Auto in uso promiscuo ai dipendenti. nuovi coefficienti dal 2025

Il nuovo regime di tassazione per le auto concesse in uso promiscuo ai lavoratori, in vigore dal 2025, agevola in particolare le auto elettriche e le supercar, mentre le altre tipologie di veicoli risultano più tassate.

Le auto concesse al dipendente possono essere tassate secondo il “valore normale” per le auto concesse solo a utilizzo privato o secondo un “valore convenzionale” per le auto concesse a utilizzo promiscuo. Sulle auto concesse a solo uso lavorativo non sono dovute imposte e contributi.

Relativamente alla tassazione delle auto a uso promiscuo, la lettera a) del comma 4 dell’articolo 51 del Tuir determina forfettariamente l’imponibile fiscale sulla base di due componenti:

  • il costo chilometrico definito annualmente dall’Aci per il modello specifico di veicolo, su una percorrenza convenzionale annua di 15mila km;
  • un coefficiente fiscale determinato dal Legislatore.

Il risultato dell’applicazione del coefficiente al costo chilometrico determina l’imponibile fiscale al netto di eventuali trattenute in capo al dipendente. Il valore fiscale dell’auto rientra nei fringe benefit, anche per il 2025, esenti fino a mille euro o 2mila per i lavoratori con figli a carico.

La legge di Bilancio modifica il coefficiente fiscale prendendo a riferimento non più il consumo di Co2 ma il tipo di alimentazione usato. Nello specifico, per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, i coefficienti fiscali utilizzabili saranno i seguenti:

  • 10% in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria;
  • 20% in caso di assegnazione di veicoli elettrici plug-in ibridi;
  • 50% in tutti gli altri casi (veicoli a metano, gpl, idrogeno, benzina, gasolio e gli ibridi Hev).

Con specifico riferimento alla nuova norma, i nuovi coefficienti si applicano ai veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025.

Da quanto sopra sembrerebbe discendere che, qualora l’assegnazione dell’auto riguardi un veicolo già immatricolato nel 2024 o in anni precedenti anche se l’assegnazione avverrà dopo il 1° gennaio 2025, troveranno applicazione le “vecchie” regole ovvero la valorizzazione secondo la classe di emissione CO2.

Rinnovato il Ccnl delle agenzie di assicurazione in gestione libera

Il 13 gennaio la parti sociali (Anapa, First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna e Uilca) è stato sottoscritto il rinnovo del Ccnl per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera.

La decorrenza coincide con la data di sottoscrizione, mentre la data di scadenza è il 30 giugno 2026.

Strumenti contrattuali e gestione del contratto

Il nuovo contratto, oltre ad ampliare l’ambito operativo dell’ente bilaterale, modifica gli importi e le percentuali di finanziamento dello stesso che ora risultano le seguenti:

  • 2,00 euro a carico di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, e 6,50 euro a carico dei datori di lavoro per 12 mensilità per l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattuale sanitaria;
  • 0,55% dell’imponibile previdenziale di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, a carico del datore di lavoro per il finanziamento del rimborso dell’integrazione di malattia riconosciuto su richiesta dall’ente bilaterale (0,80% per i datori di lavori non iscritti ad Anapa);
  • 0,30% dell’imponibile previdenziale di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, a carico del datore di lavoro per il finanziamento di alcuni strumenti contrattuali.

Periodo di prova, preavviso e classificazione

Viene rivista la durata del periodo di prova:

  • 6 mesi di effettivo lavoro per i lavoratori di livello quadro e per i capi ufficio di livello 5;
  • 3 mesi di effettivo lavoro per i lavoratori di tutti i restanti livelli.

Modificata anche la durata del periodo di preavviso:

  • 1 mese per i lavoratori che non hanno superato 1 anno di servizio e per i lavoratori dimissionari;
  • 2 mesi per i lavoratori che hanno compiuto da 1 anno a 5 anni di servizio;
  • 3 mesi per i lavoratori che hanno compiuto più di 5 anni di servizio.

Le parti inoltre prevedono la costituzione, entro il 31 marzo 2025, di un’apposita commissione al fine di definire una nuova figura professionale denominata “impiegato commerciale” chiamata ad operare nel settore dell’intermediazione.

