Voucher: nuove faq dal Ministero del lavoro

Il Ministero del lavoro – con la Nota n. 20137 del 2.11.2016 – diffonde alcune risposte ad alcuni quesiti ricevuti in materia di comunicazione preventiva per prestazioni di lavoro accessorio; le riportiamo di seguito.

Nelle ipotesi in cui il prestatore di lavoro accessorio svolga l’attività per tutta la settimana dal lunedì al venerdì i committenti non agricoli o professionisti devono effettuare la comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro per ciascun singolo giorno ovvero possono effettuare un’unica comunicazione?
Nelle ipotesi in cui il prestatore svolga l’attività per l’intera settimana, i datori di lavoro non agricoli possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell’ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata.

Per il prestatore che svolge l’attività in un’unica giornata ma con due fasce orarie differenziate – ad esempio dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00 – occorre effettuare due comunicazioni distinte oppure risulta sufficiente un’unica comunicazione?
È sufficiente effettuare un’unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato in attività lavorativa.

Le variazioni e/o modifiche devono essere comunicate almeno sessanta minuti prima delle attività cui si riferiscono?
La variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono. Più in particolare, a titolo esemplificativo, è possibile individuare le seguenti ipotesi:
– se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa;
– se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione;
– se si anticipa l’orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario;
– se si posticipa l’orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario;
– se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell’inizio dell’attività lavorativa ulteriore;
– se il lavoratore termina anticipatamente l’attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi;
– se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all’orario di inizio della prestazione già comunicata.

Ogni comunicazione deve riguardare un singolo lavoratore al massimo?
No, le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamente esposti.

Ccnl Terziario: l’aumento retributivo previsto per novembre 2016 è stato sospeso

Le Parti Sociali (Confcommercio, Filcams–Cgil, Fisascat–CISL, Uiltucs–UIL) hanno unitamente deciso di sospendere l’erogazione della tranche di aumento contrattuale prevista per il mese di novembre 2016 dal Ccnl del settore Terziario, Distribuzione e Servizi del 30 marzo 2015.

La decisione è stata presa a causa dell’incerto scenario dell’andamento economico generale, concordando un aggiornamento entro i primi giorni del mese di dicembre per definire una nuova decorrenza degli aumenti contrattuali.

Inail: denunce anche per gli infortuni di un giorno

In seguito all’entrata in vigore del nuovo regolamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro, sarà obbligatorio trasmettere la denuncia anche per gli infortuni che abbiano una prognosi da uno a tre giorni.

L’obbligo decorre al termine dei sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento, pertanto, dal 12 aprile 2017, si dovrà effettuare la comunicazione a fini statistici degli infortuni che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell’evento). La comunicazione deve essere inviata entro 48 ore dalla ricezione del certificato, chi non rispetterà l’obbligo sarà soggetto ad una sanzione con un importo variabile: da 548,00 euro a 1.972,80 euro.

Malattia in edilizia: Accordo Provinciale integrativo del Ccnl

L’Accordo Provinciale Savonese siglato in data 12 luglio 2016 dalle parti sociali integra il Contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante il settore dell’edilizia.

Con specifico riferimento alla malattia, l’accordo in questione prevede che, per gli eventi di durata non superiore a 7 giorni, la Cassa Edile corrisponda una prestazione c.d. Indennizzo per carenza malattia.

L’importo della suddetta prestazione è pari  60,00 € netti, riguarda esclusivamente i primi 3 giorni dell’evento e viene erogata direttamente dalla Cassa Edile. La domanda deve essere presentata direttamente dal lavoratore entro il termine di 6 mesi, da calcolarsi a decorrere dall’inizio dell’evento; alla richiesta deve essere allegato il certificato medico.

Se la malattia ha durata limitata ad un solo giorno la prestazione è rideterminata per un importo pari a 30,00 €.

Hanno diritto a fare richiesta i dipendenti che abbiano maturato presso la Cassa Edile di Savona nei 6 o 12 mesi precedenti all’evento, rispettivamente 400 o 800 ore di lavoro ordinario, anche presso imprese edili diverse, ma che risultino iscritte alla Cassa Edile di Savona.

