Nuova procedura di dimissioni

Con l’entrata in vigore dal 18 luglio 2012 della Riforma del Lavoro cambia anche la procedura di dimissioni – o risoluzione consensuale – cui deve attenersi il lavoratore dipendente, sia pubblico che privato. Bisogna subito premettere che tale procedura varrà solo per i lavoratori dipendenti, saranno quindi esclusi lavoratori presenti in azienda con contratto di lavoro differente, si veda ad esempio collaboratori a progetto o associati in partecipazione.

Come già detto, viene completamente riscritta tutta la procedura. Il lavoratore, per poter validamente recedere dal contratto in essere con l’azienda, dovrà convalidare la propria volontà presso la Direzione Territoriale del Lavoro o presso il Centro per l’Impiego competente. Nel caso in cui lo stesso non si attivi per concludere la procedura nel modo appena esposto, l’azienda potrà invitarlo a sottoscrivere apposita dichiarazione in calce al modello di comunicazione della cessazione che l’azienda stessa invia al Centro per l’Impiego. Senza una delle due procedure sopra esposte l’azienda non potrà considerare il contratto validamente risolto, gli effetti della volontà del lavoratore resteranno sospesi fino a conclusione dell’iter. Nel caso, quindi, l’azienda riscontri il mancato completamento della procedura, dovrà inviare al lavoratore invito a concludere l’iter entro 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto, tramite consegna a mano o spedizione di raccomandata ricevuta di ritorno. Il lavoratore, a questo punto, avrà 7 giorni dalla ricezione dell’invito per attivarsi. Lo stesso potrà alternativamente: convalidare le proprie dimissioni presso una delle sedi previste, sottoscrivere dichiarazione in calce all’Unilav (comunicazione di cessazione), revocare le dimissioni (o la risoluzione consensuale). In tale ultimo caso il rapporto torna ad avere normale corso dal giorno successivo alla comunicazione di revoca.

Vista la macchinosità della procedura, pare sicuramente preferibile concludere tutto l’iter prima dell’ultimo giorno di lavoro – quindi durante il periodo di preavviso – tramite sottoscrizione della dichiarazione in calce all’Unilav o, in via residuale, tramite convalida. Nel caso, però, in cui il lavoratore comunichi le proprie dimissioni con effetto immediato, l’azienda non riuscirà ad avere il tempo materiale per il disbrigo delle pratiche di cessazione del rapporto e, pertanto, l’unica strada percorribile sarà invitare il lavoratore – entro trenta giorni dalla data di cessazione – a concludere l’iter nelle modalità sopra esposte.

La procedura di dimissioni ha, ora, un iter più delicato e complesso; merita, quindi, che le aziende, appena ricevuta la lettera di dimissioni da parte del lavoratore contattino lo Studio al fine di analizzare la situazione ed attivare la corretta procedura.