Cigs: precisazioni sulla decorrenza

L’articolo 2, comma 1, lettera b, D.Lgs. 185/2016 prevede novità in tema di inizio della sospensione/riduzione di orario relativamente alle domande di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria presentate.

Nello specifico, la sospensione o la riduzione dell’orario deve iniziare entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di Cigs, facendo riferimento a quanto previsto nell’accordo tra datore di lavoro e sindacati.

In passato era, invece, necessario attendere che fossero trascorsi trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, prima di poter procedere alla sospensione/riduzione dell’orario di lavoro.

Leggi il D. Lgs. 185/2016