Con lettera circolare del 12 ottobre 2012 il Ministero del Lavoro chiarisce alcuni dubbi operativi inerenti il dies a quo dal quale far decorrere i termini per le comunicazioni di cessazione da inoltrare ai nodi regionali per licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ed in caso di dimissioni o risoluzione consensuale.
Relativamente alla prima casistica, stante l’obbligo di attivazione della procedura di conciliazione presso le D.T.L., il dies a quo sarà il giorno di effettiva cessazione del rapporto di lavoro e non il giorno di comunicazione dell’attivazione della procedura stessa.
In caso di dimissioni o risoluzione consensuale, i 5 giorni utili per effettuare la comunicazione Co decorreranno dal giorno dal quale le parti (o la parte) sceglieranno di far decorrere giuridicamente la risoluzione stessa. In caso di revoca delle dimissioni, scatterà un nuovo obbligo comunicativo da parte del datore di lavoro, a tal fine verranno adeguati gli standard ministeriali.
Bisogna sottolineare come il Ministero abbia chiarito che la comunicazione di cessazione Co possa essere inviata al nodo regionale (o ministeriale) anche con largo anticipo, al fine di sfruttare in modo corretto la procedura di convalida che ha, tra le opzioni possibili, anche la sottoscrizione da parte del lavoratore di copia dell’Unilav di cessazione inviato dall’azienda.