Cassazione: il trasferimento d’azienda e il personale

La Corte di Cassazione – con la sentenza n. 24972 del 06.12.2016 – sostiene che, per configurarsi la fattispecie di trasferimento di azienda, non sia sufficiente il solo trasferimento di personale (sia questo totale o parziale), ma sia necessario anche il trasferimento di un complesso di beni.

Secondo il parere dei Giudici di Cassazione, un’impresa può essere sì costituita da beni immateriali, tuttavia risulta difficile che lo sia per la sua totalità, “giacché la stessa nozione di azienda contenuta nell’art. 2555 c.c. evoca pur sempre la necessità anche di beni materiali organizzati tra loro in funzione dell’esercizio dell’impresa, organizzazione di fatto impraticabile in caso di strutture fisiche di trascurabile entità o mancanti del tutto, giacché organizzare significa coordinare tra loro i fattori della produzione (capitale, beni naturali e lavoro) e non uno solo”.

Dal 2017 razionalizzati i codici tributo

A decorrere dal 1° gennaio 2017 è stata effettuata una razionalizzazione dei codici tributo utilizzabili all’interno del Modello F24 e relativi al versamento delle ritenute alla fonte.

In particolare, vogliamo portare all’attenzione dei signori clienti la seguente novità:

  • il codice tributo 1038 per il versamento delle ritenute su provvigioni per rapporti di commissione di agenzia di mediazione e di rappresentanza confluisce nel codice tributo 1040.

Pertanto, tutti i versamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2017 per versamenti delle ritenute su provvigioni per rapporti di commissione di agenzia di mediazione e di rappresentanza – anche riferiti a periodi pregressi (ad esempio per ravvedimenti operosi) – dovranno essere indicati nel Modello F24 utilizzando il nuovo codice 1040.

Rinnovo Ccnl Legno Arredamento

Rinnovato in data 13 dicembre 2016 il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore legno arredamento industria.

Il nuovo testo prevede – a decorrere dal 2018 – una nuova metodologia di determinazione degli incrementi dei minimi salariali, i quali non verranno più corrisposti sulla base delle previsioni inflattive, bensì su “indici definiti e facilmente identificabili”, calcolati a consuntivo.

Nello specifico, per l’anno 2017 è stato definito un aumento salariale fisso finalizzato a favorire la domanda interna e i consumi pari a 35 € a base 100 e a circa 47 € per il livello medio di riferimento.

Dal 2018, le parti fisseranno un incontro nel mese di gennaio di ciascun anno che avrà per finalità il recupero del potere d’acquisto sulla base dell’inflazione Ipca generale (inclusivo dei costi energetici).

La nuova base di calcolo dell’aumento può definirsi ampia, poichè è composta dalle seguenti voci: paga base, contingenza, edr e tre scatti di anzianità.

Gli aumenti così individuati, decorreranno dal mese di gennaio.

Altre novità riguardano i seguenti argomenti:

  • Il sistema di welfare aziendale: è previsto un aumento complessivo dello 0,30% per la previdenza complementare (fondo Arco) a carico delle imprese;
  • La sanità integrativa (fondo Altea): la quota a carico delle imprese (pari a 10 €) aumenterà a 15 €;
  • La flessibilità: introdotto un aumento delle ore inerenti la flessibilità che diventano 112, prevedendo l’informazione preventiva dell’azienda ai lavoratori;
  • L’orario di lavoro: niente obbligo di lavoro il sabato e la domenica;
  • La formazione professionale: condiviso un pacchetto di 16 ore per i lavoratori che svolgono attività in cantiere per la prima volta, alle quali andranno aggiunte 8 ore di aggiornamento;
  • Con riguardo alle aziende che non attivano contrattazione di secondo livello è previsto un aumento mensile dell’elemento di garanzia retributiva pari a 5 €, a decorrere dal mese di gennaio 2017.

Pubblicate le Tabelle ACI 2017

I datori di lavoro che concedono in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private, al fine di determinare i relativi fringe benefit, devono fare riferimento alle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motocicli elaborate dall’ACI – ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.Lgs. 314/1997.

Nello Specifico, l’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR, stabilisce che in caso di concessione di autovetture in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti il benefit deve essere valorizzato assumendo un valore convenzionale pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza di 15.000 km, tendendo in considerazione, come base di calcolo, i costi chilometrici elaborati dall’ACI.

All’interno del Supplemento Ordinario n. 58 della Gazzetta Ufficiale n. 298 del 15 dicembre 2016 sono pubblicate le tabelle.

Consulta le Tabella ACI 2017

Lavoratori somministrati: comunicazione obbligatoria entro il 31.01.2017

Le aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2016, lavoratori somministrati, sono tenute ad effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2016.

La scadenza per l’invio della suddetta comunicazione è il 31 gennaio 2017.

I dati che la suddetta comunicazione deve contenere sono:

  • il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi,
  • la durata dei suddetti contratti,
  • il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Si ricorda che, in caso di mancato assolvimento, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista ha un importo variabile tra € 250,00 e € 1.250,00.

Per completezza di trattazione si rinvia alla Circolare dello Studio n. 28/2012 sottolineando che il riferimento normativo aggiornato è l’art. 36 comma 3 del D.Lgs. 81/2015.

Collocamento obbligatorio dei disabili: cosa cambia

A partire dal 1° gennaio 2017 entra in vigore la nuova normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili.

Nello specifico, l’obbligo di assunzione di un disabile sussiste a partire dall’assunzione della 15° unità. Fino al 31.12.2016 la normativa prevedeva che l’obbligo di assunzione dell’invalido dovesse essere ottemperato entro i dodici mesi successivi all’assunzione del 16° lavoratore.