Festività

Il testo rivede l’’elenco delle giornate festive e semifestive. Diventano giornate festive (vengono cancellate dall’elenco delle giornate semifestive) il 24 dicembre (vigilia di Natale) e il venerdì Santo.

Anche la giornata del 2 novembre viene tolta dall’elenco delle semifestività, ma non viene inserita tra le giornate festive.

L’orario di lavoro nelle giornate semifestive prevede il fine turno alle 13.00 (invece delle ore 12.00).

Premio aziendale di produttività

L’articolo 36 prevede ora che il premio aziendale di produttività venga correlato al raggiungimento di un obiettivo aziendale (unico per tutti i lavoratori) e un obiettivo individuale da definirsi annualmente entro il mese di febbraio.

Gli importi del premio, da erogarsi a partire dal mese di maggio di ogni anno esclusivamente in forma di welfare e da riproporzionare in caso di contratto di lavoro a tempo parziale, variano da 454,55 euro per il personale dipendente appartenente al livello 1 a 681,82 euro per il personale dipendente inquadrato nel livello 6.

Al dipendente è concessa la facoltà di rinunciare al premio in welfare e richiedere l’erogazione dello stesso in busta paga: in questo caso gli importi che verranno riconosciuti saranno determinati secondo specifiche modalità contenute nel contratto.

Nel caso in cui il datore di lavoro non adempia alla fissazione degli obiettivi ovvero in assenza di documentazione comprovante il raggiungimento degli stessi il premio viene erogato considerando gli importi più alti valorizzati in una tabella appositamente inserita nel testo del Ccnl.

Legge di bilancio 2025: il cuneo fiscale

La legge di Bilancio 2025 introduce diverse novità; tra le principali, quella relativa al cuneo fiscale.

Il nuovo meccanismo interamente fiscale 

Viene introdotto un meccanismo di sconto fiscale che sostituisce l’esonero contributivo per i lavoratori dipendenti del 6% o 7% applicato nel 2024.

Le nuove disposizioni prevedono, da una parte, l’introduzione di un’indennità fiscale per i titolari di reddito complessivo fino a 20.000 euro e, dall’altra, l’introduzione di una detrazione aggiuntiva per i redditi più elevati.

L’indennità, non concorrente alla formazione del reddito, verrà calcolata in percentuale sul reddito di lavoro dipendente, con percentuali decrescenti al crescere del reddito. L’indennità erogata al lavoratore verrà poi recuperata dal sostituto d’imposta in compensazione nel modello F24.

Nello specifico, la somma sarà pari:

  • al 7,1% per i redditi da lavoro dipendente non superiori a 8.500 euro;
  • al 5,3% per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 8.500 e 15.000 euro;
  • al 4,8% per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 15.000 euro e 20.000 euro.

La detrazione aggiuntiva sarà invece pari:

  • a 1.000 euro per redditi complessivi tra 20.001 e 32.000 euro;
  • al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

Da sottolineare che la nuova norma introduce il concetto di Reddito complessivo al fine della determinazione dell’indennità spettante o della detrazione aggiuntiva mentre con l’esonero contributivo il reddito preso a riferimento era solo quello relativo al rapporto di lavoro dipendente.

Aliquote IRPEF

La legge di bilancio 2025 conferma e rende strutturale anche la revisione delle aliquote IRPEF a tre scaglioni, di seguito riportate:

  • aliquota del 23% per i redditi fino a 28 mila euro;
  • aliquota del 35% per quelli superiori a 28 mila euro ma non superiori a 50 mila euro;
  • aliquota del 43% per i redditi oltre i 50 mila euro.

