effettuare una comunicazione per volta e non operare in modalità massiva, come ipotizzato dal ministero stesso per i canali SMS ed E-mail.

 Si sottolinea, inoltre, al fine della prova, come non sia consigliabile l’utilizzo del canale SMS, unico tra quelli previsti in attivazione per il mese di agosto a non rilasciare conferma di avvenuta ricezione.

 Si consiglia di conservare sempre (possibilmente in cartaceo) la documentazione relativa alla comunicazione effettuata:

–          Se via fax, modello inviato e ricevuta di invio prodotta dall’apparecchio fax;

–          Se via E-mail, copia della mail inviata – comprensiva di allegato – e messaggio di conferma di avvenuta ricezione.

 Per la comunicazione via FAX, visto il grossolano errore di battitura del ministero, si conferma l’utilizzo del numero 848800131.

 N.B.: Tutti i campi del modello devono obbligatoriamente essere valorizzati.

N.B.: Con messaggio del 13.08.2012 il Ministero ha parzialmente rettificato quanto specificato in data 09.08 e pertanto le comunicazione preventive  potranno essere inoltrate agli indirizzi (fax, e-mail, e-mail certificata) delle D.T.L. competenti fino al 15.09.2012.

Allegato 1: Nota del 09.08.2012

Allegato 2: Modulo chiamata

Nuova procedura di dimissioni

Con l’entrata in vigore dal 18 luglio 2012 della Riforma del Lavoro cambia anche la procedura di dimissioni – o risoluzione consensuale – cui deve attenersi il lavoratore dipendente, sia pubblico che privato. Bisogna subito premettere che tale procedura varrà solo per i lavoratori dipendenti, saranno quindi esclusi lavoratori presenti in azienda con contratto di lavoro differente, si veda ad esempio collaboratori a progetto o associati in partecipazione.

Come già detto, viene completamente riscritta tutta la procedura. Il lavoratore, per poter validamente recedere dal contratto in essere con l’azienda, dovrà convalidare la propria volontà presso la Direzione Territoriale del Lavoro o presso il Centro per l’Impiego competente. Nel caso in cui lo stesso non si attivi per concludere la procedura nel modo appena esposto, l’azienda potrà invitarlo a sottoscrivere apposita dichiarazione in calce al modello di comunicazione della cessazione che l’azienda stessa invia al Centro per l’Impiego. Senza una delle due procedure sopra esposte l’azienda non potrà considerare il contratto validamente risolto, gli effetti della volontà del lavoratore resteranno sospesi fino a conclusione dell’iter. Nel caso, quindi, l’azienda riscontri il mancato completamento della procedura, dovrà inviare al lavoratore invito a concludere l’iter entro 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto, tramite consegna a mano o spedizione di raccomandata ricevuta di ritorno. Il lavoratore, a questo punto, avrà 7 giorni dalla ricezione dell’invito per attivarsi. Lo stesso potrà alternativamente: convalidare le proprie dimissioni presso una delle sedi previste, sottoscrivere dichiarazione in calce all’Unilav (comunicazione di cessazione), revocare le dimissioni (o la risoluzione consensuale). In tale ultimo caso il rapporto torna ad avere normale corso dal giorno successivo alla comunicazione di revoca.

Vista la macchinosità della procedura, pare sicuramente preferibile concludere tutto l’iter prima dell’ultimo giorno di lavoro – quindi durante il periodo di preavviso – tramite sottoscrizione della dichiarazione in calce all’Unilav o, in via residuale, tramite convalida. Nel caso, però, in cui il lavoratore comunichi le proprie dimissioni con effetto immediato, l’azienda non riuscirà ad avere il tempo materiale per il disbrigo delle pratiche di cessazione del rapporto e, pertanto, l’unica strada percorribile sarà invitare il lavoratore – entro trenta giorni dalla data di cessazione – a concludere l’iter nelle modalità sopra esposte.

La procedura di dimissioni ha, ora, un iter più delicato e complesso; merita, quindi, che le aziende, appena ricevuta la lettera di dimissioni da parte del lavoratore contattino lo Studio al fine di analizzare la situazione ed attivare la corretta procedura.