Inps: aggiornata la procedura di presentazione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore

La Legge di Bilancio 2024 dispone l’elevazione dal 30% all’80% della retribuzione dell’indennità di congedo parentale per un mese da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età) e l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% al 60% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino (o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età), elevata all’80% per il solo anno 2024.

Il Messaggio Inps n. 2704/2024 comunica l’avvenuta implementazione della procedura per l’acquisizione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore dei lavoratori dipendenti, che permette di presentare la domanda con la richiesta di indennità maggiorata. Non è necessario presentare una nuova domanda per i periodi pregressi già indennizzati con le maggiorazioni normativamente previste.

Per procedere in tal senso, è necessario spuntare con “SI” la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata” inserita nella pagina “Dati domanda”.

Poiché la previsione secondo cui la nuova disposizione si applichi ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023, non è da considerarsi una condizione per il diritto all’elevazione dell’indennità di congedo parentale per un mese ulteriore, ma un termine iniziale di decorrenza della nuova disposizione, la procedura richiede di valorizzare la data relativa alla fine del congedo di maternità o di paternità (obbligatorio o alternativo) nel caso in cui la data del parto o la data di ingresso in famiglia per affidamento/adozione ricada nell’anno 2022. Nel caso in cui, invece, l’evento ricada nell’anno 2023, l’inserimento di almeno una delle suddette date, se successiva al 31 dicembre 2023, è necessaria per il diritto all’ulteriore mese con quota maggiorata al 60% (80% solo per l’anno 2024).

Infine, se l’evento nascita o l’ingresso in famiglia si verifica a partire dal 1° gennaio 2024, si applicano le disposizioni della legge di Bilancio 2024 e non è quindi necessario, ai fini del diritto alla fruizione dell’ulteriore mese della quota maggiorata al 60% (80% solo per l’anno 2024), l’accertamento relativo alla data di fine congedo di maternità o paternità (obbligatorio o alternativo).

Lo stesso criterio opera nel caso di figli nati a partire dal 1° gennaio 2023, così come previsto dalla legge di Bilancio 2023.

La procedura di acquisizione della domanda è stata modificata consentendo, attualmente, di presentare la domanda di congedo parentale per i soli periodi che iniziano non più tardi di due mesi rispetto alla data di presentazione della domanda stessa, al fine di garantire una maggiore efficienza amministrativa in quanto la definizione delle domande può seguire l’ordine cronologico di fruizione dei periodi, evitando sovrapposizioni nel tempo e richieste di modifiche o annullamento di periodi di congedo parentale richiesti e non fruiti.

L’implementazione effettuata non preclude la possibilità per il lavoratore di comunicare la necessità di fruire del congedo parentale con un maggiore preavviso al datore di lavoro. A tale proposito si rammenta, infatti, che il termine contenuto nell’articolo 32 del decreto legislativo n. 151/2001 prevede un preavviso minimo, non inferiore a 5 giorni (2 giorni per il congedo parentale fruito a ore), ma non esclude un preavviso superiore.

Sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl Artigiani moda-chimica-ceramica

Il 16 luglio 2024, le associazioni di categoria (Confartigianato, CNA, Claai, Casartigiani, e le rappresentanze sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil) hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore artigianato della chimica, della moda e della ceramica. L’intesa ha scadenza il 31 dicembre 2026.

Parte Economica

Gli aumenti saranno così suddivisi:

  • Area Moda: 172 euro sul terzo livello divisi in 4 tranche: luglio 2024 di 28 euro; gennaio 2025 di 40 euro; ottobre 2025 di 49 euro; ottobre 2026 di 55 euro.
  • Area Chimica-Gomma Plastica: 184 euro sul terzo livello divisi in 4 tranche: luglio 2024 di 28 euro, gennaio 2025 di 40, ottobre 2025 di 49 euro, ottobre 2026 di 67 euro.

Inoltre, è prevista l’erogazione di un importo una tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale di 110 euro divisa in 2 tranche: settembre 2024 di 55 euro e marzo 2025 di 55 euro.

Parte Normativa

Per quanto riguarda la parte normativa l’intesa sottoscritta prevede:

L’aumento del limite massimo del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia che passa da 21 a 24 mesi; inoltre, vengono introdotti ulteriori 90 giorni per lavoratori con disabilità certificata ex L. n°68/99;

L’accordo prevede l’istituzione della Commissione per la riforma dell’inquadramento, l’inserimento delle linee guida per il Lavoro Agile e la regolamentazione per l’attivazione della Banca Ore Solidali a tutela di comprovati e documentati casi di gravità e necessità;

In tema di contrasto alla violenza di genere viene recepito “l’accordo quadro europeo sulle molestie e le violenze nei luoghi di lavoro” e, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente, sarà previsto un mese retribuito al 60% a carico delle aziende per le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione;

E’ previsto l’aumento a 6 euro degli scatti di anzianità per gli apprendisti e l’incremento della percentuale di maggiorazione prevista per l’attivazione degli accordi di flessibilità dal 10% al 12%.