Revisione della disciplina delle detrazioni

Subirà variazioni anche la disciplina delle detrazioni d’imposta, in particolare per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro. A partire dal 2025, sarà introdotto un tetto agli oneri detraibili, calcolato moltiplicando un importo base, decrescente all’aumentare del reddito, per un coefficiente determinato dalla composizione del nucleo familiare. Gli importi base saranno pari a 14.000 euro per i redditi tra 75.000 e 100.000 euro e a 8.000 euro per i redditi superiori a 100.000 euro. I coefficienti da moltiplicare per gli importi base variano a seconda della presenza di figli a carico:

  • 0,50 se non sono presenti figli;
  • 0,70 in presenza di un figlio;
  • 0,85 in presenza di due figli;
  • 1 in presenza di più di due figli o un di un figlio con disabilità.

Sono esclusi dalla revisione le spese sanitarie detraibili, gli oneri relativi a prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 e le spese per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica.

Infine, sono esclusi dall’applicazione delle detrazioni per familiari a carico i contribuenti non cittadini italiani o di uno Stato UE o aderente all’accordo sullo spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.

Subiranno alcune modifiche anche le detrazioni per carichi di famiglia. La detrazione di 950 euro per figli di 21 anni o più si applicherà fino al limite di età di 30 anni, fatte salve le ipotesi di figli disabili. La detrazione di 750 euro per altri familiari conviventi verrà invece estesa anche agli ascendenti conviventi con il contribuente.

Spese di trasferta: dal 2025 esenti solo se effettuate con pagamenti tracciabili

La legge di Bilancio 2025 introduce importanti disposizioni di carattere strutturale sulle spese di trasferta e rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, compresi taxi e Ncc.

Nello specifico, richiede che il pagamento degli stessi avvenga mediante metodi tracciabili per poter fruire della relativa deducibilità ai fini Ires/Irpef e dell’Irap, nonché evitare l’imponibilità ai fini dei redditi di lavoro per il dipendente. Sono escluse le spese relative ai trasporti effettuate mediante autoservizi pubblici di linea, per le quali non si applicano le nuove restrizioni.

La finalità è quella di introdurre un contrasto di interessi tra fornitori e acquirenti con particolare riferimento ai fornitori di servizi (alberghi, ristoranti, taxi e noleggi con conducente, …) che potrebbero preferire i pagamenti in contanti per non dichiarare i relativi ricavi.

Con le nuove disposizioni, imprese, lavoratori autonomi e dipendenti acquirenti dei servizi sono obbligati a effettuare pagamenti tracciabili, necessari per dedurre i costi ed evitare la tassazione delle somme rimborsate per quanto attiene ai dipendenti e co.co.co.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e dunque dal 1° gennaio 2025.

Sarà, quindi, fondamentale che tali spese siano effettuate tramite versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciati (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Si evidenzia che l’articolo 51, comma 5, del Tuir in tema di rimborsi analitici, permette che le «altre spese», quali le spese di lavanderia, parcheggio, eccetera, anche non documentabili, sostenute dal dipendente in occasione delle trasferte o missioni, possono essere attestate fino all’importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevate a 25,82 euro per le trasferte all’estero, senza necessità che siano documentate. In attesa di chiarimenti ufficiali, queste spese parrebbero fuori dal campo di applicazione della nuova normativa e relative penalizzazioni.

Con le nuove norme, il dipendente, in caso di pagamento non tracciato, otterrà, comunque, il rimborso delle spese sostenute in trasferta, in quanto obbligo derivate dall’applicazione della contrattazione collettiva; tuttavia, tali spese saranno rimborsate assoggettandole a imposte e contributi.

Lavoratori somministrati: comunicazione annuale

Le aziende che hanno utilizzato – nel corso del 2024 – lavoratori somministrati, sono tenute ad effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2024.

La scadenza per l’invio della suddetta comunicazione è il 31 gennaio 2025.

I dati che la suddetta comunicazione deve contenere sono:

  • il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi,
  • la durata dei suddetti contratti,
  • il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

La comunicazione può essere inviata tramite posta raccomandata A/R oppure tramite posta elettronica certificata.

Si ricorda che, in caso di mancato assolvimento, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista ha un importo variabile tra € 250,00 e € 1.250,00.

Per completezza di trattazione si rinvia alla Circolare dello Studio n. 28/2012 sottolineando che il riferimento normativo aggiornato è l’art. 36, comma 3, del D.Lgs. 81/2015.

