Massimale contributivo Inps: chiarimenti in caso di impiego di un pensionato

Il Messaggio Inps n. 3748/2024 riporta chiarimenti relativamente al corretto adempimento dell’obbligo contributivo nei casi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successive al conseguimento del trattamento pensionistico.

L’elemento che rileva per la verifica del corretto adempimento contributivo da parte del datore di lavoro è la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie. Nello specifico, il legislatore ha individuato un preciso riferimento temporale (1° gennaio 1996) da considerare per la valutazione dello status di “vecchio” o “nuovo” iscritto a cui collegare gli effetti derivanti, rispettivamente, dalla disapplicazione o dall’applicazione del massimale.

Nel merito, il Ministero del Lavoro ha chiarito che il reimpiego del lavoratore in un momento successivo alla liquidazione di un trattamento pensionistico non determina il venire meno dello status di “vecchio iscritto” originariamente acquisito.

Pertanto, la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie continua a rimanere valida ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, indipendentemente dall’eventuale fruizione di una prestazione previdenziale.

Il Ministero ha, inoltre, sottolineato che  – ove il soggetto dopo il pensionamento intraprenda un’attività libero-professionale che richieda l’iscrizione presso un ente di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 – tale attività è sottoposta alla specifica disciplina ordinamentale adottata in materia dall’ente di riferimento.

Cassazione: in caso di reintegra il lavoratore è ricollocato nel luogo e nelle mansioni originarie

L’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel luogo e nelle mansioni originarie.

E’ il contenuto della Sentenza n. 18892/2024 della Cassazione Civile – Sezione Lavoro. Secondo i Giudici, resta, comunque, salva la facoltà per il datore di lavoro di disporne, con successivo provvedimento, il trasferimento ad altra unità produttiva, laddove ne ricorrano le condizioni tecniche, organizzative e produttive previste dall’articolo 2103, cod. civ., salva la dimostrata impossibilità, la cui prova incombe sul datore di lavoro, dovuta a insussistenza di posti comportanti l’espletamento delle ultime mansioni o di mansioni equivalenti.

Cassazione: vietati i controlli investigativi sull’adempimento dell’attività lavorativa

La Sentenza n. 17004/2024 della Cassazione Civile – Sezione Lavoro stabilisce che, in tema di contratti di lavoro, il controllo di terzi (siano questi guardie particolari giurate o addetti di un’agenzia investigativa) non può riguardare, in nessun caso, né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l’inadempimento stesso riconducibile, come l’adempimento, all’attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza.

In conseguenza di ciò, la sentenza d’appello che conferma il licenziamento per giusta causa basato sull’assunto secondo il quale l’attività lavorativa del dipendente poteva essere controllata dall’agenzia investigativa al fine di verificare il corretto adempimento delle prestazioni cui questi era tenuto, viene cassata con rinvio.

Assicurazione per le imprese contro le calamità

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato lo scorso 23 settembre 2024 sul proprio sito istituzionale una notizia che rende nota la presentazione dello schema di Decreto Interministeriale (di prossima emanazione) relativo all’obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative per danni derivanti da eventi catastrofali.

Ai sensi dell’articolo 1, commi 101 e ss. della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, entrerà in vigore il primo gennaio 2025 l’obbligo assicurativo per tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio.

Il Decreto Interministeriale implementerà quanto già previsto dal DDL ‘Ricostruzione’, ora all’esame del Parlamento, che introduce l’obbligo per le imprese assicurative di corrispondere un anticipo del 30% del danno per i sinistri legati a eventi catastrofali.

Cassazione: se l’obbligo di “accomodamenti ragionevoli” è violato, il licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta è nullo

La sentenza n. 14307/2024 della Cassazione Civile, Sezione Lavoro, afferma che il licenziamento motivato dalla sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore allo svolgimento delle mansioni – se intimato in violazione dell’obbligo di adottare “accomodamenti ragionevoli”  e, quindi, in violazione di doveri imposti per rimuovere gli ostacoli che impediscono a una persona con disabilità di lavorare in condizioni di parità con gli altri lavoratori – realizza una discriminazione diretta ed è pertanto nullo, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria piena, di cui all’articolo 18, commi 1 e 2, St. Lav.

INL: il datore di lavoro è l’unico soggetto che può richiedere l’autorizzazione all’installazione di sistemi di videosorveglianza

Con la Nota 7020/2024 l’INL si esprime in merito alla titolarità del provvedimento autorizzativo all’installazione di sistemi di videosorveglianza affermando che la titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati acquisiti – attraverso sistemi di controllo da remoto – fanno capo esclusivamente al datore di lavoro. L’Ispettorato del lavoro non può, quindi, rilasciare il provvedimento autorizzativo, nelle ipotesi in cui il titolare dei dati acquisiti (immagini o tracciamenti) non coincida con il datore istante ma sia un soggetto terzo estraneo al rapporto di lavoro.

Nello specifico si fa riferimento – a titolo esemplificativo – alla società committente nell’ambito di un contratto di appalto o al franchising con il medesimo istante.

L’Ispettorato chiarisce che non può essere rilasciata l’autorizzazione all’installazione e utilizzo di strumenti di videosorveglianza, in quanto l’istante (datore di lavoro) è un soggetto diverso da chi effettivamente tratta i dati raccolti (committente nell’appalto o casa madre nel franchising).

Parimenti, non può essere il committente a presentare istanza, non essendo un soggetto direttamente coinvolto nel rapporto di lavoro.

