A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 221 del 20.09.2024) del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 settembre 2024 n. 132 e della successiva pubblicazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro della circolare n. 4 del 23.09.2024, prende definitivamente avvio la patente a crediti.
Con la circolare di studio n. 63 – reperibile al seguente link – abbiamo analizzato i soggetti interessati, i requisiti per il rilascio, le modalità operative e le tempistiche e, soprattutto, la fase transitoria in vigore fino al 31 ottobre, demandando l’analisi degli ulteriori punti alla circolare dell’INL.
Merita ricordare che:
- Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre p.v..
- In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato alla circolare, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
- Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
Allegati alla circolare di studio, sono presenti anche:
- il Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 132 del 18.09.2024;
- la Circolare INL n. 4/2024;
- l’Autocertificazione/dichiarazione sostitutiva per il rilascio della patente a crediti.
In base all’art.1, comma 2, del DM n. 132/2024, la patente a crediti è obbligatoria per “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”, intendendo, quindi, l’elenco di cui all’allegato X del D.Lgs. n. 81/2008:
- I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
- Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.