Si allega un fac-simile di comunicazione:

Comunicazione-annuale-somministrati-Fac-simile

Fissato il metodo di calcolo della prova per i rapporti a termine inferiori a 12 mesi

Il Collegato lavoro, approvato dal Senato, stabilisce i criteri numerici per determinare la durata del periodo di prova nei rapporti a tempo determinato.

Nello specifico, fatte salve più favorevoli disposizioni del contratto collettivo, la durata del periodo di prova nei contratti a termine è stabilita in un giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario.

Si sottolinea che il periodo di prova non può avere, in ogni caso, durata minima inferiore a 2 giorni e viene fissato anche un tetto alla durata massima, che non può essere superiore a 15 giorni per i contratti a termine fino a 6 mesi, né superiore a 30 giorni per i contratti di durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi.

Pagamento retribuzioni del mese di dicembre 2024

Le retribuzioni erogate al personale dipendente sono computate come costi – e per il lavoratore stesso come reddito – se erogate nel periodo d’imposta (01.01 – 31.12). Esiste, però, un’eccezione, il c.d. criterio di cassa allargato.

Infatti, per poter essere contabilizzate le retribuzioni relative al mese di dicembre 2024 tra i costi aziendali sostenuti nell’anno e includerle nel reddito percepito nello stesso periodo d’imposta dal lavoratore, le stesse devono essere pagate al lavoratore al massimo entro il 12 gennaio dell’anno successivo.

Settore Logistica, Trasporto Merci e Spedizione: sottoscritta l’ipotesi di accordi per il nuovo Ccnl

Il 6 dicembre 2024 la parti sociali hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl Logistica, Trasporto Merci, Spedizione, scaduto lo scorso 31 marzo.

Il testo copre il periodo 1° aprile 2024 – 31 dicembre 2027 che le Parti sociali avevano già coperto parzialmente con l’erogazione di un importo mensile a titolo di ICE (Indennità di Copertura Economica) pari a 69,99 euro lorde al livello B3 (importi diversi erano stati previsti per gli altri livelli della classificazione del personale viaggiante e non viaggiante). Tale elemento economico sarà presente nei cedolini paga con competenza fino al 31 dicembre 2024.

Tra le voci che compongono la retribuzione base viene introdotto l’Elemento Economico d’Area (EPA), che avrà importi differenziati sulla base dei livelli di inquadramento e avrà effetto su tutti gli istituti contrattuali e di legge.

Aumenti

Gli aumenti contrattuali avranno decorrenza dal 1° gennaio 2025 e porteranno – con riferimento al personale viaggiante inquadrato al livello B3 – a un incremento economico a regime pari a 260 euro così suddivisi:

  1. 140 euro sul tabellare;
  2. 120 euro a titolo di EPA.

Gli aumenti saranno erogati dalle seguenti decorrenze:

  • Dal 1° gennaio 2025 – 90 euro sul tabellare e 40 euro di EPA;
  • Dal 1° gennaio 2026 – 40 euro sul tabellare;
  • Dal 1° gennaio 2027 – 40 euro di EPA;
  • Dal 1° giugno 2027 – 10 euro sul tabellare e 40 euro a titolo di EPA.

Per il personale non viaggiante inquadrato al livello 3 Super l’incremento economico a regime sarà pari a 230 euro, così suddivisi:

  1. 140 euro sul tabellare;
  2. 90 euro a titolo di EPA.

Gli aumenti avranno le seguenti decorrenze:

  • Dal 1° gennaio 2025 90 euro sul tabellare e 30 euro di EPA;
  • Dal 1° gennaio 2026 40 euro sul tabellare;
  • Dal 1° gennaio 2027 30 euro di EPA;
  • Dal 1° giugno 2027 10 euro sul tabellare e 30 euro a titolo di EPA.

Gli importi degli incrementi sono stati riparametrati per tutti gli altri livelli di inquadramento.