Negli esempi citati (società committente o franchising), considerata la riconducibilità a un soggetto diverso dal datore di lavoro, di fatto vengono meno tutte le ragioni giustificatrici all’installazione di sistemi di controllo (tutela del patrimonio aziendale, alla sicurezza del lavoro o a ragioni di carattere organizzativo e produttivo) non essendo possibile operare alcuna corretta valutazione nell’ottica del bilanciamento di interessi con la tutela della dignità e della riservatezza dei lavoratori.

Agenzia delle entrate: Non assimilabili al rimborso welfare le spese sostenute dai dipendenti per attività sportiva dei figli

Nella risposta n. 144/E del 3 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate si pronuncia circa la possibilità di erogare – sottoforma di welfare – il rimborso delle spese per attività sportive svolte dai figli dei dipendenti all’interno di circoli sportivi e palestre o anche all’interno di istituti scolastici e se tale erogazione possa rientrare nell’ambito applicativo delle iniziative di welfare aziendale escluse da imposizione fiscale dal TUIR a titolo di prestazione di educazione e istruzione.

Con riguardo ai rimborsi delle spese sostenute per l’attività sportiva praticata dai familiari di cui all’articolo 12 del Tuir, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito in precedenza che gli stessi non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera f-­bis), del Tuir in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente i servizi di educazione e istruzione resi nell’ambito scolastico e formativo, compresi i relativi ”servizi integrativi”.

Pertanto, le spese per l’attività sportiva praticata dai familiari, possono rientrare tra le deroghe previste dal Tuir solo se svolte nell’ambito di ”iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica”.

Nella caso in esame, la Società ha dichiarato che «intende rimborsare le spese per attività sportive svolte dai figli dei dipendenti all’interno di circoli sportivi e palestre o anche all’interno di istituti scolastici ma il soggetto erogatore del servizio sarebbe sempre l’associazione sportiva che eroga corsi annuali (es. corso di tennis bisettimanale)».

In tale ipotesi, dunque, l’attività sportiva non risulta essere svolta nell’ambito di ”iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica” e, pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, le somme rimborsate dal datore di lavoro devono essere assoggettate a tassazione ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir.

Bonus Natale – Precisazioni per la compilazione della richiesta

Relativamente alla compilazione del modulo per la richiesta di erogazione del c.d. Bonus Natale, riportiamo quanto segue, ad integrazione di quanto già inviato e presente nell’informativa allegata al modulo.

I lavoratori hanno diritto all’erogazione del bonus se sono verificate contemporaneamente le prime tre ipotesi, ovvero:

  • di essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente;
  • di avere un reddito complessivo, nell’anno di imposta 2024, non superiore a 28.000 euro;
  • di avere un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo – di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR.

E una delle due ipotesi successive sui carichi familiari, ovvero:

  • di avere il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
  • almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale, come individuato dall’articolo.

Precisazioni sulla verifica dei requisiti (Circolare 19/E Agenzia Entrate)

Con riferimento alla nozione di reddito complessivo, occorre considerare l’ammontare del c.d. reddito di riferimento, per l’anno 2024.

Più in particolare, nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento), ivi incluso il bonus in commento, si tiene conto anche:

  • dei redditi assoggettati a cedolare secca,
  • dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni,
  • della quota di agevolazione ACE,
  • delle somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (c.d. mance), assoggettate a imposta sostitutiva.

Inoltre, deve essere considerata la quota esente dei redditi agevolati di cui:

  • agli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero;
  • al regime speciale per lavoratori impatriati;
  • al regime speciale per lavoratori impatriati;
  • al nuovo regime speciale per lavoratori impatriati.

Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

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Con riferimento al requisito relativo ai carichi familiari, per espressa previsione normativa, il bonus spetta al lavoratore dipendente, con almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), se, alternativamente:

  • ha il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, fiscalmente a carico;
  • fa parte di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

In relazione a quest’ultima fattispecie, si precisa che un nucleo familiare c.d. monogenitoriale sussiste qualora, alternativamente:

  1. l’altro genitore è deceduto;
  2. l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio;
  3. il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).

In queste ultime tre ipotesi, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla norma in capo al lavoratore richiedente, il bonus spetta all’unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente.

In tali casi, che si connotano per la presenza di un unico genitore, si osserva, inoltre, che la situazione di convivenza more uxorio non preclude, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti, la spettanza del bonus.

Diversamente, nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori, che lo abbiano riconosciuto, l’indennità non spetta:

  • al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale;
  • al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale;
  • al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.

In tali ipotesi, il bonus non spetta poiché il convivente non può essere considerato un coniuge fiscalmente a carico, né la famiglia può definirsi monogenitoriale, in quanto il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori.

Ulteriori precisazioni sul Bonus

  • Successivamente all’erogazione, il sostituto d’imposta verifica in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità e, ove la stessa risulti non spettante, recupera il relativo importo.
  • L’indennità è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente ed è riconosciuta anche se non è stata erogata dal sostituto d’imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta.
  • L’indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell’IRPEF.
  • Ove l’indennità erogata dal sostituto d’imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.

Decreto flussi: il Consiglio dei Ministri approva lo schema

Nella seduta n. 98 del 2 ottobre 2024 del Consiglio dei Ministri è stato approvato lo schema di decreto legge recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali“. Nello specifico:
  • Semplificate e accelerate le procedure relative al Decreto flussi, rendendole nel contempo più sicure;
  • Prevista una speciale tutela per i lavoratori stranieri vittime di sfruttamento di caporalato e di tratta;
  • Introdotto uno speciale permesso di soggiorno per casi specifici, riconosciuto a chi denuncia casi di sfruttamento o collabora attivamente per mettere in evidenza e far giungere a condanna queste situazioni; la durata iniziale è di 6 mesi, rinnovabile per un ulteriore anno e fino a copertura delle esigenze di giustizia, quindi prorogabile ulteriormente.