Cassa Edile Savona – Modulo giustificazione ore contrattuali non lavorate

Sul sito della Cassa Edile della Provincia di Savona – nella specifica sezione dedicata al download della modulistica – è presente il Modulo per la “Giustificazione delle ore contrattuali non lavorate” (ad esempio i congedi parentali, congedo matrimoniale, congedo di paternità/maternitàecc.).

Il modulo deve essere presentato direttamente dall’impresa interessata alla Cassa Edile della Provincia di Savona , ai fini dell’autorizzazione da parte di quest’ultima. Sottolineiamo che la presentazione del modello deve essere fatta entro il termine del giorno 5 del mese successivo a quello in cui si verifica l’evento.

Visita la sezione Download per le imprese della Cassa Edile della Provincia di Savona

Lavoro accessorio: le prime istruzioni ministeriali

Con la pubblicazione della circolare n. 1/2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, vengono rilasciate le prime istruzioni operative per le comunicazioni preventive sul lavoro accessorio (c.d. voucher).

Per gli imprenditori non agricoli ed i professionisti dovrà essere inviata, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, una comunicazione alla sede territorialmente compentente. L’indirizzo della sede di Savona è Voucher.Savona@ispettorato.gov.it. Per l’elenco di tutte le sedi si rimanda al link della circolare n. 1/2016.

Nell’oggetto dell’email dovrà essere riportato il codice fiscale e la ragione sociale del committente.

Nel testo dell’email dovranno essere riportati i seguenti dati:

  • i dati anagrafici del committente. Dovranno essere inseriti almeno il codice fiscale e la ragione sociale;
  • i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
  • il luogo della prestazione;
  • il giorno di inizio della prestazione;
  • l’ora di inizio e di fine della prestazione.

Le email inviate devono essere prive di qualsiasi allegato.

Si raccomanda l’invio di una comunicazione email per ogni giorno di prestazione.

Il Ministero rammenta che dovranno essere trasmesse anche eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse. In tal caso le stesse dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.

Copia delle email inviate dovrà essere salvata ed esibita a richiesta degli organi ispettivi.

Resta salva la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell’Inps.

Sistemi GPS sui veicoli aziendali: quale procedura per l’autorizzazione?

In base all’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per:

  • esigenze organizzative e produttive,
  • la sicurezza del lavoro,
  • la tutela del patrimonio aziendale

e possono essere installati esclusivamente previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali o – per alcuni specifici casi – previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

In merito, il Jobs Act ha introdotto una novità stabilendo che quanto sopra esposto “non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”.

Con specifico riferimento ai sistemi di geolocalizzazione installati sui veicoli aziendali – anche dati in uso promiscuo e installati successivamente alla consegna del veicolo stesso – la questione è stata oggetto di approfondimenti e, a tutt’oggi, non pare definitivamente e unitariamente risolta.

Inizialmente, la Direzione Interregionale del Lavoro di Milano aveva sostenuto che  “il sistema GPS (pur se montato successivamente alla originaria consegna del veicolo) non è da considerare separatamente dall’auto cui accede e per la sua installazione non è necessario il preventivo accordo sindacale o la preventiva autorizzazione ministeriale.”

Tuttavia, urge portare all’attenzione del lettore che è in corso un approfondimento della materia da parte della medesima DIL – di concerto con l’Ufficio Legislativo – pertanto, le precedenti istruzioni operative non sono da considerarsi applicabili: è necessario che i sistemi GPS siano sottoposti alla procedura autorizzativa prevista dal primo comma dell’articolo 4, prima della loro installazione.

Per completezza di trattazione, si allegano alla presente i messaggi della DIL di Milano e quello della DTL di Savona.

Dimissioni telematiche: precisazioni

Il Ministero del lavoro, in seguito alla pubblicazione del Messaggio Inps 3755/2016, ha aggiornato le F.a.q. in tema di dimissioni telematiche.

Nello specifico, viene esplicitato che la data indicata sul modulo di dimissioni o risoluzione consensuale (c.d. data di decorrenza) coincide con il primo giorno di non lavoro.

In conseguenza di ciò – ai fini della decorrenza dei trattamenti pensionistici – la data di cessazione del rapporto di lavoro dipendente coincide con la data dell’ultimo giorno di lavoro, ovvero, con il giorno precedente a quello indicato nella sezione del modulo “Data di decorrenza delle dimissioni /risoluzione consensuale”.

Leggi le F.a.q. ministeriali aggiornate