Se il lavoratore rimane coinvolto in un incidente stradale causato da una sua condotta contraria alle norme del Codice della Strada, il datore di lavoro non può essere considerato responsabile.
E’ il contenuto della Sentenza n. 23527/2021 della Corte di Cassazione Civile nei confronti del ricorso proposto da un lavoratore che ha subìto un incidente. Successivi controlli hanno accertato che il lavoratore aveva superato i limiti di velocità consentiti e guidava dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Il rischio elettivo (la condotta del lavoratore) che ha generato l’incidente esclude totalmente la responsabilità del datore di lavoro.
Come previsto dal TU sulla sicurezza, gli obblighi in capo al datore di lavoro sono riferiti alla corretta esecuzione della valutazione dei rischi legati all’utilizzo del mezzo – da considerarsi attrezzatura di lavoro – e all’adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione (verifica del possesso della prescritta patente di guida, formazione, regolare manutenzione del mezzo, revisione, monitoraggio delle infrazioni commesse dai lavoratori durante la circolazione stradale, …).