Le domande di Cigo riguardanti sospensione o riduzione dell’attività avvenuta in seguito ad eventi oggettivamente non evitabili (inclusi gli eventi meteo) che si sono verificati dall’8 ottobre 2016, potranno essere effettuate entro la fine del mese successivo e non più entro i 15 giorni dall’evento.
E’ quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera a, D.Lgs. 185/2016, che ha modificato l’articolo 15, comma 2, D.Lgs. 148/2015.