Inail: la nuova campagna per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

L'”Avviso pubblico formazione e informazione 2024″ dell’Inail comunica la nuova campagna formativa e informativa nazionale riguardante la prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, volta a sensibilizzare – tra i vari soggetti –  datori e lavoratori ai rischi nuovi ed emergenti tramite il finanziamento di progetti di formazione e informazione.

Il progetto mette a disposizione 14 milioni di euro per realizzare ed erogare progetti integrati di formazione e informazione nell’ambito della prevenzione ai sensi degli artt. 9 e 10 del D. Lgs. n. 81/2008 e del disposto dell’art. 12 della legge n. 241/1990.

Nello specifico, è rivolto a progetti dedicati a:

  • Prevenzione dei rischi psicosociali;
  • Ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO).
  • Cambiamenti climatici e alla sostenibilità ambientale e ai rischi della nuova mobilità, con un focus su spostamenti in itinere, trasporti e logistica.

Destinatari dei progetti sono i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST/RLSSP), responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP, ASPP), lavoratori, datori di lavoro e docenti/tutor interni ed esterni coinvolti nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.

I soggetti – singolarmente o aggregati – possono presentare una sola domanda di partecipazione all’Avviso per ogni ambito tematico. L’istanza deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica tramite apposito sportello informatico, accedendo ai servizi online sul portale Inail, dove saranno indicate anche  le regole tecniche e le tempistiche.

Incidente con auto aziendale: dove arriva la responsabilità del datore di lavoro?

Se il lavoratore rimane coinvolto in un incidente stradale causato da una sua condotta contraria alle norme del Codice della Strada, il datore di lavoro non può essere considerato responsabile.

E’ il contenuto della Sentenza n. 23527/2021 della Corte di Cassazione Civile nei confronti del ricorso proposto da un lavoratore che ha subìto un incidente. Successivi controlli hanno accertato che il lavoratore aveva  superato i limiti di velocità consentiti e guidava dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Il rischio elettivo (la condotta del lavoratore) che ha generato l’incidente esclude totalmente la responsabilità del datore di lavoro.

Come previsto dal TU sulla sicurezza, gli obblighi in capo al datore di lavoro sono riferiti alla corretta esecuzione della valutazione dei rischi legati all’utilizzo del mezzo – da considerarsi attrezzatura di lavoro –  e all’adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione (verifica del possesso della prescritta patente di guida, formazione, regolare manutenzione del mezzo, revisione, monitoraggio delle infrazioni commesse dai lavoratori durante la circolazione stradale, …).

Maxi-deduzione in caso di nuove assunzioni: pubblicate le disposizioni attuative

Il Decreto 25 giugno 2024 emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contiene le modalità di attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023, che dispone per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché una ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1 del citato decreto legislativo n. 216 del 2023.

Leggi il Decreto 25 giugno 2024

Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo: nuovo provvedimento del Garante privacy

Il provvedimento del 6 giugno 2024 del Garante per la protezione dei dati personali fornisce la propria interpretazione in merito ai programmi e ai servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati.

Le indicazioni contenute nel documento su tempi di conservazione dei metadati non riguardano i contenuti dei messaggi di posta elettronica e neppure le informazioni tecniche che ne fanno, comunque, parte integrante e che rimangono nella disponibilità dell’utente/lavoratore, all’interno della casella di posta elettronica attribuitagli.

Il documento, inoltre, non reca prescrizioni né introduce nuovi adempimenti a carico dei titolari del trattamento ma intende offrire una ricostruzione sistematica delle disposizioni applicabili in tale specifico ambito, alla luce di talune precedenti decisioni dell’Autorità, al solo fine di richiamare l’attenzione su alcuni punti di intersezione tra la disciplina di protezione dei dati e le norme che stabiliscono le condizioni per l’impiego degli strumenti tecnologici nei luoghi di lavoro.

Così, l’Autorità intende fornire ai datori di lavoro indicazioni sulla possibilità di trattare tali informazioni per consentire il corretto funzionamento e il regolare utilizzo del sistema di posta elettronica, comprese le essenziali garanzie di sicurezza informatica, senza necessità di attivare la procedura di garanzia prevista dall’art. 4, comma 1, Legge n. 300/1970, espressamente richiamata dall’art. 114 del Codice.

Sottoscritto l’accordo di rinnovo del Ccnl del settore alimentazione – panificazione artigianato

Il 6 giugno 2024 le parti sociali (Cna Agroalimentare, Confartigianato Alimentazione, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil,) hanno sottoscritto il rinnovo, per il quadriennio 2023-2026, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area alimentazione-panificazione, scaduto il 31 dicembre 2022.

Il testo prevede un incremento mensile a regime, calcolato sul livello 3A per le “Imprese alimentari artigiane”, pari a 206 euro lordi sui minimi tabellari con le seguenti tranches:

  • 60 euro dal 1° aprile 2024,
  • 40 euro dal 1° gennaio 2025,
  • 55 euro dal 1° novembre 2025,
  • 51 euro dal 1° aprile 2026.