Inoltre, sono stati incrementati gli importi delle sanzioni per mancata assunzione del soggetto disabile, che aumentano da 62,77 € a 153,20 € per ciascun giorno lavorativo di ritardo. La sanzione è diffidabile – 1/4 dell’importo massimo – se il datore di lavoro sottoscrive il contratto di assunzione del nuovo lavoratore disabile, oltre a presentare telematicamente il prospetto informativo.

Cigs: precisazioni sulla decorrenza

L’articolo 2, comma 1, lettera b, D.Lgs. 185/2016 prevede novità in tema di inizio della sospensione/riduzione di orario relativamente alle domande di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria presentate.

Nello specifico, la sospensione o la riduzione dell’orario deve iniziare entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di Cigs, facendo riferimento a quanto previsto nell’accordo tra datore di lavoro e sindacati.

In passato era, invece, necessario attendere che fossero trascorsi trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, prima di poter procedere alla sospensione/riduzione dell’orario di lavoro.

Leggi il D. Lgs. 185/2016

 

Videosorveglianza: la mancanza di autorizzazione configura un reato

L’installazione un sistema di videosorveglianza idoneo al controllo a distanza dell’attività dei lavoratori – a prescindere dall’effettivo utilizzo in tal senso – senza porre in essere la procedura di autorizzazione preventiva, configura un reato.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione – Sezione Penale – con la sentenza n. 45198 del 26 ottobre 2016.

Secondo il parere dei giudici, il comportamento è da considerarsi reato poiché lesivo della riservatezza dei lavoratori e la sua punibilità si configura con la semplice predisposizione dell’impianto, anche se lo stesso non risulta – di fatto – in funzione.

Cigo: nuovi termini per gli eventi non evitabili

Le domande di Cigo riguardanti sospensione o riduzione dell’attività avvenuta in seguito ad eventi oggettivamente non evitabili (inclusi gli eventi meteo) che si sono verificati dall’8 ottobre 2016, potranno essere effettuate entro la fine del mese successivo e non più entro i 15 giorni dall’evento.

E’ quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera a, D.Lgs. 185/2016, che ha modificato l’articolo 15, comma 2, D.Lgs. 148/2015.

Metalmeccanica Industria: Ipotesi di rinnovo Ccnl

In data 26 novembre 2016 è stata firmata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo del comparto metalmeccanica industria e installazione di impianti.

Riportiamo, di seguito, le principali novità:

Minimi tabellari

Con riferimento ai minimi retributivi, in via sperimentale per il periodo di vigenza del Ccnl (01.01.2017 – 31.12.2019):

  • per l’anno 2016 vengono confermati i livelli retributivi mensili in vigore dal 1° gennaio 2015;
  • dall’anno 2017 – nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del contratto collettivo – i minimi contrattuali definiti per ciascun livello saranno adeguati in base alla dinamica inflativa a consuntivo misurata con l’indice dei prezzi al consumo (Ipca) al netto degli energetici importati – così come fornita dall’Istat e applicata ai minimi retributivi.

Sempre con decorrenza 1° gennaio 2017, gli aumenti dei minimi tabellari assorbono:

  • gli aumenti individuali riconosciuti successivamente a tale data, a meno che gli stessi siano stati concessi con espressa clausola di non assorbibilità;
  • gli incrementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente concordati in sede aziendale successivamente alla medesima data ad esclusione degli importi retributivi connessi alle modalità di effettuazione della prestazione lavorativa (esempio: indennità/maggiorazioni per straordinario, turni, notturno, festivo).

Con particolare riferimento alla retribuzione del mese di marzo 2017, per tutti i lavoratori in forza alla data del 1° marzo 2017, sarà corrisposta una somma forfetaria pari a 80 euro lordi, a titolo di una tantum.

Piani di flexible benefits

Dal 1° giugno 2017 le aziende dovranno attivare – a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti – piani di flexible benefits per un costo massimo pari a 100 euro.

Dal 1° giugno 2018 e 1° giugno 2019 l’importo sarà elevato rispettivamente a 150 euro e 200 euro.

Assistenza sanitaria integrativa

Con decorrenza 1° ottobre 2017, tutti i lavoratori in forza a tale data verranno iscritti al Fondo di assistenza sanitaria “metaSalute”, costituito allo scopo di erogare prestazioni integrative rispetto a quelle fornite dal Ssn, fatta salva la facoltà di esplicita rinuncia scritta.

Per tali lavoratori – a decorrere dal 1° ottobre 2017 – una contribuzione pari a 156 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 13 euro ciascuna) a totale carico aziendale e comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico, compresi i conviventi di fatto con analoghe condizioni reddituali.

Quota contribuzione Una Tantum

Le aziende – mediante affissione in bacheca da effettuare dal 1° al 31 marzo 2017 – comunicheranno che, in occasione del rinnovo del Ccnl, i sindacati stipulanti (Fim, Fiom e Uilm) chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 35 € da trattenersi sulla retribuzione del mese di giugno 2017.

Unitamente alla busta paga di aprile 2017, le aziende consegneranno l’apposito modulo che permette al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta sindacale; il modulo deve essere riconsegnato – debitamente compilato e sottoscritto – entro il 15 maggio 2017, all’azienda che provvederà a dare tempestiva comunicazione tramite le Associazioni imprenditoriali alle organizzazioni Sindacali territoriali del numero delle trattenute effettuate.