Adeguamento degli importi delle indennità di trasferta

Dal 1° gennaio 2025 gli importi saranno distinti in base alle categorie di servizi e alle fasce orarie di impegno extra-urbano:

1) per i servizi in territorio nazionale dalle 6 alle 12 ore 23,80 euro, dalle 12 alle 18 ore 35,02 euro, dalle 18 alle 24 ore 43,16 euro;

2) per i servizi in territorio estero: dalle 6 alle 12 ore 31,94 euro, dalle 12 alle 18 ore 45,05 euro, dalle 18 alle 24 ore 62,49 euro.

Il campo di applicazione del Ccnl

Viene esteso alle seguenti attività:

  • corrieri espresso,
  • imprese svolgenti attività soggette all’autorizzazione postale generale,
  • dalle aziende di trasloco,
  • dalle aziende svolgenti attività di consegna e montaggio arredi;
  • altre attività di logistica al di fuori della filiera del trasporto e della movimentazione merci.

Diritto alla disconnessione

Sancito per la prima volta il diritto alla disconnessione del personale durante le pause e i giorni di assenza, con eccezione del “personale con funzioni direttive da identificarsi con i quadri e con quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa, nonché il personale viaggiante per le comunicazioni necessarie al regolare svolgimento dell’attività lavorativa del conducente o per garantire la sicurezza del conducente stesso, del veicolo, della merce e/o del patrimonio aziendale”.

Preavviso

Viene ampliato il periodo di preavviso in caso di dimissioni e licenziamento del personale viaggiante di cui ai livelli A3, B3, C3, che passa dagli attuali 15 a 20 giorni di calendario, e l’eliminazione del livello 6J a partire dal 31 dicembre 2025.

Patente a crediti: precisazioni dall’Inl sul calcolo della sanzione amministrativa

L’INL fornisce – con la nota 9326/2024 – nuove indicazioni sulla patente a crediti; nello specifico sulla procedura per il calcolo delle sanzioni amministrativa in caso di soggetti privi di patente.

La normativa vigente prevede che “la patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili (…)”. Stessa previsione si applica all’impresa o al lavoratore autonomo che operano privi di patente o alle imprese e ai lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia, privi di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine o, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

La nota evidenzia che il valore dei lavori sul quale calcolare l’importo della sanzione amministrativa, cui vanno incontro imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri privi di patente a crediti (o di un documento equivalente) o con una patente con meno di 15 crediti, è quello riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore. Tale valore è da considerarsi al netto dell’Iva.

Ne consegue che, in sede di verifica ispettiva, gli ispettori del lavoro potranno chiedere tanto all’impresa o al lavoratore autonomo, quanto al committente, l’esibizione del contratto o del capitolato. Inoltre, sarà possibile prendere a riferimento anche eventuali preventivi formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo sottoscritti per accettazione dal committente.

Se le parti non hanno formalizzato e indicato il valore dei lavori, così come nel caso in cui il 10% del valore dei lavori risulti di importo inferiore a 6mila euro, la sanzione verrà determinata prendendo a riferimento detta soglia minima.

Una volta individuato il dato economico di rifermento – 10% del valore dei lavori ovvero, se tale importo risulti inferiore o non noto, la soglia minima di 6mila euro prevista dal legislatore – la quantificazione in concreto della sanzione avverrà applicando l’articolo 16 della legge 689/1981. Ne consegue che per lavori di valore fino a 60mila euro la sanzione amministrativa sarà sempre pari a 2mila euro, ovvero, ai sensi del citato articolo 16, pari alla terza parte della sanzione prevista.

Ai fini dell’accertamento dell’illecito e dell’irrogazione della relativa sanzione, è competente – oltre agli ispettori del lavoro – anche il personale delle aziende sanitarie locali, ex articolo 13 del Dlgs 81/2008. In caso di mancato pagamento della sanzione, l’Ispettorato del lavoro competente a emanare la relativa ordinanza-ingiunzione sarà quello nel cui ambito territoriale opera il funzionario che ha accertato l’illecito.

Da ultimo,  nella nota viene evidenziato che il personale ispettivo allontanerà l’impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento, informando gli stessi dell’impossibilità di operare all’interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), del Dlgs 81/2008 in assenza di patente o di documento equivalente ovvero con una patente con punteggio inferiore ai 15 crediti.

Ccnl Grafici, editoriali artigianato: sottoscritto l’accordo di rinnovo

Il 18 novembre 2024 le parti sociali hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo per il comparto artigiano del settore grafici ed editoriali.

Il testo decorre dal 01/01/2023 e sarà valido fino al 31/12/2026 e si applica alle imprese artigiane così come definite dalle normative vigenti ed ai consorzi imprese artigiane, alle micro-imprese non artigiane così come definite dalle normative vigenti ed ai consorzi di queste e alle piccole e medie imprese ed ai consorzi di imprese operanti nei seguenti settori:

  • arti grafiche;
  • prestampa;
  • stampa (tradizionale e digitale);
  • legatoria;
  • serigrafia;
  • editoria;
  • cartotecnica;
  • grafica pubblicitaria;
  • grafinformatica;
  • studi di progettazione tecnico-grafica;
  • fotografia, videofotografia ed affini;
  • eliografie;
  • copisterie;
  • servizi di informatica, telematica, progettazione, realizzazione e sviluppo di software, implementazione e manutenzione di hardware (rientrano in tale attività quelle nelle quali l’implementazione e manutenzione di hardware risulta strumentale all’erogazione di servizi
    informatici);
  • la progettazione, produzione, distribuzione, manutenzione ed assistenza di software di qualunque tipo e natura (gestionale, multimediale, di comunicazione, web ed affini);
  • l’assemblaggio, la commercializzazione, il noleggio, la manutenzione di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione, ICT (rientrano in tale attività quelle nelle quali la commercializzazione dei prodotti risulta strumentale all’erogazione di servizi informatici e
    digitali);
  • imprese digitali e dei servizi digitali di nuova generazione (Intelligenza artificiale);
  • Alle Imprese che svolgono attività di social media management
    i servizi, anche innovativi, rientranti nell’ambito di attività di consulenza (informatica, organizzativa, alle imprese, direzionale, qualità ed affini).
  • le ricerche di mercato economiche, i sondaggi di opinione e telemarketing, call center, agenzie certificati e disbrigo pratiche, organizzazione eventi, interpretariato;
  • la produzione e gestione di servizi multimediali e di rete e della relativa apparecchiatura, commercio elettronico.

Aumenti retributivi e “una tantum”

Le Parti hanno convenuto, per le Imprese artigiane gli incrementi retributivi parametrati sul livello di seguito indicato a partire dall’1.12.2024, dall’1.7.2025, dall’1.3.2026 e dall’1.11.2026.

La parte economica prevederà un aumento a regime di 200 euro al IV livello per le imprese artigiane:

  • 1ª tranche 70,00 euro dal 1° dicembre 2024,
  • 2ª tranche 45,00 euro dal 1° luglio 2025,
  • 3ª tranche 45,00 euro dal 1° marzo 2026,
  • 4ª tranche di 40,00 euro dal 1° novembre 2026

Per quelle non artigiane è previsto un aumento a regime di 207 euro:

  • 1ª tranche 70,00 euro dal 1° dicembre 2024,
  • 2ª tranche 45,00 euro dal 1° luglio 2025,
  • 3ª tranche di 45,00 euro dal 1° marzo 2026,
  • 4ª tranche di 47,00 euro dal 1° novembre 2026.

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo
interessato, pari a 150 euro.

L’importo verrà erogato in due soluzioni:

  • la prima pari a 100 euro con la retribuzione del mese di febbraio 2025,
  • la seconda pari a 50 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2026.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L’importo dell'”una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del T.F.R.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di dicembre 2024.

L’importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.

Inoltre, il testo tratta i seguenti argomenti principali:

  • Il contratto a tempo determinato, introducendo le ipotesi di stagionalità e ulteriori causali per la stipula;
  • Il contratto di apprendistato, con una specifica revisione sugli scatti di anzianità;
  • Istituzione di un’ulteriore commissione dedicata alle tematiche relative alle certificazioni ESG;
  • Miglioramento relativo al trattamento di malattia relativamente alla carenza e al comporto di ulteriori 90 gg per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della legge 68/99;
  • Nuovo congedo retribuito per le donne vittime di violenza di genere.