Per le imprese del settore “Panificazione” l’incremento mensile a regime, calcolato sul livello A2, è pari a 198 euro lordi così distribuiti:

  • 60 euro dal 1° aprile 2024,
  • 40 euro dal 1° gennaio 2025,
  • 55 euro dal 1° novembre 2025,
  • 43 euro dal 1° aprile 2026.

Per le predette imprese a integrale copertura del periodo di carenza contrattuale è stato riconosciuto un importo forfettario una tantum di 160 euro da erogare in due tranches:

  • la prima di 80 euro con la retribuzione del mese di giugno 2024,
  • la seconda di 80 euro con la retribuzione del mese di settembre 2024.

Per le “Imprese non artigiane del Settore Alimentare fino a 15 dipendenti” è stato definito un incremento, a regime, a parametro 137 pari a 285,87 euro.

A integrazione dell’accordo del 15 marzo 2024, sono stati definiti i seguenti ulteriori aumenti: 60 euro dal 1° gennaio 2025, 60 euro dal 1° gennaio 2026. Ai fini della copertura della carenza contrattuale, oltre a una tranche di 100 euro già erogata nel mese di aprile u.s., dovrà essere erogata una ulteriore tranche di 100 euro con la retribuzione del mese di settembre 2024.

Per le imprese che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione è stato previsto l’erogazione di un acconto sui futuri aumenti contrattuali pari a 65 euro mensili al livello C da corrispondersi a partire dal 1° giugno 2024. A integrale copertura del periodo di carenza contrattuale è stato riconosciuto un importo forfettario una tantum di 200 euro da erogare in due tranches. La prima di 100 euro con la retribuzione del mese di luglio 2024, la seconda di 100 euro con la retribuzione del mese di settembre 2024.

F24: nuove regole dal 1° luglio

Con decorrenza 1° luglio 2024 sarà obbligatoria la trasmissione tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate in presenza di crediti di qualsiasi natura (fiscali o a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Inps e dell’Inail), anche nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia superiore a zero.

Ulteriormente, sempre con decorrenza dal 1° luglio 2024, vige il divieto di compensazione dei soli crediti fiscali (con esclusione dei crediti previdenziali e assicurativi, come disposto dal  comma 2, articolo 4 del Dl 39/2024), per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti o non siano in essere provvedimenti di sospensione; tale divieto non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter (l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio) e 49-quater (qualora in esito all’attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto) ai meri fini della verifica delle condizioni di cui sopra.

Restano, invece, sospese, per ora, le specifiche novità in materia di compensazione dei crediti previdenziali e assicurativi, atte a posticipare l’utilizzo degli stessi al fine di consentire all’ente di riferimento la verifica dell’effettiva spettanza, in attesa della pubblicazione dei relativi provvedimenti che definiranno modalità di realizzazione e decorrenza delle nuove regole.

Bonus Sud solo fino al 30 giugno 2024

Il 30 giugno 2024 termina l’autorizzazione all’esonero contributivo previsto per i datori di lavoro delle regioni del Mezzogiorno identificate dall’articolo 27, comma 1, del Dl 104/2020 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

La misura , introdotta dall’articolo 1, comma 161, della legge 178/2020, che ne aveva stabilito durata ed entità fino al 2029, è pari al:

  • 30% fino al 31 dicembre 2025;
  • 20% per il biennio 2026 e 2027;
  • 10% per il biennio 2028 e 2029.

L’effettiva applicazione è sempre stata oggetto della preventiva approvazione della Ue; in relazione l’Inps (Messaggio 4695/2023) aveva affermato che per quanto concerne l’esonero contributivo in oggetto riferito al periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2029, le relative istruzioni saranno fornite all’esito del procedimento di
autorizzazione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

In conseguenza di ciò, sembrava possibile l’utilizzo del beneficio anche successivamente alla data del 30 giugno 2024; questo, anche in considerazione del fatto che l’ultima proroga è stata concessa ritenendo che le misure di sostegno nazionali potessero aiutare effettivamente le imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell’economia causate dall’aggressione Russa all’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea o dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate finora dalla Russia, preservando i livelli di occupazione, e tali criticità non risultano, ad oggi, superate.

Tuttavia, è stato dichiarato che non ci sarà alcuna proroga del regime straordinario c.d temporary crisis and transition framework e, pertanto, della decontribuzione Sud.

Per completezza, ricordiamo che DL 60/2024 ha aggiunto tra gli incentivi il “bonus Zes”, ovvero lo sgravio contributivo riguardante le assunzioni effettuate nelle medesime regioni interessate dalla decontribuzione Sud, ma riferito a una platea piuttosto ristretta di lavoratori e aziende e, cioè, le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° settembre 2024–31 dicembre 2025 di soggetti over 35 disoccupati da almeno 24 mesi, ed esclusivamente da aziende che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione.