Certificazioni di malattia, chiarimenti operativi

Per le aziende che decidano di optare per l’accesso al portale al fine di ricevere telematicamente i certificati medici di malattia dei propri dipendenti, si comunica quanto segue:

– Nel caso in cui il titolare o il legale rappresentante della stessa voglia richiedere il Pin personalmente e non delegare nessun dipendente all’accesso, lo stesso dovrà utilizzare il modello SC65;

– Nel caso in cui l’azienda voglia delegare uno o più dipendenti all’accesso al portale si dovranno utilizzare gli allegati 4 e 5 alla circolare n° 60/2010.

Certificazioni telematiche di malattia

Con circolare del 18.03.2011 il Governo ha dato avvio all’ultima fase del processo di informatizzazione dei certificati di malattia, dando tre mesi di tempo (fino al 17.06.2011) alle aziende per attivarsi al fine di ricevere telematicamente i certificati di malattia dei propri lavoratori. Ricordiamo che le modalità previste saranno due: la registrazione sul portale dell’Inps o l’attivazione del canale mail con utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificato. Dopo questo ultimo tassello i lavoratori saranno esentati dall’invio per posta del certificato cartaceo, a meno che il medico, per problematiche collegate all’invio telematico, consegni loro un certificato cartaceo da recapitare all’azienda. Starà alle aziende comunicare ai lavoratori, tramite affissione in bacheca, circa l’attivazione di tale servizio. Si sottolinea però come permanga sempre l’obbligo in capo al lavoratore di comunicare tempestivamente la propria assenza al datore di lavoro. La scelta, comunque, di obbligare le stesse alla ricezione telematica lascia perplessi in quanto non tutti i datori di lavoro hanno a disposizione i mezzi per potersi attivare.  Per quanto riguarda, invece, il tipo di canale da preferirsi starà alle aziende, rispetto alla propria organizzazione interna, optare per una metodologia rispetto all’altra.

La documentazione utile per potersi attivare è reperibile sul portale dell’Inps o ai seguenti link: 12.

Compensazioni crediti in F24

Pubblicata la circolare n°18 con alcuni brevi chiarimenti sui nuovi obblighi e la nuova procedura per la compensazioni dei crediti in F24 in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti.

Pagamento Rmo e festività soppresse

Pubblicata sul sito la circolare n° 17 inerente chiarimenti sull’interpello del Ministero del Lavoro circa l’obbligo di versamento dei contributi su rmo e festività soppresse non ancora godute alla data di monetizzazione prevista dai ccnl. Secondo gli ultimi chiarimenti, infatti, le aziende, anche se per accordo individuale o prassi aziendale optano per mantenere accantonate le ore di rmo e ex festività per un futuro godimento da parte del lavoratore, dovranno versare i contributi su tali accantonamenti entro il 16 del mese successivo a quello di monetizzazione previsto dal ccnl. Per maggiorni chiarimenti: link.

La bilateralità nel CCNL commercio

Con l’ultimo rinnovo del CCNL commercio confocommercio le parti si allineano a quanto previsto dalla circolare n° 43/2010 del Ministero del Lavoro. Infatti, le aziende non interessate ad iscriversi all’ente bilaterale dovranno eragore al lavoratore un elemento distintivo della retribuzione (e.d.r.) pari allo 0.30% di paga base e contingenza, calcolato su 14 mensilità. La scelta di contrattualizzare la bilateralità, come già previsto dai CCNL dell’area artigiana, si ritrova anche nella possibilità di non iscriversi a Est, fondo di assistenza sanitaria di settore, optando per una monetizzazione pari a 10 € mese (per 14 mensilità/anno).

Rinnovato il CCNL Commercio

Siglato in data 26.02 il rinnovo del CCNL Commercio confcommercio, con decorrenza 01.01.2011 e scadenza 31.12.2013. Oltre agli aumenti retributivi, il nuovo contratto prevede novità sotto il profilo dell’assitenza sanitaria e dello sviluppo della bilateralità. Viene, inoltre, rivisto il periodo di indennizzo della malattia per le patologie gravi. Inserito l’elemento economico di garanzia da erogare con la mensilità di novembre 2013, differenziato a seconda della dimensione aziendale.

Rinnovo CCNL agenzie di assicurazione Sna – Unapass

In data 04.02.2011 è stato rinnovato il CCNL per le agenzie di assicurazioni. Il nuovo contratto collettivo decorre dal 01.01.2009 e scadrà il 31.12.2011. E’ stata prevista una nuova classificazione del personale, parametrata in modo differente, ed un’ una-tantum corposa a copertura di questi due anni di vacanza contrattuale che dovrà essere erogata in due tranches ad aprile e luglio 2011.

17 marzo, ultimo correttivo

Il 18 febbraio il Consiglio del ministri ha dato il via libera alla festività del 17 marzo per i 150° dell’Unità d’Italia. Viste le critiche mosse da più parti circa l’aumento dei costi per le aziende, si è optato, solo per il 2011, di gestire tale ricorrenza come la festività del 4 novembre e di non comprendere quest’ultima tra le festività 2011.

Chiarimenti sulla detassazione

Pubblicata la circolare n°3/E congiunta dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro relativa all’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate in connessione a incrementi di produttività. Per l’anno in corso tali somme potranno essere agevolate solo se previste da un contratto collettivo di secondo livello, sia questo territoriale o aziendale. Non è necessario l’iter previsto dall’Inps per la decontribuzione, non si dovrà quindi depositare il contratto stipulato tra le parti. Non sono inoltre detassabili le somme premiali previste dal CCNL nazionale di settore.

Link alla circolare

Detassazione 2011, il correttivo

A giorni dovrebbe essere emanata una circolare dell’ Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ministero del Lavoro, relativa alla corretta applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sulle somme collegate ad innovazione, qualità ed efficienza organizzativa. Se tale circolare verrà confermata come da previsione, potranno essere soggette all’aliquota agevolata solo le somme previste tramite contratto collettivo di secondo livello, sia questo territoriale che aziendale. Tale novità andrà sicuramente ad impattare sulle piccole realtà in cui non è presente una contrattazione di secondo livello ma bensì una contrattazione individuale ad hoc con i singoli lavoratori.